(1) Al personale di cui all'articolo 3, comma 1, già appartenente alla data del 1° settembre 2004 al livello retributivo superiore rispettivamente della quarta o sesta qualifica funzionale, è riconosciuta un'anzianità convenzionale corrispondente a 2 anni di servizio con decorrenza 1° settembre 2004. Tale beneficio precede l'eventuale attribuzione dello scatto biennale spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 2, con la stessa decorrenza.
(2) Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, appartenente alla data del 1° settembre 2004 al livello retributivo inferiore rispettivamente della quarta o sesta qualifica funzionale la progressione economica di cui all'articolo 70, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002 si sviluppa su 3 classi ogni 18 mesi con decorrenza dal 1° settembre 2004.
(3) In prima applicazione delle disposizioni del comma 2 si provvede con la decorrenza ivi prevista, alla rideterminazione della posizione economica sulla base dell'anzianità di servizio già utile ai fini della progressione economica previa ricostruzione della relativa posizione, nella misura massima di due anni, applicando l'abbreviazione prevista al comma 2.
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