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Sentenze della Corte costituzionale
1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990
Nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio
Attendere, processo in corso!
Sentenza (14 novembre) 28 novembre 1990 n. 525; Pres. Conso - Red. Baldassarre.
Ritenuto in fatto:
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Trento in relazione alla delibera della Giunta della predetta Provincia, adottata il 7 marzo 1990 con il numero d'ordine 2146, con la quale è stato nominato il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto. Il ricorrente chiede che questa Corte, a norma dell'art o dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, dichiari che spetta allo Stato la nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, in genere, degli amministratori di istituti e di aziende di credito che aprano uno o più sportelli fuori del territorio della Provincia.
A sostegno delle proprie richieste, il Presidente del Consiglio dei Ministri osserva che lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dopo aver riconosciuto, all'art. 5, la competenza concorrente della Regione in materia di « ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale », prevede all'art. 11 la competenza delle Province autonome, da esercitare previo parere del Ministro del tesoro, sia per l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito « a carattere locale, provinciale e regionale », sia per la nomina del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio. Quest'ultima disposizione, continua il ricorrente, ha avuto uno specifico svolgimento nelle norme di attuazione contenute negli artt. 1 e 2 d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234, per le quali, ai fini dell'art. 11 dello statuto, « sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale ». Pertanto, conclude il ricorrente, la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, avendo aperto almeno uno sportello fuori della Regione, non dovrebbe essere più inquadrata tra le aziende di credito per le quali le nomine in questione spettano alla Provincia.
2. Si è regolarmente costituita la Provincia autonoma di Trento per chiedere che il ricorso dello Stato sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.
Secondo la resistente, l'inammissibilità del ricorso risulterebbe sia dal fatto che quest'ultimo è stato notificato il 29 maggio 1990 e, pertanto, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta nomina (14 marzo 1990), sia dal fatto che è stato impugnato soltanto l'atto finale del procedimento di nomina e non, invece, la designazione del vice-presidente, operata dalla Provincia con nota del 24 ottobre 1989, che costituiva già esercizio della competenza contestata con il presente ricorso.
In ogni caso, continua la Provincia, il ricorso dovrebbe esser rigettato in quanto si baserebbe su un'erronea interpretazione delle disposizioni statutarie e di quelle di attuazione. Secondo la resistente, l'art. 11 dello statuto conterrebbe una norma univoca non abbisognevole di integrazione e di specificazione da parte delle norme di attuazione, nel senso che non farebbe alcun riferimento all'apertura di sportelli esclusivamente nel territorio della Provincia o della Regione ai fini della qualificazione del carattere, regionale o no, della Cassa di risparmio. Le norme di attuazione, sempre secondo la resistente, allorché menzionano l'art. 11 dello statuto si riferirebbero solo al comma 1 dello stesso articolo, laddove si parla delle aziende di credito a carattere regionale, e non anche al comma 3, che concerne le Casse di risparmio senza stabilire ulteriori specificazioni circa il loro carattere.
L'interpretazione sulla quale si basa il ricorso dello Stato, oltre a non avere il sostegno dei dati testuali, sarebbe, ad avviso della Provincia, priva di logica. Innanzitutto, ove si ritenessero applicabili le norme di attuazione contenute nell'art. 2 d.P.R. n. 234 del 1977 anche alle Casse di risparmio (art. 11 comma 3 dello statuto), si perverrebbe all'illogico risultato di ritenere che, mentre le nomine degli amministratori degli istituti di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale rientrerebbero nella piena competenza regionale (art. 3, lett. h
,
delle citate norme di attuazione), al contrario le nomine del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio non sarebbero oggetto di una competenza piena della Provincia, essendo sottoposte al parere del Ministro del tesoro. In realtà, a giudizio della resistente, la previsione di tale parere rappresenterebbe l'elemento equilibratore di una fattispecie nella quale il potere di nomina sarebbe attribuito alla Provincia senza condizionarlo all'apertura di sportelli esclusivamente all'interno del territorio regionale. In secondo luogo, ove alle norme di attuazione si conferisse il significato enunciato nel ricorso, si riconoscerebbe alle stesse un significato contrastante e paralizzante rispetto a quello delle norme statutarie, sicché, nel caso che questa Corte intenda seguirlo, essa dovrebbe sollevare dinnanzi a se stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R, n. 234 del 1977, anche in riferimento ad altre norme costituzionali, quali gli artt. 103 e 107 dello statuto e l'art. 3 Cost. Infine, la resistente osserva che non esistono nella giurisprudenza di questa Corte precedenti che abbiano pertinenza con il caso ora in esame.
3. In prossimità dell'udienza ambedue le parti in giudizio hanno presentato memorie, con le quali ribadiscono i rispettivi punti di vista. Nuovi argomenti sono stati addotti soltanto dall'Avvocatura dello Stato, la quale, in replica alle eccezioni d'inammissibilità proposte dalla Provincia, rileva: a) la nota 7 marzo 1990, da cui la resistente vorrebbe far decorrere il
dies a quo
per la proposizione del ricorso, conterrebbe solo un preannuncio, mentre la delibera contenente la nomina sarebbe stata integralmente comunicata con la nota 15 marzo 1990, pervenuta il 31 marzo 1990; b) la Provincia non ha impugnato la nota 12 dicembre 1989 del Ministro del tesoro, con la quale quest'ultimo precisava univocamente che la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto non può più considerarsi azienda di credito a carattere regionale, ne l'analoga nota del 9 febbraio 1990 dello stesso Ministro, riconoscendo così l'interpretazione del ricorrente.
4. All'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che, a seguire l'interpretazione della resistente, la Provincia di Trento manterrebbe la competenza sulla nomina dei vertici della Cassa di risparmio anche se questa aprisse sportelli, per ipotesi, su tutto il territorio nazionale. La medesima Avvocatura, comunque, non si è opposta alla subordinata richiesta di parte avversa di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 delle norme di attuazione.
La difesa della Provincia di Trento, premesso che il caso in esame pone problemi giuridici diversi da quelli già presi in esame da questa Corte con riferimento alle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, ha sottolineato come l'interpretazione della Presidenza del Consiglio porti a ritenere che una competenza statutaria della Provincia autonoma di Trento (nomina dei vertici della locale Cassa di risparmio) possa essere cancellata da atti amministrativi statali, giacché l'autorizzazione all'apertura di sportelli fuori del territorio regionale è di competenza di organi ministeriali o della Banca d'Italia, senza alcuna partecipazione, nemmeno a titolo consultivo, della Provincia medesima.
Considerato in diritto:
II conflitto di attribuzione oggetto di questo giudizio è stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento 7 marzo 1990 n. 2146, con la quale è stato nominato il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.
Il ricorrente, argomentando dagli artt. 5 e 11 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), che riconoscono alla Regione la competenza concorrente sull'ordinamento degli istituti e delle aziende di credito a carattere regionale e alle Province autonome il potere di nomina del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio a carattere regionale, e riferendosi alle norme di attuazione contenute nell'art. 2 d.P.R. 16 marzo 1977 n. 234, che definiscono come aziende di credito a carattere regionale soltanto quelle « che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale », chiede che si dichiari la spettanza allo Stato della nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, in genere, degli amministratori di istituti e di aziende di credito che aprano uno o più sportelli fuori del territorio della Provincia.
Lo stesso ricorrente chiede in via consequenziale l'annullamento della delibera di nomina prima citata.
2. La Provincia autonoma di Trento ha sollevato in via preliminare una eccezione d'inammissibilità per tardività del ricorso, che tuttavia non è fondata.
La resistente argomenta tale eccezione in un duplice modo. In primo luogo essa sostiene che il ricorso, essendo stato notificato il 29 maggio 1990, sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dall'effettiva conoscenza, la quale si sarebbe prodotta con la lettera raccomandata ricevuta dal Ministro del tesoro il 14 marzo 1990, che comunicava l'avvenuta nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto ed informava che sarebbe seguita la notifica di copia autentica del provvedimento adottato. Questa argomentazione non può essere condivisa, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della decorrenza del termine di proponibilità del ricorso rileva la conoscenza dell'atto nel suo contenuto, e non già quella relativa alla mera esistenza dell'atto Stesso (v., ad esempio, sentt. nn. 66 del 1967, 51 del 1978 e 179 del 1987). Poiché la comunicazione data con la lettera del 14 marzo 1990 si limita semplicemente a informare che la nomina era avvenuta e poiché la delibera impugnata è stata notificata in copia con una nota ricevuta il 31 marzo 1990, è quest'ultima data che costituisce il
dies a quo
per la decorrenza del termine di proponibilità del ricorso. Pertanto, considerato che il ricorso è stato notificato il 29 maggio 1990, deve escludersi la sua tardività per l'aspetto ora esaminato.
Per la resistente il ricorso dovrebbe esser considerato tardivo anche sotto un diverso profilo. Essa, infatti, afferma che la competenza contestata era stata esercitata dalla Provincia sin dal 24 ottobre 1989, allorché questa aveva inviato al Ministero del tesoro la designazione del nuovo vicepresidente al fine di ottenere il parere previsto dall'art. 11 comma ult. dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Secondo la resistente, il Presidente del Consiglio dei Ministri, anziché attendere l'atto finale del procedimento di nomina, avrebbe dovuto impugnare la comunicazione della predetta designazione, con la quale la Provincia già rivendicava a sé il potere contestato. E, il non averlo fatto, dovrebbe indurre a considerare tardivo il ricorso.
Anche sotto il profilo da ultimo indicato, l'eccezione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento non può essere accolta. Non v'è dubbio, che, già con la designazione inviata al Ministro del tesoro per ottenere il parere, la Provincia abbia compiuto un atto di esercizio della competenza contestata e che, pertanto, già allora il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe potuto sollevare conflitto di attribuzione in relazione a quell'atto infraprocedimentale. Tuttavia, che lo Stato, in replica alla predetta nota di designazione, abbia rivendicato per sé il potere di nomina senza proporre ricorso per conflitto di attribuzione, non può produrre alcun effetto preclusivo rispetto alla successiva proposizione di un conflitto in relazione ad atti susseguenti del procedimento con i quali la Provincia abbia esercitato la medesima competenza e, in particolare, in relazione all'atto finale del procedimento di nomina. Al giudizio per conflitto di attribuzione, infatti, non è applicabile l'istituto dell'acquiescenza (per la conforme costante giurisprudenza di questa Corte, v., ad esempio, sentt. nn. 77 e 82 del 1958, 56 del 1969 e 89 del 1977).
Del resto, poiché all'atto infraprocedimentale non può riconoscersi alcun effetto impegnativo nei confronti degli atti successivi del procedimento, non si può escludere la rilevanza dell'ipotesi che la Provincia avrebbe potuto desistere dal portare a compimento il procedimento di nomina iniziato, tanto più che alla richiesta del parere sulla designazione era seguita da parte statale la rivendicazione a sé della competenza esercitata, anche questa senza alcun seguito giudiziale. Sicché il prudente atteggiamento dello Stato, che ha atteso, per l'elevazione del conflitto, l'atto finale del procedimento, non potrebbe in alcun caso essere interpretato come accettazione degli effetti collegati all'esercizio della competenza potenzialmente in contestazione.
Né avrebbe alcun valore ricordare in senso contrario il costante orientamento di questa Corte nel dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, ecc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata esercitata la competenza contestata (v., ad esempio, sentt. nn. 63 del 1965, 94 e 112 del 1972, 28 del 1979). In tali ipotesi, infatti, si deve correttamente parlare di decadenza "dall'esercizio dell'azione - azione che, a differenza delle posizioni sostanziali, è pur sempre disponibile - per il fatto che in siffatta evenienza, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si tenta, in modo surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto di cui quello impugnato è mera conseguenza e per il quale è già inutilmente spirato il termine di proponibilità del ricorso.
3. Il ricorso è fondato.
Diversamente da quanto sembra supporre il ricorrente nelle sue richieste formali, oggetto del giudizio non è la spettanza del potere di nomina di tutti gli organi di vertice delle Casse di risparmio con sede centrale nella Provincia che abbiano aperto sportelli fuori del territorio regionale, ma è, invece, la spettanza del potere di nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, avente le caratteristiche appena menzionate. Ai fini della decisione del conflitto tra Stato e Provincia autonoma di Trento, ciascuno dei quali rivendica a sé il potere relativo alla predetta nomina, occorre verificare se la competenza provinciale in ordine alla preposizione del vice-presidente delle Casse di risparmio con sede legale nel proprio territorio sia limitata soltanto alle casse aventi carattere regionale e se tale carattere venga meno ove l'istituto di credito apra uno o più sportelli fuori dei confini regionali.
In relazione al primo punto, si può convenire con la resistente che le disposizioni statutarie invocate, considerate nel loro mero tenore letterale, non escludono la possibilità di riferire il potere di nomina contestato a tutte le Casse di risparmio aventi la sede legale nel territorio provinciale, abbiano o meno carattere regionale. L'art. 11 comma ult. dello statuto, infatti, dice semplicemente che « la Provincia nomina il presidente e il vice-presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministro del tesoro », senza specificare che la Cassa debba avere carattere regionale. E anche. l'art. 5 dello stesso statuto non è decisivo ai fini della delimitazione dell'anzidetto potere di nomina, poiché, nell'attribuire la potestà legislativa concorrente in materia di credito alla Regione, usa una dizione che lascia il dubbio se il carattere regionale si riferisca soltanto alle aziende di credito o si estenda anche alle Casse di risparmio e alle Casse rurali, oltreché agli enti di credito fondiario e di credito agrario (v. art. 5 n. 3: « ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale »).
D'altra parte, se dal tenore letterale delle disposizioni si passa a considerare l'ordine sistematico nel quale esse sono collocate, si traggono elementi che indurrebbero a delimitare il potere provinciale di nomina del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio soltanto alle casse aventi carattere regionale. Infatti, il comma ult. dell'art. 11 è collocato all'interno di un articolo nel quale sono ripartite le competenze tra lo Stato e la Provincia, in modo che a quest'ultima sono riconosciuti poteri (in ordine all'apertura e al trasferimento di sportelli) concernenti soltanto le « aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale », previo parere, come nel caso delle nomine di cui al comma ult., del Ministro del tesoro, mentre allo Stato sono attribuiti poteri afferenti alle « altre aziende di credito » che intendano aprire o trasferire sportelli all'interno del territorio provinciale, sentito il parere della stessa Provincia interessata. In altri termini, anche al caso in questione sembra applicarsi la
ratio
che presiede alla ripartizione di competenze stabilita in materia di istituti di credito per altre autonomie speciali, in base alla quale, mentre la competenza dell'ente autonomo si esercita nella pienezza della sua consistenza costituzionale soltanto nei confronti degli istituti creditizi aventi carattere regionale, al contrario, rispetto agli altri istituti, le competenze si esprimono in atti di collaborazione (essenzialmente in pareri) rispetto all'esercizio di attribuzioni che spettano allo Stato in quanto in esse domina l'interesse nazionale (v. sent. n. 1141 del 1988).
A risolvere in quest'ultimo senso il dubbio interpretativo concorrono in modo decisivo le norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234. L'art. 1 comma 1 di quest'ultimo decreto, nel trasferire alla Regione Trentino-Alto Adige le attribuzioni in materia di ordinamento degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale, ritaglia all'interno di queste ultime le competenze nominate nell'art. 11 dello statuto per confermare la spettanza alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò significa che, per tale norma di attuazione, il potere di nominare il presidente e il vice-presidente delle Casse di risparmio (art. 11, comma 3) deve ritenersi attribuito alle Province autonome limitatamente agli istituti di credito aventi carattere regionale.
E, poiché l'art. 2 comma 1 dello stesso d.P.R. n. 234 del 1977 precisa che « ai fini del precedente art. 1 e dell'art. 11 » dello statuto « sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale », deve concludersi che il potere di nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, concernendo un istituto di credito che, successivamente all'entrata in vigore delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 234 del 1977, ha aperto sportelli bancari fuori del territorio regionale, spetta allo Stato, e non già alla Provincia autonoma di Trento. Conseguentemente a ciò, va annullata la delibera n. 2146 del 7 marzo 1990, con la quale la Giunta della Provincia autonoma di Trento ha illegittimamente provveduto a nominare il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.
4. Né contro tale conclusione può valere l'argomento, addotto dalla resistente, per il quale non dovrebbe riconoscersi alcuna rilevanza alle norme di attuazione ai fini dell'interpretazione dell'art. 11 comma ult. dello statuto, dal momento che quest'ultima disposizione, nel tacere ogni specificazione sul carattere delle Casse di risparmio il cui vice-presidente dev'esser nominato dalla Provincia, dimostrerebbe di non aver bisogno di alcuna norma di attuazione, essendo chiaro, in mancanza di qualsiasi delimitazione posta dallo Statuto, che quel potere di nomina dovrebbe estendersi a tutte le Casse di risparmio aventi sede legale nella Provincia a prescindere dall'ubicazione degli sportelli delle Casse medesime.
Tale assunto non può essere condiviso, poiché questa Corte ha già affermato in via generale che « la mancanza di qualsiasi limitazione espressa nella disposizione statutaria (...) non può certo avere il significato dell'illimitatezza della relativa attribuzione, essendo qualsiasi competenza regionale intrinsecamente limitata all'interesse della Regione considerata» (sent. n. 1141 del 1988). E, con specifico riferimento a un'ipotesi di nomina di amministratori di una Cassa di risparmio avente sede legale nel Friuli-Venezia Giulia e sportelli fuori del territorio della medesima Regione, la stessa Corte ha ulteriormente chiarito che « in mancanza di precisazione o specificazioni (...) l'estensione della presenza e dell'attività fuori del territorio regionale provoca per le Casse di risparmio (...) il venir meno di una condizione essenziale per l'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione » (sent. n. 1147 del 1988).
In altri termini, poiché in ambedue le decisioni citate la Corte ha inequivocabilmente affermato che in via di principio i poteri delle Regioni o delle Province autonome sono naturalmente delimitati dai confini dell'interesse regionale o provinciale sotteso alle competenze legislative e amministrative delle stesse e poiché, sotto il profilo spaziale, quei confini coincidono, in via di principio, con i limiti del rispettivo territorio, la mancanza nelle norme statutarie (o in quelle di attuazione) di qualsiasi precisazione circa l'ambito di estensione dell'attività degli enti sottoposti alle proprie competenze deve essere interpretata attraverso « una lettura rigorosa » (v. sent. n. 1147 del 1988), vale a dire nel senso restrittivo di circoscrivere i poteri di nomina dell'ente regionale (o provinciale) agli istituti di credito che limitano la propria attività di erogazione dei servizi bancari all'interno del territorio dell'ente autonomo titolare di quei poteri.
Questa posizione di principio esclude, pertanto, la validità delle premesse da cui muove la resistente, sicché, di fronte all'impossibilità di interpretare l'asserito silenzio dello statuto in senso estensivo, viene meno l'ipotesi che debbano considerarsi irrilevanti, ai fini dell'interpretazione dell'art. 11 comma ult. dello statuto, le norme di attuazione che circoscrivono l'ambito di attività delle Casse di risparmio indicate nello stesso art. 11 a quello coincidente con il territorio proprio della Regione Trentino-Altro Adige. Tanto più ciò vale se si considera che un'ipotetica interpretazione estensiva, come quella auspicata dalla resistente in questo giudizio, potrebbe portare all'irragionevole conseguenza che si riconosca a ciascuna delle Province autonome (o a singole Regioni) poteri relativi alla disciplina o all'ordinamento di Casse di risparmio che, pur avendo la sede legale nella Provincia (o nella Regione) interessata, abbiano fuori del territorio regionale la maggioranza dei propri sportelli e, quindi, svolgano la loro attività principale in altre Regioni.
Né, contrariamente a quanto suppone la Provincia resistente, è possibile trarre argomenti dall'art. 3 lett. h), del d.P.R. n. 234 del 1977, al fine di escludere che i citati artt. 1 e 2 del medesimo decreto si riferiscano al potere provinciale di nomina previsto dall'art. 11 comma ult. dello statuto.
La resistente suppone che la statuizione contenuta nell'art. 3, lett. h), per la quale la Regione nomina gli amministratori e i sindaci degli istituti di credito a carattere regionale in mancanza di qualsiasi parere ministeriale, ove sia confrontata con l'art. 11 comma ult. dello statuto (il quale, come è noto, prevede che la Provincia nomina il presidente e il vice-presidente delle Casse di risparmio sentito il Ministro del tesoro), dimostrerebbe che solo nel primo caso si avrebbe a che fare con istituti di credito operanti nell'ambito regionale, mentre nel secondo caso, come sarebbe attestato dalla previsione del parere ministeriale, non si sarebbe in presenza di enti di credito a carattere regionale, potendo le Casse di risparmio operare anche al di fuori dei confini regionali.
In realtà, a parte la considerazione che tale ipotesi interpretativa si porrebbe in contrasto con una consolidata tendenza storica per la quale le Casse di risparmio svolgono sempre di più attività indifferenziate rispetto agli altri istituti di credito, la rilevata diversità di disciplina ha altre motivazioni. A ben vedere, infatti, il parere ministeriale è previsto in relazione a tutte le competenze attribuite alla Provincia in materia di credito, vale a dire tanto in riferimento a poteri, come quello considerato dalla resistente, corrispondenti a poteri regionali per i quali quel parere non è richiesto, quanto in riferimento a competenze relative ad attività, come quelle regolate dall'art. 11 comma 1 dello statuto (autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli), proprie di istituti di credito a carattere locale o regionale. Ora, a parte che l'ultima delle ipotesi indicate, di per se stessa, si pone in contraddizione con l'interpretazione data dalla resistente, dal momento che prevede il parere ministeriale in relazione a una competenza provinciale avente ad oggetto istituti di credito a carattere regionale, il complesso delle norme vigenti sui poteri regionali e provinciali in materia di credito dimostra che il parere del Ministro del tesoro è previsto come contrappeso all'esercizio di competenze di un ente, quale la Provincia, che ha sporadiche attribuzioni in materia di credito, mentre non è richiesto in relazione a competenze, anche dello stesso tipo, imputate alla Regione, godendo questa, in base agli artt. 5 n. 3 e 16 comma 1 dello Statuto, di più organiche attribuzioni in materia di ordinamento degli istituti di credito a carattere regionale, tali da consentire una più ampia visione dei problemi ordinamentali del credito, fra i quali si collocano i poteri di nomina degli amministratori, così da non esigere contrappesi come il ricordato parere del Ministro del tesoro.
Del resto, proprio dall'art. 3 lett. h) d.P.R, n. 234 del 1977 si può dedurre un argomento testuale esattamente contrario all'ipotesi interpretativa proposta dalla resistente. Infatti, nel riconoscere alla Regione Trentino-Alto Adige il potere di nomina degli amministratore degli istituti di credito a carattere regionale, l'articolo citato precisa « all'infuori dei casi di cui all'art. 11 » dello statuto, cioè all'infuori delle ipotesi, previste dall'art. 11 comma ult. relative alla nomina del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio ad opera della Provincia: e tale precisazione non avrebbe ragione di essere se non si trattasse, in ambedue i casi, di istituti di credito dello stesso tipo, vale a dire istituti a carattere regionale.
5. Per le ragioni dette nei due punti precedenti, non può sussistere alcun dubbio circa l'esclusione di un possibile contrasto fra l'art. 2 comma 1 delle norme di attuazione contenute nel d.P.R, n. 234 del 1977 e l'art. 11 comma ult. dello statuto. Viene meno, così, un requisito essenziale affinchè questa Corte possa sollevare di fronte a se stessa la relativa questione di legittimità costituzionale, prospettata in via subordinata dalla Provincia resistente.
Questa Corte, tuttavia, non si può esimere dall'osservare, in conclusione, che pressante è ormai l'esigenza di un riesame sistematico dei poteri regionali (e provinciali) in materia di credito sia al fine di rendere coerente il complesso corpo normativo esistente nel settore, sia, con specifico riferimento alle autonomie differenziate, al fine di eliminare le profonde e spesso ingiustificate disparità di disciplina tra Regione e Regione. Siffatto riesame si palesa tanto più urgente alla luce delle attuali vicende evolutive del sistema bancario italiano, caratterizzate da un generale ampliamento dei mercati creditizi, il quale è legato, in particolare, all'inserimento degli istituti di credito italiani nella più ampia cornice della Comunità economica europea.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato nominare il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, conseguentemente, annulla la delibera della Giunta della Provinca autonoma di Trento n. 2146 del 7 marzo 1990.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 8/bis
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
Art. 1
Art. 1/bis
Art. 2
Art. 3
Art. 4
(prevista dall'articolo 1 comma 2)
(prevista dall'articolo 2, comma 1)
(prevista dall'articolo 3, comma 2)
(prevista dall'articolo 4, comma 1)
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
Modifiche al , in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano di beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione
Modifiche al , in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche
Art. 2-3.
Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 7 del , e delega delle Province delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria)
Art. 5-8.
Modifiche al , in materia di produzione e distribuzione di energia
Abrogazioni
Disposizioni finali
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
a) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59 —
b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
Art. 1-33.
Art. 34 (Norme generali sul personale)
Norme transitorie e finali
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
d) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
i) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
k) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27
b) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2001, n. 57
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Capo 1
Disposizioni comuni
c) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
c) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri
Autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie con titoli di specializzazione conseguiti all'estero
d) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
f) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
h) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
i) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
j) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
k) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
l) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
n) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
o) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
q) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
r) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
s) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
t) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
u) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
v) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
w) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
x) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
y) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
z) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
z) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
b') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
d') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
e') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
f') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
g') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
h') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
i') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
j') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
k') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
l') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
m') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
n') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
o') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
p') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
q') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
r') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
s') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
t') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
u') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
a) Accordo 11 dicembre 2007
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
b) Accordo 14 aprile 2008
c) Accordo 15 settembre 2008
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
d) Accordo 5 maggio 2009
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
e) Accordo 11 dicembre 2007
f) Accordo 14 luglio 2015,
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
g) Accordo 19 luglio 2017, n. 0
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
i) Accordo 22 dicembre 1998
j) Accordo 1° agosto 2000
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
a) LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
b) Legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12
c) Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
d) Legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3 —
e) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
f) Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 10
Art. 27 (Soppressione del Comitato provinciale per la vitivinicoltura)
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 maggio 2003, n. 18
h) Legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13
i) Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22
j) Legge provinciale 16 giugno 2010 , n. 8
k) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
l) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
A Tempo libero
B Sport
a) Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
c) Legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29 —
d) Legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5 —
e) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 —
f) Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
Art. 1-25.
Art. 26
Art. 27 (Abrogazione di norme)
Art. 28-30.
g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 4
i) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
j) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 14
k) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
l) Legge provinciale 13 marzo 2013, n. 2
m) Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
Art. 1 (Modifiche della , recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
Art. 2 (Modifica della , recante “Autonomia delle scuole”)
Art. 3 (Modifiche della , recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”)
Art. 4 (Modifica della , recante “Ordinamento dell’apprendistato”)
Art. 4/bis (Modifiche della , “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi)
Art. 5 (Abrogazioni)
Art. 6 (Norma finanziaria)
Art. 7 (Entrata in vigore)
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
Delibera 20 gennaio 2015, n. 56
Delibera 27 gennaio 2015, n. 94
Delibera 27 gennaio 2015, n. 106
Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
Delibera 3 febbraio 2015, n. 134
Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
Delibera 24 febbraio 2015, n. 207
Delibera 3 marzo 2015, n. 229
Delibera 10 marzo 2015, n. 275
Delibera 17 marzo 2015, n. 299
Delibera 24 marzo 2015, n. 347
Delibera 24 marzo 2015, n. 351
Delibera 31 marzo 2015, n. 394
Delibera 14 aprile 2015, n. 419
Delibera 14 aprile 2015, n. 423
Delibera 14 aprile 2015, n. 435
Delibera 21 aprile 2015, n. 470
Delibera 28 aprile 2015, n. 486
Delibera 28 aprile 2015, n. 505
Delibera 5 maggio 2015, n. 524
Delibera 5 maggio 2015, n. 532
Delibera 12 maggio 2015, n. 543
Delibera 12 maggio 2015, n. 558
Delibera 19 maggio 2015, n. 573
Delibera 9 giugno 2015, n. 651
Delibera 9 giugno 2015, n. 699
Delibera 16 giugno 2015, n. 703
Delibera 16 giugno 2015, n. 712
Delibera 16 giugno 2015, n. 713
Delibera 16 giugno 2015, n. 714
Delibera 16 giugno 2015, n. 721
Delibera 16 giugno 2015, n. 733
Delibera 16 giugno 2015, n. 734
Delibera 23 giugno 2015, n. 743
Delibera 30 giugno 2015, n. 784
Delibera 30 giugno 2015, n. 796
Delibera 7 luglio 2015, n. 808
Delibera 7 luglio 2015, n. 816
Delibera 14 luglio 2015, n. 830
Delibera 14 luglio 2015, n. 832
Delibera 14 luglio 2015, n. 834
Delibera 28 luglio 2015, n. 869
Delibera 28 luglio 2015, n. 873
Delibera 28 luglio 2015, n. 890
Delibera 11 agosto 2015, n. 923
Delibera 25 agosto 2015, n. 979
Delibera 25 agosto 2015, n. 990
Delibera 1 settembre 2015, n. 1004
Allegato 1
Delibera 1 settembre 2015, n. 1017
Delibera 8 settembre 2015, n. 1022
Delibera 8 settembre 2015, n. 1027
Delibera 15 settembre 2015, n. 1047
Delibera 15 settembre 2015, n. 1058
Delibera 22 settembre 2015, n. 1100
Delibera 29 settembre 2015, n. 1104
Delibera 29 settembre 2015, n. 1112
Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1162
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1171
Delibera 27 ottobre 2015, n. 1236
Delibera 3 novembre 2015, n. 1251
Delibera 3 novembre 2015, n. 1274
Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
Delibera 10 novembre 2015, n. 1300
Delibera 17 novembre 2015, n. 1328
Delibera 24 novembre 2015, n. 1358
Delibera 1 dicembre 2015, n. 1373
Delibera 9 dicembre 2015, n. 1407
Delibera 15 dicembre 2015, n. 1438
Delibera 22 dicembre 2015, n. 1475
Delibera 22 dicembre 2015, n. 1544
2014
2013
Delibera 14 gennaio 2013, n. 46
Delibera 21 gennaio 2013, n. 103
Delibera 28 gennaio 2013, n. 112
Delibera 28 gennaio 2013, n. 134
Delibera 4 febbraio 2013, n. 186
Delibera 11 febbraio 2013, n. 195
Delibera 11 febbraio 2013, n. 210
Delibera 11 febbraio 2013, n. 236
Delibera 18 febbraio 2013, n. 249
Delibera 18 febbraio 2013, n. 254
Delibera 25 febbraio 2013, n. 303
Delibera 11 marzo 2013, n. 378
Delibera 11 marzo 2013, n. 384
Delibera 18 marzo 2013, n. 397
Delibera 25 marzo 2013, n. 445
Delibera 25 marzo 2013, n. 453
Delibera 2 aprile 2013, n. 499
Delibera 15 aprile 2013, n. 554
Delibera 22 aprile 2013, n. 612
Delibera 6 maggio 2013, n. 640
Delibera 13 maggio 2013, n. 696
Delibera 21 maggio 2013, n. 745
Delibera 10 giugno 2013, n. 875
Delibera 17 giugno 2013, n. 913
Delibera 24 giugno 2013, n. 954
Delibera 1 luglio 2013, n. 976
Delibera 8 luglio 2013, n. 1034
Delibera 8 luglio 2013, n. 1049
Delibera 22 luglio 2013, n. 1094
Delibera 22 luglio 2013, n. 1116
Delibera 26 agosto 2013, n. 1190
Delibera 26 agosto 2013, n. 1191
Delibera 2 settembre 2013, n. 1301
Delibera 30 settembre 2013, n. 1406
Delibera 30 settembre 2013, n. 1414
Delibera 30 settembre 2013, n. 1416
Delibera 7 ottobre 2013, n. 1456
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1519
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