Pubblicato nel B.U. 2 ottobre 1990, n. 45.
(1) Il comparto dei dipendenti dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata comprende i dipendenti dell'istituto medesimo.
(2) La composizione della delegazione dell'Istituto e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è stabilita d'intesa tra le parti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.