(1) Nel comma 16 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, le parole: “, e sono recepite con deliberazione della Giunta provinciale” sono soppresse.
(2) Il comma 17 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“17. Al finanziamento delle spese derivanti dall’espletamento delle funzioni di cui al comma 16 si provvede con la delibera di assegnazione di cui all’articolo 24/bis.”