Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Per gli anni 1999 e 2000 al personale viene corrisposto, inoltre, il premio di produttività ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del contratto intercompartimentale sottoscritto l'11 novembre 1998, il cui fondo viene determinato nella misura del 2% ai sensi del 4° comma di cui sopra per gli anni di riferimento.
(2) L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 viene disciplinato nel contratto di comparto.