(1) Al personale insegnante di scuola dell'infanzia preposto ad una scuola dell'infanzia unisezionale spetta un'indennità d'istituto mensile lorda di 80,00
(2) Al personale insegnante di scuola dell'infanzia preposto ad una scuola dell'infanzia con più sezioni spetta un'indennità di coordinamento mensile nella seguente misura lorda:
(3) In caso di affidamento del coordinamento di una seconda scuola dell'infanzia l'indennità spettante ai sensi del comma 2 è maggiorata del 25 per cento.
(4) Le indennità di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006 e seguono gli aumenti generali degli stipendi provinciali. Le relative indennità vengono rideterminate in caso di modifiche delle norme sull'esonero dall'insegnamento.