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Sentenze della Corte costituzionale
1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 585 del 29.12.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 585 del 29.12.1989
Modifica della pianta organica degli uffici giudiziari - Applicazione della proporzionale etnica
Attendere, processo in corso!
Sentenza (13 dicembre) 22 dicembre 1989 n. 585; Pres. Saja - Red. Conso
Ritenuto in fatto:
1. La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto ricorso contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere la dichiarazione che non spetta allo Stato di modificare la tabella della pianta organica degli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano al di fuori della procedura prevista dall'art. 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e, per conseguenza, annullare
in parte qua
il d.P.R. 4 febbraio 1989, recante « Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari ».
La Provincia ricorrente osserva che il decreto impugnato sostituisce con tre nuove tabelle le tabelle B, C e D relative alle piante organiche dei magistrati allegate al d.P.R. 31 dicembre 1966 n. 1185, così incidendo sulla materia regolata dal d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, di attuazione dello st. spec. T.-A.A., il cui titolo III contiene « Disposizioni per la magistratura».
Secondo la ricorrente, il decreto impugnato, essendo stato emanato senza osservare la procedura che prescrive la consultazione della Commissione paritetica di cui all'art. 107 st. spec. T.-A.A., violerebbe gli artt. 89, 100 e 107 di tale st. e gli artt. 33, 34 e la tabella 23 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752. E ciò perché l'istituto della « proporzionale etnica » previsto dall'art. 89 st., consistente nella riserva ai cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici dei posti di ruolo del personale civile delle amministrazioni dello Stato aventi uffici nella Provincia e nella ripartizione dei posti stessi tra gli appartenenti ai gruppi linguistici in proporzione alla loro entità, comporterebbe l'obbligo dello Stato di regolare e riformare i propri uffici e servizi, ivi compresi gli uffici della magistratura, seguendo il procedimento appositamente istituito a tutela delle minoranze linguistiche.
La violazione di tale procedura e la lesione delle attribuzioni provinciali che ne consegue risulterebbe, inoltre, incontestabile per il fatto che le nuove tabelle allegate al decreto impugnato modificano in modo sostanziale la disciplina dei posti di pianta organica degli uffici giudiziari nella Provincia di Bolzano. E, infatti, stato disposto l'inserimento
ex novo
di cinque posti di magistrati del pubblico ministero addetti alla Pretura circondariale di Bolzano ed è stato attribuito un posto di magistrato di appello in funzione di Consigliere pretore dirigente in luogo di un posto di magistrato di Tribunale o di uditore in funzione di Pretore.
Un'ulteriore violazione del principio della proporzionale etnica viene ravvisato nella impossibilità di applicare ai posti di nuova istituzione le regole della ripartizione stabilite dal d.P.R. n. 752 del 1976; e ciò perchè i nuovi posti, non essendo compresi nella tabella 23 allegata a tale decreto, sfuggirebbero alla operatività del rinvio contenuto nell'art. 23 del medesimo testo.
2. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato.
Premesso che il decreto impugnato disciplina gli uffici giudiziari e le loro dotazioni organiche, materia rigorosamente riservata allo Stato dall'art 110 Cost. l'Avvocatura deduce l'inammissibilità del conflitto, in quanto nella specie mancherebbe una norma costituzionale o statutaria, attributiva di competenza alla Provincia, della quale possa configurarsi la violazione. Inoltre, mancherebbe un atto dello Stato idoneo ad invadere competenze della Provincia.
Con riferimento al merito dell'impugnativa, l'Avvocatura dello Stato osserva che la tabella 23 allegata d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, concerne la ripartizione dei posti tra gli appartenenti alle tre diverse etnie e non gli uffici giudiziari e la loro dotazione organica.
Segnalata l'esigenza di non confondere la dotazione organica con la ripartizione secondo le percentuali stabilite e relative modifiche, si conclude che il parere della Commissione paritetica, di cui all'art. 107 del detto decreto, è richiesto per la sola modifica della ripartizione resa necessaria dai risultati di censimenti successivi a quelli del 1971 ovvero a seguito di modifica della dotazione organica che imponga una nuova assegnazione ai tre gruppi linguistici di un numero complessivo di magistrati diverso dal precedente, affinché risulti costantemente rispettata la percentuale etnica.
A questo ultimo riguardo si sostiene che il decreto impugnato non introduce alcuna «modifica» alla dotazione organica preesistente. Il numero di 19 Pretori del circondario di Bolzano sarebbe rimasto invariato, essendosi disposta la semplice sommatoria degli organici delle preture man0damentali, secondo le prescrizioni della l. 1° febbraio 1989 n. 30. Circa l'attribuzione dei posti di pubblico ministero presso la Pretura circondariale di Bolzano, non potrebbe neppure parlarsi di « modificazione », trattandosi di un nuovo tipo di ufficio e, quindi, della sua prima dotazione organica.
Considerato in diritto:
1. La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato relativamente al d.P.R. 4 febbraio 1989, recante «Modifiche alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari ». Tale decreto «sostituendo e modificando la ripartizione dei posti di pianta organica » degli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano (« già risultante non solo dalla tabella allegata al d.P.R. 31 dicembre 1966 n. 1185, ma dalla stessa tabella allegata al d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 ») senza osservare la procedura prevista dall'art 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, che, a tutela delle minoranze linguistiche, richiede la previa consultazione della speciale « Commissione paritetica » chiamata ad « esprimere parere su tutte le norme di attuazione statutarie » sarebbe « lesivo delle competenze costituzionalmente assegnate alla Provincia autonoma di Bolzano » dagli « artt. 89, 100 e 107 st. T.-A.A. e relative norme di attuazione (artt. 33 ss., spec. art. 34 e tabella 23 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752) ».
Pur parlando in generale « dei posti di pianta organica degli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano », la doglianza della Provincia deve intendersi circoscritta alla sola parte del decreto impugnato che concerne la pianta organica dei « magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti » alla Pretura di Bolzano (20° alinea della tabella C allegata al decreto). Si tratta, infatti, dell'unica parte che introduce modificazioni alla pianta organica dei « magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti » al Tribunale di Bolzano: 20° alinea della tabella B allegata al decreto), benché richiamata anch'essa nel ricorso, non contiene alcuna variazione rispetto all'assetto situazione preesistente: l'organico di quel Tribunale risultava, ed ancora risulta, formato da un presidente, tre presidenti di sezione, sedici giudici, mentre l'organico della Procura della Repubblica presso il Tribunale stesso risultava, ed ancora risulta, formato da un procuratore e cinque sostituti procuratori della Repubblica.
2. Per l'Avvocatura dello Stato il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano sarebbe, prima ancora che infondato, inammissibile, e ciò per due ordini di ragioni: mancherebbe, anzitutto, « una norma costituzionale o statutaria, attributiva di competenze alla Provincia, della quale possa, nella specie, configurarsi la violazione », non avendo « rango costituzionale » l'art. 34 comma 2 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, che si assume in concreto violato; mancherebbe, inoltre, « un atto dello Stato idoneo ad invadere una pretesa competenza della ricorrente », in quanto « l'atto che si pretende invasivo della sfera di competenza della Provincia è un atto amministrativo emanato in forza » dell'art. 1 comma 5 l. 4 gennaio 1963 n. 1, che disciplina il procedimento preordinato a stabilire le piante organiche degli uffici giudiziari.
Come giustamente si osserva nella memoria presentata per l'udienza dalla difesa della Provincia, nessuna delle due eccezioni può essere accolta. Non la prima, perché, a parte il fatto che la ricorrente lamenta non soltanto la violazione dell'art. 34 comma 2 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, ma anche la violazione dei princìpi contenuti negli artt. 89, 100 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le norme di attuazione dello statuto stesso in materie riguardanti la Provincia di Bolzano, integrandone la relativa disciplina, ben possono essere assunte a parametro di giudizio nei conflitti di attribuzione. Né può essere accolta la seconda eccezione, perché l'atto che si pretenderebbe invasivo della competenza della Provincia è rappresentato proprio da quel d.P.R. 4 febbraio 1989, in ordine al quale l'Avvocatura stessa immediatamente si preoccupa di negare l'idoneità « ad invadere », così portando l'accento sul merito del ricorso.
3. Ad avviso della ricorrente, la lesione delle attribuzioni provinciali da parte del decreto impugnato emergerebbe sotto tre profili, concernenti, rispettivamente: a) l'esigenza formale che ogni « modificazione di una disciplina già stabilita dalle norme di attuazione dello st. T.-A.A. (e tale è anche la disciplina stabilita dalle tabelle allegate ai decreti delegati recanti le norme d'attuazione) » avvenga « secondo le procedure inderogabilmente previste dallo statuto (art. 107) per l'emanazione delle norme di attuazione e per le loro successive modificazioni;
b)
il contenuto sostanziale delle variazioni apportate alla pianta organica degli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano; c) la sottrazione dei posti oggetto di tali modifiche alla disciplina della « proporzionale etnica », in quanto non « formalmente ricompresi nella tabella n. 23 allegata al d.P.R, n. 752 del 1976 ».
4. Il primo profilo muove dalla constatazione che l'art. 34 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 una volta precisato nel comma 1 che « la ripartizione dei posti, alla data del 20 gennaio 1972, risulta dalla tabella 23 allegata al presente decreto » dispone nel secondo che « Alla modifica della tabella di cui al comma precedente resa necessaria da modifiche dell'organico e dai risultati di successivi censimenti generali della popolazione si provvede con la procedura prevista dall'art. 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 », sentendo, quindi, la Commissione paritetica ivi contemplata.
Le affermazioni addotte in contrario dall'Avvocatura dello Stato, a cominciare da quella, che vorrebbe essere assorbente, secondo cui le norme statutarie relative alla proporzionale etnica dei magistrati riguarderebbero soltanto « le persone », non anche gli uffici giudiziari e le loro « dotazioni organiche », non sono condivisibili. Un problema di ripartizione dei posti, come è quello oggetto dell'art. 34 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, non può prescindere dalla previa conformazione dell'organico degli uffici interessati. Né è dato asserire, come fa l'Avvocatura nel seguito dell'atto di costituzione per il Presidente del Consiglio dei Ministri, che « il reale contenuto normativo della tabella 23 è quello di stabilire le percentuali di distribuzione
»,
mentre « il richiamo della consistenza delle piante, fatto nella tabella, ha soltanto valore di notizia (il titolo parla di estratto) e non valore prescrittivo », per cui quest'ultimo involgerebbe unicamente la seconda parte della stessa, là dove è scritto che la « ripartizione di posti di cui alla presente tabella fra i cittadini appartenenti ai gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, viene effettuata, sulla base dei risultati del censimento del 1971, secondo la seguente percentuale: 63 % al gruppo di lingua tedesca; 33 % al gruppo di lingua italiana; 4 % al gruppo di lingua ladina ». Un tale assunto contrasta con la duplicità di causali da cui possono derivare le modificazioni tabellari, che l'art. 34 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, sottopone alla procedura prevista dall'ari. 107 d.P.R. 31 agosto 1972 ; n. 670: nel comma 2 dell'art. 34 si parla, infatti, di modifica della tabella 23 : « resa necessaria da modifiche dell'organico e dai risultati di successivi censimenti generali della popolazione » e, quindi, non solo della modifica « resa necessaria dai risultati dei relativi censimenti generali della popolazione », bensì anche della modifica « resa necessaria da modifiche dell'organico ».
La tabella 23 non si limita, dunque, a stabilire le percentuali di ripartizione fra i gruppi, ma prima di tutto individua gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano ed il numero di posti di pianta organica da ripartire, senza che il suo contenuto possa essere suddiviso in una parte meramente « notiziale » ed in una parte « precettiva », come puntualizza la memoria presentata per l'udienza dalla difesa della Provincia autonoma, ulteriormente osservando che, proprio a voler distinguere, « si dovrebbe semmai ritenere che valore notiziale lo ha soltanto la parte relativa alle percentuali di ripartizione. Tali percentuali, infatti, non sono il frutto di una determinazione delle pubbliche autorità, ma sono la conseguenza
automatica
dei risultati del censimento ».
Ancor meno sostenibile è la tesi avanzata dall'Avvocatura dello Stato circa la natura della tabella 23, nel senso che le sue sorti sarebbero autonome rispetto a quelle delle altre, più generali, tabelle concernenti le piante organiche dei magistrati, per cui l'adeguamento di essa da effettuare prima o poi, si sensi dell'art. 34 comma 2 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 dovrebbe seguire, non accompagnare la corrispondente modifica apportata alle piante organiche stabilite a livello nazionale con il d.P.R. 31 dicembre 1966 n. 1165, e successive varianti. Ad escludere ogni possibilità di differenziazione contenutistica dell'una rispetto alle altre ed a rendere, quindi del tutto inutile un parere espresso, soltanto successivamente all'approvazione delle tabelle generali, dalla Commissione paritetica di cui all'art. 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, basta notare come la tabella 23 rechi l'intestazione « Ministero di grazia e giustizia - Estratto delle piante organiche dei magistrati stabilite con d.P.R. 31 dicembre 1966 n. 1165 e successive varianti » ed il sottotitolo « Circondario del Tribunale di Bolzano ». Un estratto, dunque; cioè, una parte tratta, per la sua specificità territoriale, da piante organiche più ampie, riguardanti anche altri circondari. Del resto, il fatto che nel titolo della tabella si parli di estratto era già stato sottolineato dalla stessa Avvocatura dello Stato, sia pur per trame argomento a sostegno del qui confutato valore meramente notiziale della parte ripetitiva della tabella, anziché per ribadirne il valore precettivo.
5. Una volta chiarito che, in quanto estratto di altre piante organiche, la tabella 23 è da intendersi virtualmente e, quindi, sostanzialmente coinvolta dai mutamenti apportati alle più generali tabelle dalle quali è tratta, viene a perdere rilevanza anche il terzo argomento addotto dalla Provincia autonoma di Bolzano a sostegno della sua impugnativa: quello in base a cui i mutamenti previsti dal d.P.R. 4 febbraio 1989, in quanto non formalmente ricompresi nella tabella 23, sfuggirebbero all'istituto della proporzionale etnica. L'applicabilità di questo fondamentale principio, costituzionalmente tutelato e normativamente regolato, è, invece, da ritenersi, in ogni caso comunque avvenga, cioè, la ripartizione dei posti fuori discussione all'atto della concreta assegnazione personale degli stessi, magistrato per magistrato.
6. Rimane, invece, da verificare l'incidenza del secondo ordine di considerazioni poste a base del ricorso della Provincia autonoma: le considerazioni, cioè, volte a rimarcare la natura sostanziale delle modifiche apportate dal decreto impugnato alla « disciplina dei posti di pianta organica degli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano già stabilita dalla tabella 23 allegata al d.P.R. n. 752 del 1976 (e dalle tabelle allegate al d.P.R. n. 1185 del 1966) ». In quanto costituite, per un verso, dall'inserimento
ex novo
di cinque posti di magistrati del pubblico ministero addetti alla Pretura circondariale di Bolzano e, per l'altro verso, dalla variante qualitativa introdotta nei posti dei magistrati giudicanti addetti alla Pretura circondariale di Bolzano attraverso l'istituzione di un posto di magistrato d'appello in funzione di consigliere pretore dirigente e la corrispondente soppressione di un posto di magistrato di tribunale o di uditore in funzione di Pretore, tali modificazioni hanno tutte una consistenza innegabile, sempre, però, nel senso di un potenziamento degli uffici. Un potenziamento, per di più, dovuto a scelte non meramente discrezionali, ma strettamente collegate all'attuazione, non tanto e non solo (come si limita a ricordare l'ultima memoria difensiva per la Provincia) dell'art. 1 l. 3 febbraio 1989 n. 32, che ha aumentato l'organico complessivo della magistratura, quanto e soprattutto all'attuazione di precedenti leggi, che hanno reso necessario quell'aumento in relazione alle generali esigenze collegate all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
Ma una volta riscontrato che le modificazioni si risolvono tutte in un potenziamento degli uffici della Provincia di Bolzano, alla stregua di criteri uniformemente adottati per ogni ufficio analogo, senza il verificarsi di compressione alcuna in ordine alla « riserva » dei posti già inclusi nelle relative piante organiche, e riconosciuto, al tempo stesso, che il fondamentale principio della proporzionale etnica rimane salvaguardato, dovendosene verificare scrupolosamente il rispetto in sede di concreta copertura dei posti in questione il conflitto viene a risultare inammissibile per mancanza di interesse (sent. n. 79 del 1989).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
B Formazione nel settore sanitario
C Corsi di diploma nel settore sociale
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 febbraio 1974, n. 15
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49
c) Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1989, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12 —
f) LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14 —
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1994, n. 1 —
h) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
i) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 19
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Criteri di valutazione e di commisurazione del contributo)
Art. 3 (Procedimento)
Art. 4 (Parere della Commissione consultiva)
j) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
e) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
Art. 1 (Proprietà dell’impianto di depurazione di Bronzolo)
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
C Disposizioni procedurali
a) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
d) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11
f) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
g) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
h) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
j) Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19 (Abrogazioni)
Art. 20 (Disposizione finanziaria)
Art. 21 (Entrata in vigore)
l) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
Art. 1 (Modifiche della , recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
Art. 2 (Modifica della , recante “Autonomia delle scuole”)
Art. 3 (Modifiche della , recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”)
Art. 4 (Modifica della , recante “Ordinamento dell’apprendistato”)
Art. 4/bis (Modifiche della , “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi)
Art. 5 (Abrogazioni)
Art. 6 (Norma finanziaria)
Art. 7 (Entrata in vigore)
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
Delibere della Giunta provinciale
2024
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2016
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2014
2013
2012
2011
2010
Delibera N. 64 del 18.01.2010
Delibera N. 338 del 01.03.2010
Delibera N. 359 del 01.03.2010
Delibera N. 359 del 01.03.2010
Delibera N. 365 del 01.03.2010
Delibera N. 377 del 01.03.2010
Delibera N. 487 del 15.03.2010
Delibera N. 491 del 22.03.2010
Delibera N. 492 del 22.03.2010
Delibera N. 542 del 29.03.2010
Delibera N. 577 del 12.04.2010
Delibera 19 aprile 2010, n. 671
Delibera N. 751 del 03.05.2010
Delibera N. 759 del 03.05.2010
Delibera 3 maggio 2010, n. 764
Delibera 10 maggio 2010, n. 823
Delibera 7 giugno 2010, n. 982
Delibera N. 1032 del 14.06.2010
Delibera N. 1042 del 21.06.2010
Delibera N. 1068 del 21.06.2010
Delibera N. 1186 del 12.07.2010
Delibera N. 1256 del 26.07.2010
Delibera N. 227 del 08.02.2010
Delibera N. 1330 del 17.08.2010
Delibera N. 1370 del 17.08.2010
Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
Delibera 20 settembre 2010, n. 1527
Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
Delibera N. 1849 del 22.11.2010
Delibera N. 1858 del 22.11.2010
Delibera N. 1860 del 22.11.2010
Delibera N. 1945 del 29.11.2010
Delibera N. 1982 del 29.11.2010
Delibera N. 2051 del 13.12.2010
Delibera N. 2094 del 20.12.2010
Delibera N. 2134 del 20.12.2010
Delibera N. 2140 del 20.12.2010
Delibera N. 817 del 10.05.2010
Delibera N. 2141 del 20.12.2010
Delibera N. 2163 del 30.12.2010
Delibera N. 2164 del 30.12.2010
Delibera N. 2215 del 30.12.2010
Delibera 8 novembre 2010, n. 1804
Delibera N. 773 del 10.05.2010
2009
2008
Delibera N. 31 del 07.01.2008
Delibera N. 53 del 21.01.2008
Delibera N. 229 del 28.01.2008
Delibera N. 247 del 28.01.2008
Delibera N. 307 del 04.02.2008
Delibera N. 333 del 04.02.2008
Delibera N. 384 del 11.02.2008
Delibera 11 febbraio 2008, n. 409
Delibera N. 475 del 18.02.2008
Delibera N. 486 del 18.02.2008
Delibera N. 703 del 03.03.2008
Delibera N. 723 del 10.03.2008
Delibera N. 733 del 10.03.2008
Delibera N. 734 del 10.03.2008
Delibera N. 864 del 17.03.2008
Delibera N. 987 del 25.03.2008
Delibera N. 1022 del 31.03.2008
Delibera N. 1069 del 31.03.2008
Delibera N. 1187 del 14.04.2008
Delibera N. 1216 del 14.04.2008
Delibera N. 1247 del 14.04.2008
Delibera N. 1283 del 21.04.2008
Delibera N. 1378 del 28.04.2008
Delibera N. 1589 del 13.05.2008
Delibera N. 1677 del 19.05.2008
Delibera N. 1855 del 03.06.2008
Delibera N. 1863 del 03.06.2008
Delibera N. 1872 del 03.06.2008
Delibera 9 giugno 2008, n. 1957
Delibera N. 2046 del 16.06.2008
Delibera N. 1188 del 14.04.2008
Delibera 16 giugno 2008, n. 2112
Delibera N. 2151 del 16.06.2008
Delibera N. 2180 del 23.06.2008
Delibera N. 1365 del 28.04.2008
Delibera N. 2300 del 30.06.2008
Delibera N. 2320 del 30.06.2008
Delibera N. 2417 del 07.07.2008
Delibera N. 2452 del 07.07.2008
Delibera N. 2496 del 14.07.2008
Delibera N. 2769 del 28.07.2008
Delibera N. 2828 del 10.08.2008
Delibera N. 3128 del 01.09.2008
Delibera N. 3295 del 15.09.2008
Delibera N. 3346 del 15.09.2008
Delibera N. 3393 del 22.09.2008
Delibera N. 3566 del 06.10.2008
Delibera N. 3626 del 06.10.2008
Delibera N. 3851 del 20.10.2008
Delibera 3 novembre 2008, n. 3990
Delibera 10 novembre 2008, n. 4108
Delibera N. 4136 del 10.11.2008
Delibera N. 4172 del 10.11.2008
Delibera N. 4213 del 10.11.2008
Delibera N. 4251 del 17.11.2008
Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617
Delibera N. 4678 del 09.12.2008
Delibera Nr. 4688 vom 09.12.2008
Delibera N. 4709 del 15.12.2008
Delibera N. 4722 del 15.12.2008
Delibera N. 4732 del 15.12.2008
2007
Delibera N. 294 del 05.02.2007
Delibera N. 433 del 12.02.2007
Delibera N. 466 del 19.02.2007
Delibera N. 728 del 12.03.2007
Delibera N. 921 del 19.03.2007
Delibera N. 953 del 26.03.2007
Delibera N. 1021 del 26.03.2007
Delibera N. 474 del 19.02.2007
Delibera N. 1459 del 02.05.2007
Delibera N. 1737 del 29.05.2007
Delibera 11 giugno 2007, n. 1998
Delibera N. 2181 del 25.06.2007
Delibera N. 2273 del 02.07.2007
Delibera N. 2326 del 09.07.2007
Delibera N. 2596 del 30.07.2007
Delibera N. 2849 del 27.08.2007
Delibera N. 2921 del 03.09.2007
Delibera N. 2923 del 03.09.2007
Delibera N. 3025 del 10.09.2007
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Delibera N. 3315 del 08.10.2007
Delibera N. 1132 del 02.04.2007
Delibera N. 3406 del 08.10.2007
Delibera N. 3538 del 22.10.2007
Delibera N. 3857 del 19.11.2007
Delibera N. 4008 del 26.11.2007
Delibera 3 dicembre 2007, n. 4120
Delibera N. 4150 del 03.12.2007
Delibera N. 4546 del 28.12.2007
Delibera N. 4568 del 28.12.2007
Delibera N. 4618 del 28.12.2007
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Delibera N. 1161 del 10.04.2007
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Sentenze della Corte costituzionale
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Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2009, n. 328
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
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1993
1992
1991
1990
1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 14.02.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 12.04.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 229 del 21.04.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 242 del 28.04.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 324 del 06.06.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 338 del 15.06.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 399 del 13.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 452 del 27.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 459 del 27.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 585 del 29.12.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 372 del 06.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 11.07.1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
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Sentenze T.A.R.
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 05.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 08.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 94 del 25.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 25.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 98 del 25.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 05.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.03.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 164 vom 08.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 08.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 170 del 22.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 23.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 23.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 24.04.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 180 vom 24.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 182 del 24.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 29.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 200 del 07.05.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 28.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 28.06.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 347 del 15.07.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 350 del 16.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 24.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 12.08.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 12.08.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 402 del 29.08.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 03.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 20.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 439 vom 30.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 439 del 30.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 440 del 07.10.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 15.10.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 465 vom 05.11.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 466 vom 05.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 468 del 07.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 474 del 07.11.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 494 vom 11.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 537 del 29.11.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 584 vom 18.12.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 595 del 23.12.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
2001
2000
1999
1998
1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 1 vom 20.01.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 25 vom 27.01.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 30 del 29.01.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 18.02.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 58 del 28.02.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 62 vom 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 67 vom 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. del 68 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 12.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 19.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 09.04.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 05.05.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 113 vom 07.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 114 del 08.05.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 116 vom 12.05.1997
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 20.05.1997
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 30.07.1997
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 382 vom 29.09.1997
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 385 del 29.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 407 del 08.10.1997
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 469 del 31.10.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 476 del 06.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 489 del 17.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 494 del 18.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 496 del 18.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 19.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 515 del 28.11.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 28.11.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 542 vom 15.12.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Beschluß Nr. 8 vom 16.12.1997
T.A.R. di Bolzano - Ordinanza N. 10 del 22.12.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 567 del 22.12.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 572 del 23.12.1997
1996
1989
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