(1) Nel comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, sono soppresse le parole: “, e comunque per un numero non superiore a cinque per anno, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale”.
(2) Nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la parola: “otto” è sostituita dalla parola: “quattro”.