(1) L’accesso al profilo professionale di collaboratrice pedagogica di scuola dell’infanzia è ammesso per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 anche al personale in possesso dell’attestato di bilinguismo “C”.
(2) L’accesso al profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia è ammesso per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 anche con l’attestato di bilinguismo “B”.
(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano comunque di trovare applicazione qualora venga introdotto una nuova disciplina per tutto il personale insegnante ed equiparato provinciale.