Pubblicato nel B.U. 2 ottobre 1990, n. 45.
(1) Il comparto dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale comprende:
(2) La composizione della delegazione dell'Amministrazione provinciale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative viene stabilita ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.