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In vigore al: 26/10/2022

Delibera 27 novembre 2006, n. 4274
Approvazione di nuovi criteri per l'assegnazione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'amministrazione delle scuole a carattere statale nonché delle scuole professionali provinciali e delle scuole della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica (vedi anche delibera n. 483 del 02.05.2017)

La Giunta provinciale

Vista la propria deliberazione del 21 maggio 2001, n. 1579, con la quale vennero approvati criteri transitori per l'assegnazione del personale dell'amministrazione scolastica;

vista inoltre la deliberazione del 22 novembre 2004, n. 4317, con la quale venne approvato il passaggio del personale comunale delle scuole elementari alla Provincia per un totale di 354 unità a tempo pieno e dell'equivalente a 62 unità a tempo pieno in contratti di pulizia;

letto l'articolo 7 della legge provinciale del 23 dicembre 2005, n. 13, che prevede che nel triennio 2006 – 2008 la dotazione organica della Provincia debba essere diminuita di 200 unità a tempo pieno;

constatato che la dotazione organica dell'amministrazione scolastica viene ridotta di 17,25 unità a tempo pieno ogni anno negli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 e di 23 unità a tempo pieno nell'anno 2008/2009 per un totale di 57,5 unità nel suddetto triennio;

constatato inoltre che si rende quindi necessario rivedere i criteri relativi all'assegnazione del personale dell'amministrazione scolastica approvati con deliberazione del 21 maggio 2001, n.1579;

verificato che in seguito alla legge provinciale del 29/06/2000, n. 12, sull'autonomia scolastica i processi lavorativi si articolano in modo differente in ogni singola scuola. I dirigenti ed i segretari scolastici distribuiscono, in esecuzione dell'incarico direttivo, i compiti in relazione agli impegni professionali, alle particolari situazioni ed alle capacità e potenzialità dei collaboratori. L'attività amministrativa delle scuole elementari e medie è, inoltre, influenzata anche dalle diverse realtà locali dei Comuni;

premesso che i processi lavorativi rilevati dall'Ufficio organizzazione ed approvati da una commissione paritetica a tale uopo insediata, e costituenti la base per il calcolo dell'organico necessario, rispecchiano i processi organizzativi ottimizzati ed uniformati, che i dirigenti adattano alle situazioni individuali, alle esigenze ed alle richieste degli utenti di ciascuna scuola;

premesso inoltre che nell'effettuare il nuovo calcolo del fabbisogno di personale si è tenuto conto dei seguenti mutamenti, che hanno avuto luogo dal 1992 (indagine sul fabbisogno di personale “Wibera”) ad oggi:

nuovi edifici scolastici ovvero ampliamento di quelli esistenti, con conseguente aumento della superficie totale da pulire;

installazione di complessi sistemi di gestione nei nuovi edifici;

allestimento di nuovi laboratori di fisica e chimica, di cucine didattiche ed officine;

trasferimento di nuove competenze alle scuole ( l.p. 12/2000) (sono aumentate in modo considerevole le attività scolastiche integrative, gli incontri ed i corsi di formazione per i genitori, i progetti e le offerte formative individuali);

con l'attribuzione di personalità giuridica i dirigenti hanno assunto il ruolo di rappresentanti legali dell'ente scolastico e sono responsabili per l'applicazione delle norme di legge vigenti. Gli istituti scolastici debbono perciò adeguarsi costantemente ai nuovi dispositivi di legge che riguardano differenti ambiti, quali le norme in materia di sicurezza sul lavoro, di sicurezza informatica, di tutela dell'ambiente, tributaria, fiscale e di protezione dei dati personali etc.;

in seguito all'autonomia didattica le modalità e le forme d'insegnamento sono divenute sempre più flessibili. Per questo motivo è necessaria una pianificazione continua di locali, orari nonché presenze. Gli studenti sempre più spesso formano gruppi laschi, vi sono meno classi omogenee con conseguente maggiore sforzo di programmazione per via delle materie opzionali, attività integrative, progetti, insegnamento di sostegno ecc.;

per studenti con carenze in una o più materie vengono organizzati corsi di sostegno (applicazione del DG 253/1995 e del D.lgs. 297/1994);

sono stati introdotti crediti formativi per gli istituti superiori ( L. 425/1997);

in tutti gli istituti scolastici si assiste ad un aumentato ricorso a nuove tecniche d'insegnamento e ad un maggior utilizzo di strumenti mediatici. E' perciò aumentata in modo considerevole la richiesta di assistenti tecnici. Vengono allestite sempre più aule PC e installati computer per la didattica ed allestiti laboratori tecnici ed officine;

gli istituti scolastici di ogni ordine e grado partecipano più numerosi a programmi dell'Unione Europea o di altri enti pubblici ed attuano progetti;

nuove competenze specifiche, quali ad esempio responsabile per la sicurezza, responsabile per la sicurezza informatica, incaricato per l'igiene, incaricato per l'accreditamento FSE, non vengono assunte da nuovi collaboratori, bensì attribuite al personale in servizio;

il decentramento di compiti nel settore dell'assistenza scolastica (consulenza, accoglimento e verifica delle domande, emissione delle tessere, immissione dei relativi dati etc.);

l'accresciuta offerta formativa delle scuole professionali e di formazione professionale agricola, forestale e d'economia domestica;

l'ampliamento delle biblioteche scolastiche.

Constatato che la futura assegnazione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'amministrazione scolastica avrà luogo secondo i criteri e le condizioni previsti nella presente deliberazione.

1) Le competenze non didattiche delle scuole sono raggruppate nei seguenti cinque settori funzionali:

a) Servizi ausiliari

addetto alle pulizie (1° qual.), bidello (2° qual.), usciere (2° qual.), custode (2° qual.), operaio (2° qual.), bidello con compiti di manutenzione (3° qual.), custode con compiti di manutenzione (3° qual.), autista (4°qual.), operaio specializzato (4°qual.);

b) Servizi amministrativi

segretario scolastico (7° qual.), collaboratore amministrativo (6° qual.), contabile (6° qual.), assistente di segreteria qualificato (5° qual.);

c) Mensa e convitto

governante (5° qual.), cuoco dietista specializzato (4° qual.), aiuto cuoco (3° qual.), domestico (2° qual.);

d) Servizi tecnici

assistente tecnico (4° qual.), tecnico di laboratorio scolastico (4° qual.), magazziniere (4° qual.);

e) Servizi informatici

tecnico informatico (6° qual.).

2) Per i settori funzionali delle scuole a carattere statale di seguito indicati vengono considerate le seguenti attività rappresentative (indicatori):

a) Servizi ausiliari

Unità didattiche (nr. alunni x ore settimanali) l'anno (=12)

Ore per attività didattiche integrative l'anno ( =5)

Superficie dell'edificio (=1.216)

b) Servizi amministrativi

Unità didattiche (n. alunni x ore settimanali) l'anno (=10)

Ore di attività didattiche integrative l'anno (=10)

Ore per l'utilizzo dei locali da parte di terzi l'anno (= 2)

Unità di lezione pratica per anno (= 2)

Numero di nuovi acquisti per la biblioteca/ mediateca l'anno (= 3)

Numero di prestiti nella biblioteca/ mediateca l'anno (= 3)

Volume degli acquisti per unità scolastica (= 3)

c) Servizi tecnici

Ore d'attività didattica integrative l'anno (=10)

Numero totale nuovi acquisti nella biblioteca/ mediateca l'anno (= 1)

Volume degli acquisti per plesso (= 2)

Numero totale di ore d'insegnamento nei laboratori e nelle officine l'anno (= 45).

d) Servizi informatici nell'ambito scolastico (didattica)

Quale base di calcolo si associano ad ogni singolo tecnico informatico 300 PC pari a 500 unità soggette a manutenzione. Per definire il numero delle unità di manutenzione spettanti ai singoli istituti vengono considerati e valutati i seguenti fattori:

Età delle apparecchiature

Fattore 1,0 = età inferiore a 3 anni (< 2000 MHZ)

Fattore 1,1 = da 3 -5 anni (da 601 fino 1600 MHZ)

Fattore 1,2 = più vecchi di 5 anni (fino a 600 MHZ)

Organizzazione e configurazione

Fattore 1= il PC è integrato secondo un concetto standard in un dominio ed è configurato - per la maggior parte degli utenti - quale postazione di lavoro chiusa;

Fattore 1,2 = il PC fa parte di una rete semplice (Ptp), utilizza una periferica comune (ad esempio stampante, internet), gli utenti hanno, in parte, diritti limitati;

Fattore 1,3 = PC con più sistemi operativi (Dual-Boot)

Fattore 1,4= PC singolo senza connessione di rete, l'utente ha diritti d'amministratore locale, la periferica è collegata direttamente (ad esempio stampante, internet);

Fattore 3 = server (la valutazione comprende la funzionalità di rete).

Distanza dalla sede di servizio del tecnico

Fattore 1,00 = PC presso la sede del tecnico;

Fattore 1,1 = PC nelle vicinanze della sede di servizio, raggiungibile a piedi in 5- 10 minuti e possibilità di interventi di manutenzione a distanza;

Fattore 1,2 = PC a non più di 10 km dalla sede di servizio o raggiungibile entro 15 minuti tramite veicolo e possibilità di interventi di manutenzione a distanza;

Fattore 1,3 = distanza superiore a 10 km, superiore a 15 minuti con veicolo, senza possibilità di interventi di manutenzione a distanza.

Disponibilità e frequenza di utilizzo

Fattore 1 = scuole elementari, scuole medie e superiori (ginnasio pedagogico, liceo classico),

Fattore 1,1 = istituti superiori di cultura generale ovvero non tecnici (liceo scientifico, istituto tecnico agrario, scuola professionale per i servizi economici aziendali e turistici),

Fattore 1,2 = istituti tecnici e scuole superiori con informatica quale materia d'insegnamento (istituti tecnici industriali, istituti tecnici per geometri, istituti tecnici commerciali), particolari aule informatiche per grafica, centri di formazione, aule d'esame.

Amministratori di reti didattiche (ARD)

Fattore 0,7 = ARD è presente in sede e dispone di conoscenze tecniche di base e risorse temporali adeguate, in grado di risolvere autonomamente piccoli inconvenienti tecnici;

Fattore 0,8 = ARD dispone di conoscenze tecniche di base e fornisce assistenza a più unità scolastiche, ridotta disponibilità di tempo, riesce a risolvere autonomamente piccoli inconvenienti tecnici;

Fattore 0,9 = ARD è in grado di eseguire una preanalisi e di chiamare in modo mirato il tecnico più indicato, è capace di risolvere problemi semplici autonomamente o con assistenza telefonica;

Fattore 1,0 = ARD non disponibile ovvero senza conoscenze tecniche.

3) Per i settori funzionali delle scuole professionali e di formazione professionale agricola, forestale e d'economia domestica di seguito indicati vengono considerate le seguenti attività rappresentative (indicatori):

a) Servizi ausiliari

Unità didattiche (nr. alunni x ore settimanali) l'anno (=12)

Ore per attività didattiche integrative l'anno ( =5)

Unità didattiche formazione adulti l'anno (=5)

Ore d'insegnamento nella cucina didattica l'anno (=100)

Numero di pasti (servizio mensa) somministrati l'anno (= 10)

superficie dell'edificio scolastico (=1.216)

b) Servizi amministrativi

Unità didattiche (n. alunni x ore settimanali) l'anno (=10)

Ore di attività didattiche integrative l'anno e diverse offerte formative (=10)

Ore per l'utilizzo dei locali da parte di terzi l'anno (= 2)

Unità di lezione pratica per anno (= 2)

Numero di nuovi acquisti per la biblioteca/ mediateca l'anno (= 3)

Numero di prestiti nella biblioteca/ mediateca l'anno (= 3)

Volume degli acquisti per unità scolastica (= 3)

Numero pernottamenti/anno (=4)

Numero di pasti (servizio mensa) somministrati l'anno (= 4)

c) Servizi mensa e convitto

Numero di pernottamenti l'anno (= 102)

Numero di pasti (servizio mensa) somministrati l'anno (= 217)

d) Servizi tecnici

Ore d'attività didattica integrative l'anno (=10)

Numero totale di ore d'insegnamento nei laboratori e nelle officine l'anno (= 45)

Ore d'insegnamento nella cucina didattica l'anno (=10)

e) Servizi informatici nell'ambito scolastico (didattica)

Quale base di calcolo si associano ad ogni singolo tecnico informatico 300 PC pari a 500 unità soggette a manutenzione. Per definire il numero delle unità di manutenzione spettanti ai singoli istituti vengono considerati i seguenti fattori:

Età delle apparecchiature

Fattore 1,0 = età inferiore a 3 anni (< 2000 MHZ)

Fattore 1,1 = da 3 -5 anni (da 601 fino 1600 MHZ)

Fattore 1,2 = più vecchi di 5 anni (fino a 600 MHZ)

Organizzazione e configurazione

Fattore 1= il PC è integrato secondo un concetto standard in un dominio ed è configurato - per la maggior parte degli utenti - quale postazione di lavoro chiusa;

Fattore 1,2 = il PC fa parte di una rete semplice (Ptp), utilizza una periferica comune (ad esempio stampante, internet), gli utenti hanno, in parte, diritti limitati;

Fattore 1,3 = PC con più sistemi operativi (Dual-Boot)

Fattore 1,4= PC singolo senza connessione di rete, l'utente ha diritti d'amministratore locale, la periferica è collegata direttamente (ad esempio stampante, internet);

Fattore 3 = server (la valutazione comprende la funzionalità di rete).

Distanza dalla sede di servizio del tecnico

Fattore 1,00 = PC presso la sede del tecnico.

Fattore 1,1 = PC nelle vicinanze della sede di servizio, raggiungibile a piedi in 5- 10 minuti e possibilità di interventi di manutenzione a distanza;

Fattore 1,2 = PC a non più di 10 km dalla sede di servizio o raggiungibile entro 15 minuti tramite veicolo e possibilità di interventi di manutenzione a distanza;

Fattore 1,3 = distanza superiore a 10 km, superiore a 15 minuti con veicolo, senza possibilità di interventi di manutenzione a distanza.

Disponibilità e frequenza di utilizzo

Fattore 1 = scuole professionali per professioni sociali e scuole di economia domestica;

Fattore 1,1= istituti professionali per agricoltura e settore alberghiero;

Fattore 1,2 = scuole professionali industria ed artigianato, particolari aule informatiche per grafica, centri di formazione, aule d'esame (ad es. ECDL), formazione adulti, progetti FSE e simili.

Amministratori di reti didattiche (ARD)

Fattore 0,7 = ARD è presente in sede e dispone di conoscenze tecniche di base e risorse temporali adeguate, in grado di risolvere autonomamente piccoli inconvenienti tecnici;

Fattore 0,8 = ARD dispone di conoscenze tecniche di base e fornisce assistenza a più unità scolastiche, ridotta disponibilità di tempo, riesce a risolvere autonomamente piccoli inconvenienti tecnici;

Fattore 0,9 = ARD è in grado di eseguire una preanalisi e di chiamare in modo mirato il tecnico più indicato, è capace di risolvere problemi semplici autonomamente o con assistenza telefonica.

Fattore 1,0 = ARD non disponibile ovvero senza conoscenze tecniche.

4) Il calcolo di 1216 mq di superficie giornaliera da pulire (escluse le superfici corrispondenti a cortili, archivi e locali tecnici etc. anche se queste in base al piano di pulizia devono essere pulite occasionalmente o almeno una volta l'anno tenendo conto della frequenza necessaria per i singoli vani), è contestuale all'adozione dei seguenti provvedimenti:

a) redazione, per ogni edificio scolastico, di un piano di pulizia dettagliato, poiché i fattori rilevanti che determinano la misura delle prestazioni di pulizia, e di conseguenza i corrispondenti costi, sono l'entità del servizio e la frequenza delle pulizie;

b) miglioramento dell'efficienza delle apparecchiature in dotazione (aspira-polvere, carrelli di pulizia tecnolo-gicamente avanzati etc.) nonché dei metodi di pulizia (ad esempio nuovi sistemi di pulizia a secco);

c) rafforzamento delle competenze e delle prestazioni del personale ausiliario mediante adeguati corsi di formazione in collaborazione con la Ripartizione 22 Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica;

d) superfici particolarmente problematiche per la pulizia verranno moltiplicate con il fattore 1,2. Detto fattore verrà applicato anche a determinate tipologie di laboratorio. Il calcolo della maggiorazione viene fatto in base alla superficie da pulire di caso in caso individuata. La citata maggiorazione dovrà essere documentata ed approvata;

e) l'istituto scolastico, responsabile per la custodia dell'edificio, è competente anche per la pulizia delle aule, locali e palestre messi a disposizione ad altri istituti;

f) le risorse necessarie per le attività extra-scolastiche (sorveglianza e pulizia), sono amministrate separatamente, trattandosi nella fattispecie di prestazioni a favore di terzi. Il contingente riservato esclusivamente per attività extra-scolastiche è pari a 84 posti;

g) il numero di posti nei servizi ausiliari, riservata a dipendenti inabili al lavoro o parzialmente inabili non dovrebbe essere superiore ad un 1/3 per istituto. Detti posti possono essere integrati parzialmente o per intero con ulteriori ore lavorative settimanali. A tale uopo sono a disposizione 37 unità a tempo pieno;

h) introduzione di un calcolo separato e della figura di “amministratore d'edificio” per i custodi. Considerando le mansioni attribuite un custode è in grado di occuparsi in modo soddisfacente di una superficie pari a 15.000 mq. Dal calcolo della superficie sono escluse le superfici corrispondenti a cortili, cantine etc.;

i) viene istituito un „servizio jolly“, con il compito di intervenire laddove assenze del personale addetto alle pulizie comportino una riduzione delle prestazione di pulizia (12 unità a tempo pieno);

j) qualora il servizio di pulizia sia affidato a ditte private, nel calcolare il fabbisogno di personale dell'istituto non si tiene conto della superficie affidata alla ditta. L'affidamento di servizi di pulizia a ditte esterne deve essere per l'amministrazione provinciale più vantaggioso in termini economici rispetto all'espletamento di questo servizio con personale proprio.

Attualmente le prestazioni di pulizia demandate a ditte esterne corrispondono a 62 unità a tempo pieno. In futuro eventuali prestazioni di pulizia esterne in aumento o in diminuzione verranno sommate o sottratte a predetto contingente, in relazione al numero di unità a tempo pieno spettanti per la superficie di riferimento.

Dette unità a tempo pieno sono riservate esclusivamente alle predette finalità e sono indisponibili per la durata dell'incarico alle ditte esterne.

5) Vengono considerati i seguenti aspetti che influenzano la complessità delle mansioni da svolgere:

Trilinguismo

Numero degli ordini/gradi/plessi scolastici

Scuola serale

Numero di studenti diversamente abili per anno scolastico

Numero di studenti stranieri per anno scolastico

Numero di privatisti per anno scolastico

Situazioni particolari (quali ad esempio ristrutturazioni).

6) Il calcolo degli indicatori considerati per settore funzionale viene eseguito con le seguenti modalità:

passo a): le singole mansioni indicate per settore funzionale vengono moltiplicate con i valori ponderali indicati fra parentesi.

passo b): somma dei totali dei singoli settori funzionali per istituto;

passo c): predetti totali dei settori funzionali dell'istituto vengono sommati;

passo d): per calcolare il coefficiente si divide il numero di posti necessari per svolgere i compiti richiesti, con il totale dei settori funzionali risultanti al punto c);

passo e): il numero dei posti da assegnarsi per qualifica funzionale si ottiene moltiplicando la somma dei singoli settori funzionali dell'istituto per il coefficiente calcolato.

I valori comunicati per le attività didattiche integrative verranno valutati per gli istituti a carattere statale fino ad un massimo del 15% dell'ammontare delle ore di insegna-mento. Considerando mediamente 34 ore settimanali, il 15 % corrisponde a 5 ore settimanali di attività didattica integrativa per studente. Qualora l'istituto descriva le singole attività didattiche e comunichi le corrispondenti ore e il numero medio dei partecipanti, e da ciò risulti un maggiore impegno organizzativo, possono essere considerate ulteriori ore. Nelle scuole professionali, negli istituti di economia domestica, agricola e forestale si considerano attività didattica aggiuntiva le ore formative relative alla formazione professionale post scolastica. Per questa fattispecie non sono previste limitazioni;

le ore di tirocinio indicate sono considerate per un massimo dell'8% delle ore di formazione annuali. Qualora vengano indicate informazioni dettagliate che evidenzino un maggior dispendio organizzativo nello svolgimento dei tirocini, si possono aggiungere ulteriori ore di tirocinio;

l'assegnazione dei posti per ogni nuovo anno scolastico ha luogo nel mese di giugno di ogni anno sulla base del numero dei nuovi iscritti ed in base agli indicatori dell'anno scolastico precedente, salvo conguaglio in base al numero definitivo degli iscritti;

ove possibile i dati necessari verranno estrapolati direttamente da banche dati esistenti ovvero raccolti ed elaborati mediante un apposito applicativo messo a disposizione dall'Ufficio informatica amministrativa delle scuole. Sarà in tal modo possibile considerare per tempo variazioni intervenute.

Il numero di posti assegnati ai singoli istituti sarà reso pubblico a tutti gli istituti;

nell'ambito dell'assegnazione di posti per settore funzionale i singoli dirigenti potranno richiedere variazioni tra un settore e l'altro, in base a necessità specifiche degli istituti stessi. Posti condivisi con altri istituti (ad es. tecnici informatici) non potranno invece essere modificati;

il contingente delle scuole professionali e degli istituti agrari, forestali e di economia domestica, viene gestito separatamente;

per i tecnici informatici addetti alla didattica é istituita una struttura centrale unitaria, che li coordina ed elabora linee guida per gli stessi. L'unità centrale incentiva e promuove il loro scambio di informazioni e la loro formazione professionale ed elabora documentazione tecnica per le scuole. Il contingente complessivo per tecnici informatici può essere aumentato fino ad un massimo di 15 unità a tempo pieno.

7) Verranno attuati i seguenti ulteriori provvedimenti per garantire un'attuazione ottimizzata dei nuovi indicatori:

pianificazione e realizzazione di un sistema informatico, unitario, moderno, efficace, flessibile e completamente integrato. Saranno coinvolti tutti gli interessati per determinarne i requisiti, individuare le priorità, pianificare le risorse e per accelerarne la realizzazione;

alle strutture amministrative centrali è demandato il compito di sviluppare maggiormente l'offerta di servizi per gli istituti scolastici;

è auspicata la creazione di più numerose reti scolastiche anche al fine di un utilizzo condiviso di risorse e per un' attuazione comune di compiti;

con l'ampliamento del sistema informativo verranno considerati ulteriori indicatori per il calcolo dei posti necessari.

una prima verifica sulla corrispondenza degli indicatori e dei valori ponderali verrà effettuata entro due anni dalla attuazione della presente deliberazione;

compete al dirigente scolastico la definizione dell'articolazione dell'orario di lavoro del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'amministrazione scolastica nonché un suo impiego efficiente, efficace e mirato;

per i bibliotecari con diploma (52 unità a tempo pieno) e per quei posti, che sono assegnati alle scuole come assistenti di biblioteca nella 4° qualifica funzionale (4 unità a tempo pieno), nonché per il personale (24 unità a tempo pieno) dei circoli didattici delle scuole materne il calcolo del fabbisogno dei posti e l'assegnazione avrà luogo con provvedimento separato.

delle 52 unità a tempo pieno previste per bibliotecari con diploma, sei unità saranno disponibili solo a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008.

8) Copertura dei posti

La copertura annuale dei posti vacanti nonché l'assegnazione dei dipendenti alle strutture scolastiche avviene nel rispetto del seguente ordine:

- perdenti posto del medesimo profilo professionale,

- perdenti posto di un altro profilo professionale (qualora siano in possesso dei requisiti per un nuovo profilo),

- trasferimenti,

- conferimento di incarichi a tempo indeterminato,

- conferimento di incarichi a tempo determinato.

Per la copertura di posti vacanti e per l'assegnazione del personale alle strutture scolastiche, nonché per l'assegnazione del personale a istituti costituitisi in seguito ad accorpamento di più strutture scolastiche, viene preso in considerazione, come criterio per l'individuazione del personale avente diritto alla permanenza e/o perdente posto, l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione provinciale, compreso l'eventuale servizio effettivo precedentemente prestato nell'amministrazione scolastica statale. Rimane, quindi, titolare del posto il dipendente con la maggiore anzianità di servizio e viene considerato, invece, perdente posto il dipendente con minore anzianità di servizio, al quale in base a questi criteri non può essere mantenuto il posto nella istituzione scolastica di appartenenza e/o in quella costituitasi ex novo per effetto di accorpamento. Resta salva, in ogni caso, la facoltà di scelta per il segretario scolastico al quale, nell'ambito della nuova struttura, può essere offerto solo un posto amministrativo aggiuntivo dello stesso profilo professionale oppure un posto di altro profilo professionale della stessa qualifica funzionale.

In caso di accorpamento di più istituzioni scolastiche o parti delle stesse, ad avvenuta determinazione del numero del personale spettante si procede all'assegnazione dello stesso nell'ordine di anzianità, prendendo in considerazione tutto il personale appartenente alle strutture precedenti.

Per l'assegnazione a nuovi posti nell'ambito dello stesso comune viene preso in considerazione l'ordine dell'anzianità di servizio sopra descritto. Per un reimpiego del personale perdente posto in un comune diverso vengono elaborate, a livello di circondario, graduatorie secondo i criteri previsti dal vigente regolamento sui trasferimenti del personale provinciale.

Al personale perdente posto vengono offerti posti disponibili nell'ambito dello stesso comune e, in seconda fase, a livello di circondario. Possono essere offerti, tuttavia, anche posti situati in comuni appartenenti ad altro circondario per i quali i perdenti posto si sono dichiarati disponibili.

Per il personale perdente posto con contratto di lavoro a tempo determinato, l'eventuale reimpiego avviene nell'ordine dell'apposita graduatoria per assunzioni a tempo determinato.

Al personale perdente posto vengono offerti i posti risultanti vacanti al momento o che si renderanno disponibili in tempo prevedibile.

9) Definizione dell'organico.

Il contingente complessivo viene definito come di seguito indicato, considerando le attuali 1776,50 unità a tempo pieno dell'amministrazione scolastica, le 416 (354 più 62) unità a tempo pieno che sono state rilevate dalla Provincia dai Comuni nonché quanto previsto dall'art. 7 della legge provinciale del 23 dicembre 2005, n. 13, per il triennio 2006 (-17,25 unità a tempo pieno), 2007 (-17,25 unità a tempo pieno) e 2008 (-23 unità a tempo pieno) per un totale di -57,5 unità a tempo pieno:

contingente di riferimento = 2192,50 unità a tempo pieno.

Le seguenti unità a tempo pieno vengono gestite separatamente nel contingente di cui sopra e posso venir utilizzate esclusivamente per le finalità indicate:

o84 unità a tempo pieno riservate per attività extra-scolastiche;

o62 unità a tempo pieno corrispondenti ai servizi di pulizia demandati all'esterno. Prestazioni di pulizia esterne in aumento o in diminuzione verranno sommate o sottratte a predette unità, in relazione al numero di unità a tempo pieno spettanti per la superficie di riferimento;

o37 unità a tempo pieno nei servizi ausiliari per integrare mediante ulteriori ore lavorative settimanali prestazioni di personale inabile o parzialmente inabile al lavoro;

o13 unità a tempo pieno messe a disposizione della scuola provinciale superiore di sanità “Claudiana”;

o21 unità a tempo pieno messe a disposizione del Conservatorio musicale “Claudio Monteverdi”;

o56 unità a tempo pieno le biblioteche (52 unità tempo pieno per bibliotecari con diploma, di cui sei saranno disponibili solo a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008) e per assistenti di biblioteca (4 unità tempo pieno);

o24 unità a tempo pieno messe a disposizione dei circoli didattici di scuola materna;

17,25 unitá a tempo pieno vengono detratte per l'anno scolastico 2006/2007 ai sensi dell'art. 7 della l.p. del 23 dicembre 2005, n.13 dal succitato contingente di riferimento di 2192,50 unità a tempo pieno;

il contingente dell'amministrazione scolastica per l'anno scolastico 2006/2007 è quindi di 2175,25 unità a tempo pieno;

il contingente dell'amministrazione scolastica per l'anno scolastico 2007/2008 è quindi di 2158 unità a tempo pieno (2175,25 – 17,25);

il contingente dell'amministrazione scolastica per l'anno scolastico 2008/2009 è quindi di 2135 unità a tempo pieno (2158 – 23,00).

Ad unanimità di voti legalmente espressi

d e l i b e r a:

1. sono approvati i criteri e i provvedimenti di cui ai punti da 1 a 9 in premessa relativi all'assegnazione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'amministrazione delle scuole a carattere statale nonché delle scuole professionali provinciali e le scuole della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica nonché il relativo contingente, salvo aumenti di organico attuati mediante disposizioni di legge;

2. la propria deliberazione del 21 maggio 2001, n. 1579 è revocata.

 

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ActionActionArt. 2  (Entrate in vigore)
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2021, n. 32
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
ActionActionb) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57
ActionActionc) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 1974, n. 41
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14 —
ActionActionn) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
ActionActiono) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
ActionActionAmministrazione e organizzazione 
ActionActionCaratteristiche strutturali
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
ActionActionq) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionActionr) Legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionAction Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2018, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 29
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2019, n. 1
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2019, n. 4
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2019, n. 21
ActionActionArt. 1  (Definizioni)
ActionActionArt. 2  (Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione Ripartizione Cultura tedesca)
ActionActionArt. 3  (Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione Ripartizione Economia)
ActionActionArt. 4  (Segreteria generale della Provincia Presidenza e Relazioni estere)
ActionActionArt. 5  (Dipartimento Direzione Istruzione e Formazione tedesca)
ActionActionArt. 6  (Dipartimento Direzione Istruzione e Formazione Italiana)
ActionActionArt. 7  (Dipartimento Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina)
ActionActionArt. 8  (Numerazione degli Uffici)
ActionActionArt. 9  (Entrata in vigore)
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 26
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 38
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 7
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 10
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 14
ActionActionu) Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2020, n. 47
ActionActionv) Decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2021, n. 22
ActionActionw) Decreto del Presidente della Provincia 14 febbraio 2022, n. 5
ActionActionx) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2022, n. 17
ActionActiony) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActionNorme generali
ActionActionOrdinamento del personale
ActionActionArt. 26 (Stato giuridico e trattamento economico del personale)
ActionActionClassificazione delle carriere ed ammissione agli impieghi
ActionActionTrasferimenti
ActionActionNote di qualifica
ActionActionArt. 37 
ActionActionDoveri del personale
ActionActionSanzioni disciplinari e commissione di disciplina
ActionActionCongedi ed aspettative
ActionActionSvolgimento delle carriere e trattamento economico
ActionActionPrevidenza e quiescenza
ActionActionConsiglio di amministrazione
ActionActionDisciplina degli incarichi e delle supplenze
ActionActionAggiornamento e studi
ActionActionDisposizioni transitorie
ActionActionDisposizioni finali
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionActionArt. 0
ActionActionTesto unico delle leggi sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale
ActionActionDisposizioni gererali
ActionActionCATEGORIE E FUNZIONI
ActionActionArt. 1 - 101
ActionActionTabelle A e B
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23 —
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionActions) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
ActionActionv) Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
ActionActionw) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 27
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionArt. 1 (Area di applicazione e durata)
ActionActionArt. 2 (Disciplina del diritto di sciopero e norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4 (Servizio di reperibilità)
ActionActionArt. 5-6.   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11 (Effetti dei nuovi stipendi)
ActionActionArt. 12-13.   
ActionActionArt. 14 (Indennità di coordinamento)
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16   
ActionActionALLEGATO 1
ActionActionALLEGATO 2
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionAction(riferimento art. 1 Ccnl)
ActionAction(riferimento artt. 2 e 30 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 3 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 4 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 9 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 21 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 22 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 25 e 26 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 28 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 29 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 48 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 49 Ccnl)
ActionAction(riferimento artt. 17 e 51 Ccnl)
ActionActionArt. 14  (Interruzioni volontarie)
ActionAction(riferimento art. 52 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 53 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 54 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 55 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 58 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 59 Ccnl)
ActionAction(riferimento artt. 60 e 61 Ccnl)
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionArea del personale della dirigenza sanitaria: periodo 2001 - 2004
ActionActionPersonale della dirigenza infermieristica: periodo 2001 - 2004
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionProfili professionali del settore informazione
ActionActionDisposizioni specifiche
ActionActionArt. 6  (Indennità redazionale)
ActionActionArt. 7  (Aggiornamento culturale e professionale)
ActionActionArt. 8  (Previdenza dei giornalisti/delle giornaliste della pubblica amministrazione)
ActionActionArt. 9  (Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani)
ActionActionArt. 10  (Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani)
ActionActionArt. 11  (Riconoscimento dell’esperienza professionale maturata)
ActionActionNorme transitorie e finali
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 1/bis
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9 (Contingente di posti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali)
ActionActionArt. 10 (Mobilità del personale tra l'Amministrazione provinciale ed il Consiglio provinciale: riconoscimento del servizio)
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActiond) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActione) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
ActionActiong) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
ActionActionh) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1984, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 20
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 6 —
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1997, n. 9 —
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction Delibera 8 gennaio 2019, n. 13
ActionAction Delibera 29 gennaio 2019, n. 18
ActionAction Delibera 29 gennaio 2019, n. 31
ActionAction Delibera 12 febbraio 2019, n. 70
ActionAction Delibera 19 febbraio 2019, n. 89
ActionAction Delibera 26 febbraio 2019, n. 130
ActionAction Delibera 12 marzo 2019, n. 141
ActionAction Delibera 19 marzo 2019, n. 175
ActionAction Delibera 26 marzo 2019, n. 197
ActionAction Delibera 2 aprile 2019, n. 219
ActionAction Delibera 2 aprile 2019, n. 221
ActionAction Delibera 16 aprile 2019, n. 296
ActionAction Delibera 30 aprile 2019, n. 324
ActionAction Delibera 4 giugno 2019, n. 426
ActionAction Delibera 4 giugno 2019, n. 430
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 462
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 469
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 476
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 477
ActionAction Delibera 25 giugno 2019, n. 535
ActionAction Delibera 25 giugno 2019, n. 543
ActionAction Delibera 11 luglio 2019, n. 555
ActionAction Delibera 16 luglio 2019, n. 597
ActionAction Delibera 16 luglio 2019, n. 605
ActionAction Delibera 23 luglio 2019, n. 636
ActionAction Delibera 23 luglio 2019, n. 637
ActionAction Delibera 23 luglio 2019, n. 638
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 30 luglio 2019, n. 654
ActionAction Delibera 30 luglio 2019, n. 658
ActionAction Delibera 30 luglio 2019, n. 666
ActionAction Delibera 6 agosto 2019, n. 676
ActionAction Delibera 6 agosto 2019, n. 678
ActionAction Delibera 27 agosto 2019, n. 717
ActionAction Delibera 3 settembre 2019, n. 751
ActionAction Delibera 1 ottobre 2019, n. 809
ActionAction Delibera 29 ottobre 2019, n. 890
ActionAction Delibera 5 novembre 2019, n. 897
ActionAction Delibera 5 novembre 2019, n. 898
ActionAction Delibera 5 novembre 2019, n. 915
ActionAction Delibera 12 novembre 2019, n. 925
ActionAction Delibera 12 novembre 2019, n. 937
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 960
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 961
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 964
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 983
ActionAction Delibera 26 novembre 2019, n. 1015
ActionAction Delibera 26 novembre 2019, n. 1016
ActionAction Delibera 3 dicembre 2019, n. 1042
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1063
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1069
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1098
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1100
ActionAction Delibera 17 dicembre 2019, n. 1133
ActionAction Delibera 17 dicembre 2019, n. 1149
ActionAction Delibera 17 dicembre 2019, n. 1159
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