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In vigore al: 26/10/2022

Delibera N. 2209 del 07.09.2009
Azioni di formazione continua a domanda individuale rivolta a lavoratori occupati ( L. 53/2000, L. 236/93 e successivi Decreti attuativi): modifica delle delibere n. 2855 del 11/8/2006 e n. 2958 del 25/08/2008 nonché approvazione dei criteri per l'erogazione dei relativi contributi

Allegato
I criteri di seguito descritti disciplinano l'erogazione di contributi relativi a percorsi formativi a domanda individuale (piani formativi individuali).
La Provincia Autonoma di Bolzano provvederà con bandi attuativi specifici al finanziamento di tali azioni formative.
 

Art. 1

Finalità generali

Questa tipologia di intervento è finalizzata a sostenere e promuovere la formazione professionale e l'aggiornamento di singoli individui occupati o in stato di disoccupazione nonché a valorizzare i particolari talenti individuali attraverso percorsi differenziati.
Le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale attuano tutte le misure necessarie per garantire pari opportunità a uomini e donne per l'accesso ai contributi o buoni formativi (di seguito denominati “voucher”).
 

Art. 2

Destinatari

Gli utenti ammissibili alla formazione a domanda individuale e le eventuali esclusioni dalle azioni di formazione sono determinati dai bandi attuativi che periodicamente la Provincia Autonoma di Bolzano renderà pubblici.
I soggetti richiedenti devono sempre trovarsi in una delle situazioni previste dal bando al momento di presentazione della domanda. Devono, altresì, essere residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano o comunque prestare la propria attività lavorativa presso una sede dell'impresa collocata localmente.
Per destinatari “disoccupati” sono da intendersi i lavoratori in stato di disoccupazione accertata da almeno 3 mesi e che abbiano già lavorato precedentemente presso un datore di lavoro privato.
 

Art. 3

Priorità

Le Ripartizioni provinciali per la Formazione professionale individuano come prioritarie le seguenti situazioni:

a)   domande individuali di lavoratori/trici collocati in CIG ordinaria e straordinaria e/o iscritti nelle liste di mobilità, nonché domande individuali di lavoratori/trici in stato di disoccupazione da almeno 3 (tre) mesi e che abbiano già lavorato precedentemente presso un datore di lavoro privato;

b)   domande individuali di lavoratori/trici di età superiore a 45 anni con professionalità a rischio di obsolescenza;

c)   domande individuali di lavoratori/trici in possesso del solo titolo di istruzione obbligatoria e/o di qualifica professionale con difficoltà di accesso a percorsi formativi;

d)   domande individuali di lavoratori/trici diversamente abili con difficoltà di accesso a percorsi formativi.

 

Art. 4

Azioni formative ammissibili

Sono ammissibili al contributo le attività formative finalizzate al perfezionamento delle competenze dei lavoratori/trici in campo tecnologico/scientifico, sociale; organizzativo/manageriale, giuridico/economico, sicurezza sul lavoro e ambiente.
Più precisamente gli interventi formativi sono finalizzati a:

>qualificazione

>aggiornamento

>riqualificazione

E' ammissibile a contributo qualsiasi azione formativa purché:

a) attinente ad attività lavorativa riconosciuta in ambito provinciale (in caso di progetto di riqualificazione);

b) non già co/finanziate direttamente con fondi pubblici.

Inoltre, sono ammissibili le domande

>nelle quali si riscontra che il/la richiedente risieda nella Provincia di Bolzano o, nel caso in cui risieda in un'altra provincia, l'unità produttiva presso cui lavora abbia sede nella Provincia di Bolzano;

>presentate da soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 2 dei presenti criteri;

>correttamente compilate utilizzando lo specifico formulario predisposto dalle Ripartizioni Provinciali per la Formazione Professionale, così come specificato nel bando.

Le azioni formative finanziabili sono di norma quelle complementari o non presenti nell'offerta formativa delle Scuole della Formazione Professionale provinciale.
Sono esclusi dal finanziamento:
a) corsi di lingua,
b) corsi per patenti e abilitazioni professionali,
c) corsi scolastici e di laurea,
d) corsi di recupero scolastico organizzati da Scuole ed Enti privati.
Il voucher non è utilizzabile per attività formativa obbligatoria per legge (es. apprendistato).
 

Art. 5

Durata e finanziamento dei corsi

L'intervento formativo deve svolgersi e concludersi nei tempi e con le scadenze prestabilite dai bandi attuativi.
I corsi sono finanziabili nelle diverse misure attuative per le percentuali di cofinanziamento e per gli importi massimi stabiliti dai bandi provinciali.
I bandi provinciali indicheranno inoltre l'importo minimo finanziabile per le azioni formative individuali.
Ogni lavoratore/trice o disoccupato può usufruire di un unico contributo per ogni bando.
 

Art. 6

Certificazioni e crediti formativi

Le iniziative formative frequentate dal soggetto richiedente devono concludersi almeno con un attestato di frequenza.
Il beneficiario ha comunque l'obbligo di frequentare almeno l'80% delle ore previste, salvo gravi e provati casi di impedimento. Nel caso di corso individuale, l'obbligo di frequenza riguarda il 100% delle ore di formazione previste nella richiesta di finanziamento.
 

Art. 7

Informazione, assistenza tecnica e orientamento formativo

Per poter fornire informazioni, consulenza e l'apposito formulario sono stati attivati appositi sportelli presso le Ripartizioni per la Formazione Professionale.
Per favorire la scelta del/i corso/i di formazione tra gli utenti, le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale hanno realizzato il catalogo online (IN-formazione), disponibile al seguente indirizzo web www.provincia.bz.it/voucher. Il catalogo contiene l'offerta formativa erogata da strutture formative, per la cui frequenza è possibile ottenere il voucher.
Il catalogo online garantisce la qualità degli enti di formazione e dei corsi presenti - che, prima di essere inseriti sul catalogo, sono stati valutati da una commissione nominata dalle Ripartizioni Provinciali per la Formazione Professionale - e consente un'ampia scelta tra corsi realizzati nella Provincia e in altri contesti territoriali (sia nazionali che europei).
Gli utenti possono scegliere il/i corso/i di formazione anche tra quelli non presenti sul catalogo online (IN-formazione), ma in questo caso sarà necessario fornire alle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale tutte le informazioni utili a valutare la qualità dell'ente di formazione e del/i corso/i scelto/i.
Gli interessati inoltre potranno usufruire degli appositi Servizi di orientamento formativo e professionale (Sportello adulti della formazione professionale italiana, Rip. 21, Via S. Geltrude, 3 – Bolzano - te l. 0471/413804 e – Ufficio orientamento scolastico e professionale, Rip. 40, Via A. Hofer, 18 – Bolzano – te l. 0471/413350 per la formazione professionale tedesca e ladina ).
 

Art. 8

Modalità di presentazione e di finanziamento delle domande

La domanda deve essere compilata utilizzando il formulario allegato al bando, sottoscritta dal/la richiedente ed essere presentata personalmente o inviata per posta alle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale.
Ogni lavoratore/trice o disoccupato può presentare una sola domanda per ogni bando.
L'arrivo dei progetti formativi consegnati a mano o inviati per posta è attestato dalla data di ricevimento da parte delle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale che apporranno il relativo numero di protocollo.
I progetti formativi dovranno pervenire, entro la scadenza indicata  dal bando, presso le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale per venire esaminati, approvati e finanziati fino all'esaurimento dei fondi a disposizione.
A seguito della fase valutativa le Ripartizioni Provinciali per la Formazione Professionale attribuiranno ai beneficiari dei progetti approvati il contributo finanziario o il buono formativo riguardante l'azione formativa individuale.
Il/la beneficario/a potrà optare tra:

1.  un “contributo individuale” erogato dietro idonea certificazione di spesa riguardante i costi sostenuti. Tale contributo è considerato reddito e come tale soggetto a tassazione in base all'art. 50, comma 1, lettera c del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) ( D.P.R. 917 del 22/12/1986).

2.  l'attribuzione di un “buono formativo”. In questo caso la liquidazione del finanziamento all'ente erogatore sarà effettuata direttamente dalla Provincia ad attività conclusa, dietro presentazione di fattura e relativa documentazione da parte dell'ente erogatore.

Il contributo individuale e il buono formativo verranno comunque erogati solo dietro accertamento di regolare svolgimento del corso ed effettiva frequenza al corso del lavoratore/trice di almeno l'80% delle ore previste salvo gravi e provati casi di impedimento. Nel caso di corso individuale, l'obbligo di frequenza riguarda il 100% delle ore di formazione previste nella richiesta di finanziamento.
Al momento della rendicontazione si dovrà dimostrare l'avvenuto cofinanziamento privato all'azione formativa, in modo da assicurare la sua piena realizzazione.
 

Art. 9

Valutazione delle domande

L'approvazione delle domande presentate dai/lle lavoratori/trici è subordinata alla valutazione di merito da parte di una commissione nominata dalle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale.
 
La commissione valuta prima di tutto la coerenza e pertinenza fra requisiti, motivazioni e prospettive professionali del richiedente e l'attività formativa prescelta. Tale riscontro viene effettuato mediante verifica del curriculum del richiedente, contenuto nel formulario.
Nel caso in cui il/i corso/i di formazione per cui si chiede il finanziamento non sia/siano presente/i sul Catalogo online (IN-formazione), la commissione valuterà anche i seguenti aspetti:

1.  qualità e coerenza del progetto formativo

2.  congruità dei costi

3.  qualificazione ente erogatore

L'opportunità di formazione individuale verrà valutata di volta in volta dalla commissione
Per la determinazione della valutazione finale inoltre verrà data la precedenza ai richiedenti in condizioni di priorità di cui all'articolo 3 dei presenti criteri.
Le domande riguardanti i progetti non approvati che non sono stati valutati positivamente possono essere integrate/modificate e riproposte dall'interessato/a, per una sola volta, alle scadenze successive.
La valutazione si conclude con l'approvazione delle domande finanziabili nell'ordine di priorità e cronologico d'arrivo e la stesura delle graduatorie mensili.
Le graduatorie mensili verranno autorizzate dai Direttori di Ripartizione competenti e pubblicamente esposte all'albo rispettivamente delle Ripartizioni 20 e 21.
 

Art. 10

Enti erogatori dell'intervento formativo

Nel caso in cui il/i corso/i di formazione scelto/i dal richiedente non sia/siano presente/i tra quelli inseriti nel catalogo online, l'ente di formazione erogatore del/i corso/i dovrà:

>compilare la parte del formulario riservata alle caratteristiche dell'ente e del/i corso/i scelto/i dal richiedente;

>sottoscrivere la “scheda di presentazione” e l'apposita dichiarazione di veridicità dei dati.

Gli interventi formativi per i quali si richiede il contributo individuale/“buono formativo” possono essere erogati solo da enti/società pubblici o privati aventi fra le finalità statutarie la formazione e l'aggiornamento professionale.
Per poter accedere al bando gli enti formativi devono essere di norma accreditati per la formazione continua ovvero certificati ISO, EFQM, o altro sistema certificatorio riconosciuto.
La Ripartizione si riserva la possibilità di richiedere all'ente la documentazione relativa ai dati indicati nella scheda di presentazione.
L'Ente erogatore propone i suoi corsi con date predeterminate. Il relativo inizio del corso deve essere indicato nella domanda di contributo. L'offerta corsuale promossa dall'ente erogatore dovrà essere garantita indipendentemente dal cofinanziamento che i partecipanti possono ottenere.
 

Art. 11

Autorizzazione delle azioni formative

A seguito dell'approvazione dell'azione formativa le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale comunicano ai singoli lavoratori/trici interessati l'attribuzione del contributo e l'indicazione delle modalità attuative relative all'azione formativa in oggetto.
L'assegnatario/a, per contro, non può intraprendere l'azione formativa senza autorizzazione delle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla suddetta notifica, l'assegnatario/a è tenuto a dimostrare alle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale l'avvio dell'attività formativa prescelta con il relativo calendario aggiornato.
Il mancato rispetto delle presenti condizioni comporta la revoca del contributo, il cui importo è reso disponibile per altre assegnazioni.
 

Art. 12

Voci di spesa e costi ammissibili

 
Voci di spesa
In questa voce sono compresi unicamente i costi relativi alle quote di partecipazione ai corsi definiti e prescelti dal soggetto richiedente ed ogni altro costo ammesso dal bando.
Non sono riconoscibili in nessun modo i costi non direttamente collegabili al corso formativo.
Certificazione della spesa
Beneficiario/a diretto/a del contributo è il soggetto che lo richiede.
Tutte le spese rendicontate debbono essere documentate con le relative pezze d'appoggio quietanziate in originale ed allegate alla rendicontazione finale.
In sede di rendicontazione si dovranno quindi produrre:

le fatture e/o la documentazione relativa alla quota di iscrizione sulle quali risultino inequivocabilmente i riferimenti relativi al corso approvato congiuntamente al relativo bonifico bancario

ogni altro giustificativo legale di spesa

copia dei fogli presenza/registro

copia dell'attestato di frequenza

ogni altro documento di raccolta dati richiesto dalle Ripartizioni provinciali per la formazione professionale

Anticipazioni
Per le azioni di formazione a domanda individuale non è prevista alcuna forma di anticipazione sul contributo assegnato.
 

Art. 13

Modalitá di gestione

La gestione delle attivitá di cui ai presenti criteri e bando attuativo sono regolate dalle clausole indicate nella lettera di autorizzazione delle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale che il/la beneficiario/a restituirá debitamente firmata per accettazione.
Variazioni in corso d'opera
L'approvazione del progetto, l'importo del contributo riconosciuto ed il relativo provvedimento amministrativo verrà comunicato dalle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale ai beneficiari, i quali si impegnano a non modificare la proposta progettuale se non previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.
Non sono ammesse variazioni del titolo dei corsi e della relativa quota di frequenza, della durata dell'azione formativa o del programma didattico. Qualora si renda necessario rispondere a particolari esigenze dei partecipanti, sono unicamente consentite variazioni di calendario e/o orario.
Chiusura attività formativa e rendicontazione
Entro 10 (dieci) giorni dal termine dell'attività formativa l'interessato/a ovvero l'Ente erogatore invierà la comunicazione di fine dell'attività formativa e consegnerà la documentazione di cui al punto 12“Certificazione della spesa” per la rendicontazione e la successiva liquidazione.
Liquidazione del contributo
Le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale, una volta verificata la documentazione di spesa ed il regolare svolgimento dell'attività formativa, provvedono alla liquidazione dei costi riconosciuti fino al massimo dell'importo concesso (comprensivo di IVA, se dovuta).
 

Art. 14

Revoca del contributo

Il mancato rispetto delle condizioni previste agli articoli 11 “Autorizzazione delle azioni formative” e 13 “Modalità di gestione” dei vigenti criteri  comporta la revoca del contributo.
Nel caso di realizzazione parziale di azioni formative o di accertate irregolarità nello svolgimento delle attività didattiche, organizzative e amministrative dei corsi/progetti autorizzati, le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale hanno facoltà di revoca immediata del contributo concesso.
 

Art. 15

Controllo, monitoraggio e modalitá di verifica delle azioni formative

Le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale predispongono le opportune azioni di verifica e monitoraggio al fine di verificare  l'efficacia del sistema di formazione a domanda individuale.
Le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale, inoltre, esercitano per competenza il monitoraggio e la vigilanza tecnica-amministrativa delle azioni formative.
I soggetti attuatori delle azioni formative, nonché i beneficiari del cofinanziamento pubblico, dovranno altresí impegnarsi a sottoporsi ai controlli ed alla vigilanza previsti dalle Ripartizioni.
 

Art. 16

La commissione di valutazione

Le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale nominano, su incarico dei Direttori di Ripartizione, una commissione di valutazione.
La commissione è composta da funzionari delle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale e può avvalersi, qualora ne ravvisasse l'esigenza, della collaborazione di personale esterno.
La commissione ha l'incarico di:
a) valutare gli enti di formazione interessati ad essere inseriti sul catalogo online (IN-formazione) e autorizzarne la pubblicazione;
b) valutare l'offerta formativa proposta e autorizzarne la pubblicazione sul catalogo online
c) valutare le domande di finanziamento pervenute e redigere le graduatorie mensili.
Per le attività di valutazione la commissione predispone specifici criteri di valutazione.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionA
ActionActionB
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2018, n. 11
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 30 novembre 2018, n. 34
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4  (Entrata in vigore)
ActionActionModulo A
ActionActionModulo B
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2019, n. 12
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2021, n. 3
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2021, n. 21
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionq') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
ActionActionr') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
ActionActions') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
ActionActiont') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
ActionActionu') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
ActionActionv') Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 30
ActionActionw') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 33
ActionActionx') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 35
ActionActiony') Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37
ActionActionz') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28
ActionActiona'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 2
ActionActionb'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 3
ActionActionc'') Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2020, n. 37
ActionActiond'') Decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2020, n. 43
ActionActione'') Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2021, n. 4
ActionActionf'') Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29
ActionActiong'') Decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2022, n. 21
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActionNorme generali
ActionActionOrdinamento del personale
ActionActionArt. 26 (Stato giuridico e trattamento economico del personale)
ActionActionClassificazione delle carriere ed ammissione agli impieghi
ActionActionTrasferimenti
ActionActionNote di qualifica
ActionActionDoveri del personale
ActionActionSanzioni disciplinari e commissione di disciplina
ActionActionCongedi ed aspettative
ActionActionSvolgimento delle carriere e trattamento economico
ActionActionPrevidenza e quiescenza
ActionActionArt. 53 (Assicurazione pensione e malattia del personale di ruolo)
ActionActionArt. 54 
ActionActionConsiglio di amministrazione
ActionActionDisciplina degli incarichi e delle supplenze
ActionActionAggiornamento e studi
ActionActionDisposizioni transitorie
ActionActionDisposizioni finali
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23 —
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionActions) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
ActionActionv) Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
ActionActionw) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 27
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionTrattamento retributivo
ActionActionDisposizioni particolari per il personale dirigente non medico del comparto del personale per il Servizio sanitario provinciale
ActionActionArt. 14 (Assetto giuridico e retributivo)
ActionActionArt. 15   
ActionActionArt. 16 (Salario di produttività)
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
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