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In vigore al: 26/10/2022

Delibera N. 1749 del 22.05.2006
Partecipazione della Provincia all'aumento del capitale sociale della Società “BIC ALTO ADIGE S.p.A" con sede a Bolzano per un importo pari a 240.000,00 € (cap. 27200.00): cambio di denominazione sociale in “TIS Techno Innovation Südtirol/Alto Adige S.C.p.A."; apmpliamento dell'oggeto sociale e conseguenti modifiche allo statuto societario

Allegato
 

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA DELLA SOCIETÀ

 

Art. 1 Denominazione

È costituta una società consortile per azioni con la denominazione “TIS – Techno Innovation Südtirol Alto Adige – K.A.G.” in italiano “TIS – Techno Innovation Südtirol Alto Adige – S.C.p.A.
 

Art. 2 Oggetto

2.1.  La società ha per oggetto la promozione ed il sostegno della costituzione di nuove imprese innovative e dello sviluppo di imprese esistenti ad alta tecnologia e con potenzialità di crescita nel settore industria, artigianato e servizi destinati prevalentemente alle imprese manifatturiere. Per il raggiungimento di tali obiettivi, la società potrà, per esempio:

a) mettere a disposizione spazi per uso ufficio, laboratorio, workshop, esposizione, seminario ed uso collettivo;

b) prestare servizi di segreteria e di amministrazione a favore degli utilizzatori degli spazi di cui al precedente punto a);

c) prestare direttamente od indirettamente o mettere a disposizione servizi di consulenza nel settore organizzativo, pianificazione strategica e finanziaria, informatico, distribuzione, commerciale, sviluppo del personale ed in tutti gli altri settori della gestione aziendale a condizione che riguardino servizi la cui prestazioni non sia riservata in esclusiva a professionisti iscritti in albi professionali;

d) agevolare e sostenere il trasferimento di tecnologie tra enti universitari, istituzionali e quelli indirizzati alla ricerca e le aziende.

L'attività della società consortile viene esercitata in Alto Adige, viene impostata per realizzare l'efficienza e non il lucro e persegue interessi collettivi.

2.2 Ulteriore oggetto della società è il sostegno della competitività delle imprese mediante la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la fondazione di imprese innovative, lo sviluppo di imprese esistenti e di alto profilo tecnologico, lo sviluppo di cluster, la realizzazione di centri di competenza, lo sviluppo e l'attuazione di programmi per la promozione dell'innovazione, la promozione di strumenti finanziari innovativi, la collaborazione con gli enti di ricerca esistenti sul territorio locale, nazionale ed estero.

La società attua i programmi di innovazione, ricerca e sviluppo sulla base delle indicazioni del Piano strategico pluriennale di ricerca e innovazione approvato dalla Giunta provinciale.

La società supporta La Ripartizione provinciale  “Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative” nell'accreditamento degli enti pubblici e privati che svolgono attività di diffusione delle conoscenze tecnologiche nel campo dell'innovazione a favore delle imprese locali.

2.3 Ulteriore oggetto della società è la promozione di condizioni per lo sviluppo di network di imprese e liberi professionisti e la collaborazione con altre società reti simili.

Come condizioni si individuano:

- Garanzia delle necessarie competenze nei network;

-   Creazione di un rapporto di fiducia tra le imprese del network;

-  Creazione di obblighi tramite le regole del network;

-   Garanzia del flusso di informazioni all'interno del network e verso l'esterno.

2.4 La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; la società può prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale, può assumere, sia indirettamente che direttamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi ed associazioni, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; essa può altresì costituire società analoghe od affini in Alto Adige, ed/ ovvero instaurare rapporti societari con tali aziende, nonché concedere finanziamenti di qualsiasi tipo e richiedere finanziamenti da propri soci o da terzi, ai sensi dell'Art. 11 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

2.5 La società può acquistare e cedere brevetti industriali ed esercitare diritti di proprietà industriale e commerciale.
 

Art. 3 Sede della società

3.1. La società ha sede in Bolzano.

3.2. La società ha facoltà di istituire e di sopprimere altrove, in Italia ed all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze, se ciò risultasse opportuno e necessario per l'attività esercitata in Alto Adige.

 

Art. 4 Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i rapporti tra di loro e con la società é quello risultante dal libro dei soci. Il domicilio iscritto nel libro soci viene modificato se l'azionista comunica mediante lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, in riferimento all'art. 4) di questo statuto sociale, un nuovo domicilio.
 

Art. 5 Ammissione, recesso ed esclusione

di soci

5.1 Tutte le imprese che hanno nella Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige la sede legale od una unità operativa, possono chiedere l'ammissione alla società consortile. La relativa deliberazione é di competenza dell'assemblea generale straordinaria dei soci, che delibera previa proposta del Consiglio di Amministrazione e fisserà le condizioni e le modalità di ammissione. L'ammissione di nuovi soci deve essere deliberata mediante deliberazione di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.

5.2 Nel caso di recesso o di esclusione di un socio trovano per il diritto di esclusione o di recesso applicazione le norme vigenti per le società per azioni. La liquidazione della quota del socio avverrà in base agli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile.

5.3 Il caso di trasferimento d'azienda é regolato dall'art. 2610 del Codice Civile.

 

Art. 6 Durata della società

La durata della società è fissata fino al 31.12.2050; essa può essere prorogata e la società può essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.
 

CAPITALE SOCIALE-AZIONI-

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI-

OBBLIGAZIONI

Art. 7 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 765.000,00 (settecentosessantacinquemila) ed è diviso in n. 765.000 (settecentosessantacinquemila) azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero) cadauno.
 

Art. 8 Azioni

8.1. Le azioni sono nominative e possono essere convertite su richiesta dell'azionista in azioni al portatore, se ciò fosse legittimo in base alla vigente normativa.

8.2. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ai sensi dell'art. 2348, 2° comma ed art. 2349 del C.C., possono essere emessi diversi tipi di azioni.

8.3. Il possesso delle azioni comporta altresì l'accettazione incondizionata dello Statuto Sociale.

 

Art. 9 Trasferimento di Azioni

9.1. Se un azionista intende trasferire azioni ad azionisti o non azionisti mediante atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuitamente, in parte o interamente spetta agli altri azionisti il diritto di prelazione per queste azioni.

9.2. L'azionista che intende trasferire delle azioni, le deve prima offrire, mediante lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione, il quale deve offrirle in vendita entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta agli altri azionisti. Nella proposta deve risultare il prezzo richiesto per la vendita nonché le altre condizioni di vendita.

9.3. Gli azionisti ai quali spetta il diritto di prelazione in proporzione alle azioni da loro possedute, possono esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra da parte del Consiglio di Amministrazione, comunicando al Consiglio se ed in quale misura intendono esercitare il loro diritto di prelazione e se sono disposti a rilevare anche le azioni spettanti agli altri azionisti non interessati all'acquisto.

Se l'azionista non dovesse spedire una sua comunicazione o spedirla in ritardo, si intende non esercitato il diritto di prelazione.

Il Consiglio di Amministrazione è obbligato a comunicare all'azionista cedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione o decadenza del termine per la spedizione della medesima, se ed in quale misura gli altri azionisti intendano acquistare le azioni offerte.

9.4. L'azionista può disporre liberamente delle sue azioni, nel caso in cui la sua offerta non venga accettata entro i termini sopraccitati se il prezzo di vendita e/o le altre condizioni che vengono richieste agli azionisti od a terzi, non siano più bassi o più favorevoli delle condizioni richieste dagli altri azionisti.

Tre mesi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 9.3. il diritto di prelazione rivive.

9.5. Il suddetto procedimento non deve essere rispettato se l'azionista interessato al trasferimento concorda il prezzo e le condizioni di vendita relative alle azioni offerte direttamente con gli altri azionisti.

In questo caso l'accordo deve essere fatto per iscritto e deve essere sottoscritto da tutti gli azionisti.

9.6. Il presente diritto di prelazione non trova applicazione per il trasferimento di azioni a favore di società nelle quali l'azionista detiene la maggioranza del capitale sociale.

9.7. Se in caso di aumenti di capitale sociale un socio rinuncia al suo diritto d'opzione o non lo esercita, il diritto di opzione spetta agli altri azionisti in proporzione alle azioni possedute.

9.8. Le azioni non possono essere né date in pegno od in usufrutto o limitate in altro modo senza la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

9.9. Tutte le comunicazioni che riguardano il trasferimento delle azioni devono essere fatte mediante lettera raccomandata r.r. e devono essere inviate all'indirizzo del socio risultante dal libro dei soci.

 

Art. 10 Recesso del socio

10.1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un  cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non hanno diritto di recedere i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

10.2. Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto.

10.3. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso nei casi previsti al precedente punto 10.1, dovrà essere comunicata al Consiglio d'Amministra-zione entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. La predetta comunicazione dovrà essere eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel Registro delle Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se é deliberato lo scioglimento della società.

10.4. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 11.

 

Art. 11 Determinazione del valore delle azioni

11.1. Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dal Consiglio d'Amministrazione sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie;

11.2. I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto 11.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato in accordo tra le parti, oppure in mancanza di tale accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Bolzano, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

11.3. Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437/quater Codice Civile; comunque il rimborso delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.

 

Art. 12 Obbligazioni

12.1. La società può emettere obbligazioni ed obbligazioni convertibili con le modalità, entro i limiti ed in osservanza delle disposizioni di Legge vigenti.

12.2. La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, ultimo comma, del Codice Civile.

12.3. L'emissione dei strumenti finanziari di cui al punto 12.2. è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

12.4. La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

12.5. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

 

ASSEMBLEE

Art. 13 Assemblea Ordinaria e Straordinaria

13.1 L'assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti.

13.2. L'assemblea é ai sensi di legge ordinaria e straordinaria e si riunisce in prima ed in seconda convocazione.

13.3. La società può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, però soltanto in un altro luogo dell'Alto Adige (Italia).

13.4. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-      che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-      che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

 

Art. 14 Assemblea Ordinaria e Straordinaria

14.1. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio d'esercizio della società;

- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed il loro Presidente e ne determina il loro compenso;

- delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione della società di sua competenza, in base al presente statuto o sottoposti per l'approvazione dal Consiglio di Ammi-nistrazione;

- delibera sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

14.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto sociale lo richiedono, l'assemblea può essere convocata  entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e tale delibera è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

14.3. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono constatate da verbale scritto, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

14.4. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto Sociale e sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori.

14.5. I verbali dell'assemblea straordinaria devono essere redatti da un Notaio e firmati dal Presidente dell'Assemblea.

 

Art. 15 Convocazione

15.1. Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo provvederà alla convocazione dell'assemblea mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo.

15.2 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

15.3 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Inoltre, in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

 

Art. 16 Diritto di voto

16.1. Ogni azione da diritto ad un voto, salvo le azioni con diritti particolari di cui al punto 8.2. del presente statuto.

16.2. Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni

16.3.L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima dalla data dell'assemblea.

16.4. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona ai sensi dell'art. 2372 C.C..

16.5. Spetta al Presidente dell'assemblea constare il diritto di intervento dell'assemblea, anche per delega.

 

Art. 17 Direzione dell'assemblea

17.1 L'assemblea é presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o da un terzo nominato dall'assemblea.

17.2.  L'assemblea nomina anche un segretario, anche non azionista, e due scrutatori, qualora lo dovesse ritenere opportuno.

 

Art.18 Deliberazioni Assembleari

18.1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide, se prese in prima convocazione, dal voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

18.2. L'assemblea ordinaria delibera in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

18.3. L'assemblea straordinaria é validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati oltre due terzi (2/3) del capitale sociale e se le delibere vengono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

18.4. L'assemblea straordinaria delibera in seconda convocazione con le maggioranze di cui all'art. 2369 C.C..

 

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 Consiglio di Amministrazione

19.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 17 (diciassette) membri. 7 (sette) membri del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati ai sensi dell'art. 2449 C.C. in conformità alla delibera della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma Bolzano – Alto Adige.

19.2 I membri del Consiglio di Amministrazione anche non azionisti, vengono nominati nell'atto costitutivo o dall'assemblea ordinaria per un periodo massimo di tre anni, dopo che questa ha determinato il numero dei suoi membri e la durata della carica.

I Consiglieri sono rieleggibili.

19.3 I Consiglieri possono rinunciare in qualsiasi momento all'ufficio loro conferito e possono essere revocati dall'assemblea ordinaria in qualunque momento. La rinuncia o la revoca hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o in caso contrario, dal momento in cui tale maggioranza si è ricostituita in seguito all'accettazione da parte dei nuovo consiglieri. Per la revoca dei membri nominati su indicazione della Provincia Autonoma di Bolzano, trova altresì applicazione l'art. 2449 C.C.

19.4 Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione gli altri provvederanno a sostituirli. I nuovo membri restano in carica fino alla prossima assemblea.

19.5 Qualora per dimissioni o per altre cause vengono a mancare almeno la metà dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione: dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

19.6 Ove non siano già stati nominati dall' assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vicepresidente.

 

Art. 20 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, con la fissazione del numero dei membri, della durata in carica e delle attribuzioni.
Tre membri del Comitato Esecutivo devono essere membri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.
Il Comitato Esecutivo è composto da sette membri; ne fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione .
Alle riunioni partecipa, con funzioni propositive e consultive e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazione, il Direttore Generale e, in caso di sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce. Possono essere chiamati a partecipare con funzioni consultive alle sedute del Comitato Esecutivo anche esperti.
 
Il Comitato Esecutivo si riunisce su iniziativa del Presidente di norma ogni 2 settimane.
Le modalità di convocazione sono stabilite dal Comitato stesso.
 
Presiede le riunioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso in sua assenza od impedimento, il Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, il membro del Comitato più anziano.
 
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della riunione.
Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, da un  sostituto nominato dal Comitato tra i suoi membri o tra i dirigenti della Società.
Il Segretario, od il sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna riunione, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.
I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
 

Art. 21 – Direttore Generale

Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni degli organi amministrativi. Egli è capo del Personale ed ha i poteri di proposta in tema di personale e di operazioni attive, gestisce gli affari correnti, provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dagli organi competenti.
 

Art. 22 Delibere del Consiglio di Amministrazione

22.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede sociale che altrove, tutte le volte che il Presidente, il Vicepresidente, un Amministratore Delegato o due membri del Consiglio di Amministrazione lo giudichino necessario.

22.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, con lettera raccomandata a.r., telefax o e-mail, da spedirsi almeno  8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o e-mail, da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza. Le comunicazioni con mezzi telematici devono garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

22.3 Se il Consiglio di Amministrazione non venisse convocato secondo le modalità di cui sopra, esso è tuttavia validamente costituito, se sono presenti tutti i membri del Consiglio ed i Sindaci effettivi.

22.4. Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza personale della maggioranza del Consiglio di Amministrazione in carica nonché il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità di voti la delibera si ritiene non approvata.

22.5. Il Consiglio viene presieduto dal Presidente o in caso di assenza, dal Vicepresidente.

22.6. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 23 Poteri del Consiglio di Amministrazione

23.1. L'Organo Amministrativo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministra-zione, esclusi quelli che per legge o statuto sono riservati espressamente ai soci.

23.2. Il Consiglio di Amministrazione può adottare in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui all' art. 2505 del Codice Civile;

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui sopra debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

 

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 24 Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti, gli Amministratori Delegati, rappresentano la società nei confronti di terzi ed in giudizio, avanti qualsiasi grado e giurisdizione, anche per giudizi di cassazione e revocazione, in ogni lite attiva o passiva con facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.
 

Art. 25 Subdelega e firma sociale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
 

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono essere nominati ai sensi dell'art. 2449 C.C. in conformità alla delibera della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige. Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato ai sensi dell'art. 2450 del Codice Civile.
 

CONTROLLO CONTABILE

Art. 27 Controllo contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia ove richiesta.
 
Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili.
L'incarico del controllo contabile, sentito il collegio sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
 

BILANCI ED UTILI

Art. 28 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio a norma di legge.
 

Art. 29 Destinazione degli utili

Gli utili netti non possono essere distribuiti. Almeno il cinque per cento (5%) deve essere destinato alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il venti per cento (20%) del capitale sociale e l'importo residuo deve essere accantonato in una riserva statutaria ed utilizzato esclusivamente per l'attività sociale.
 

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 30 Scioglimento della società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
 

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 31 Collegio Arbitrale

31.1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di  Bolzano. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Bolzano.

31.2. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003.

31.3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

31.4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

31.5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 10.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32 Disposizioni generali

32.1. Tutto ciò che non é espressamente previsto dal presente statuto viene regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Italia.

32.2. Accordi tra i soci e/o tra soci e la società, relativi alla società sono validi solo se convenuti per iscritto.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActiona) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43 —
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
ActionActionArt. 1 (Cooperative di garanzia riconosciute)
ActionActionArt. 2 (Riconoscimento)
ActionActionArt. 3 (Aiuti finanziari)
ActionActionArt. 4 (Piattaforma comune sovrasettoriale delle cooperative di garanzia)
ActionActionArt. 5 (Cooperativa di garanzia "Socialfidi")
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 8 giugno 2018, n. 16
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2019, n. 5
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2019, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 1
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 15
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 18
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2020, n. 28
ActionActionq) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 34
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 27 novembre 2020, n. 46
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2021, n. 12
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2021, n. 37
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionA Associazioni agrarie
ActionActiona) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 2
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1966, n. 9
ActionActionArt. 1-7.   
ActionActionArt. 8
ActionActionB Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionAction Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2018, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 29
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2019, n. 1
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2019, n. 4
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2019, n. 21
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 26
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 38
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 7
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 10
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 14
ActionActionu) Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2020, n. 47
ActionActionv) Decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2021, n. 22
ActionActionw) Decreto del Presidente della Provincia 14 febbraio 2022, n. 5
ActionActionArt. 1 (Definizioni)
ActionActionArt. 2 (Dipartimento Edilizia, Libro Fondiario, Catasto e Patrimonio)
ActionActionArt. 3 (Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione)
ActionActionArt. 4 (Dipartimento Infrastrutture e Mobilità)
ActionActionArt. 5 (Direzione Generale della Provincia)
ActionActionArt. 6 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali)
ActionActionArt. 7 (Entrata in vigore)
ActionActionx) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2022, n. 17
ActionActiony) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionArt. 1 (Area di applicazione e durata)
ActionActionArt. 2 (Disciplina del diritto di sciopero e norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4 (Servizio di reperibilità)
ActionActionArt. 5-6.   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11 (Effetti dei nuovi stipendi)
ActionActionArt. 12-13.   
ActionActionArt. 14 (Indennità di coordinamento)
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16   
ActionActionALLEGATO 1
ActionActionALLEGATO 2
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Decorrenza e durata dell’accordo)
ActionActionArt. 3 (Indennità di specificità infermieristica)
ActionActionArt. 4 (Indennità di tutela del malato e promozione della salute)
ActionActionArt. 5 (Indennità per turni logoranti)
ActionActionArt. 6 (Indennità per il servizio notturno)
ActionActionArt. 7 (Servizio di pronta reperibilità)
ActionActionArt. 8 (Indennità per il servizio domiciliare)
ActionActionArt. 9 (Prestazioni aggiuntive)
ActionActionArt. 10 (Inquadramento dei/delle massaggiatori/massaggiatrici e massofisioterapisti/e nel livello funzionale 7ter)
ActionActionArt. 11 (Abrogazione delle norme)
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction Delibera 9 gennaio 2018, n. 1
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 79
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 89
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 100
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 114
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 122
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 125
ActionAction Delibera 16 febbraio 2018, n. 143
ActionAction Delibera 27 febbraio 2018, n. 169
ActionAction Delibera 6 marzo 2018, n. 186
ActionAction Delibera 13 marzo 2018, n. 223
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 240
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 257
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 320
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 321
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 331
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 332
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 350
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 357
ActionAction Delibera 24 aprile 2018, n. 375
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 415
ActionAction Delibera 15 maggio 2018, n. 431
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 477
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 497
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 499
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 505
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 506
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 508
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 529
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 531
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 552
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 555
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 566
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 579
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 601
ActionAction Delibera 26 giugno 2018, n. 630
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 657
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 658
ActionAction Delibera 10 luglio 2018, n. 673
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 703
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 704
ActionAction Delibera 24 luglio 2018, n. 733
ActionAction Delibera 31 luglio 2018, n. 757
ActionAction Delibera 7 agosto 2018, n. 798
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 833
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 839
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 840
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 853
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 876
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 883
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 902
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 905
ActionAction Delibera 18 settembre 2018, n. 949
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 957
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 961
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 964
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 965
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 968
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 978
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 998
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 1005
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1015
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1027
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1031
ActionAction Delibera 16 ottobre 2018, n. 1051
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1099
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1102
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1104
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1108
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1109
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1120
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1121
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1150
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1156
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1158
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1161
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1165
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1199
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1202
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1209
ActionAction Delibera 27 novembre 2018, n. 1235
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1286
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1324
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1346
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1347
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1350
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1363
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1384
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1385
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1401
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1404
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1405
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1415
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1418
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1419
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1446
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1466
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1470
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1472
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1285
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
ActionAction Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
ActionAction Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
ActionAction Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
ActionAction Delibera 8 marzo 2016, n. 270
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 292
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 294
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 301
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 310
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 349
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