(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. Al finanziamento delle spese derivanti dall’espletamento delle funzioni di cui al comma 4 si provvede con la delibera di assegnazione di cui all’articolo 24/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.”