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Delibera della Giunta provinciale
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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 18/08/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 29.12.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 29.12.2004
Circolazione stradale - È competenza esclusiva dello Stato anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione
Attendere, processo in corso!
Sentenza (16 dicembre 2004) 29 dicembre 2004; n. 428; Pres. Onida; Red. Bile
Ritenuto in fatto
1.
–
Con ricorso depositato il 20 ottobre 2003 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato una serie di disposizioni introdotte, con la tecnica della sostituzione o dell'aggiunta, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dal decreto- legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modificazioni ed integrazioni del codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, assumendo che esse invaderebbero le competenze legislative ad essa spettanti, sia ai sensi del testo dell'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), sia ai sensi dello statuto di autonomia, là dove attribuisce espressamente alle Province autonome competenze legislative, sia esclusive che concorrenti, e le relative competenze amministrative, in materia di viabilità e lavori pubblici di interesse provinciale, di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, di polizia locale urbana e rurale, di toponomastica, per come meglio definite ed esplicitate dalle relative norme di attuazione di cui all'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) ed all'art. 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale).
2.
–
La prima censura concerne la disposizione dell'art. 1, comma 1, lettera b) e quella dell'art. 1, comma 1-bis del citato d. l. n. 151 del 2003
–
le quali, in tema di individuazione dei corpi e dei servizi ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, hanno introdotto, rispettivamente, nell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, la lettera f-bis) ed il comma 3-bis, dispositivo il primo della spettanza di quell'espletamento anche «al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» ed il secondo prevedente che i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, «nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico», possano essere effettuati anche da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità.
Le due disposizioni violerebbero le competenze provinciali, di cui agli articoli 8 (numeri 17 e 18), 9 (n. 1) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974 ed all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in relazione all'art. 107 dello stesso d.P.R. n. 670 del 1972; prima ancora, tuttavia, le due disposizioni sarebbero lesive delle competenze provinciali emergenti dall'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001
, in relazione all'art. 10 della stessa legge costituzionale.
Sotto questo secondo profilo, si sostiene che le due disposizioni sarebbero riconducibili alla materia della «circolazione stradale», la quale non sarebbe annoverabile tra le materie che spettano allo Stato in via esclusiva o concorrente (art. 117 Cost., secondo e terzo comma), e sarebbe invece compresa nella potestà legislativa esclusiva residuale delle Regioni ordinarie, ex art. 117, quarto comma, Cost. Ne discenderebbe che tale materia spetterebbe alla potestà legislativa esclusiva delle Province autonome di Trento e Bolzano, in base all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, sotto il profilo che, rispetto ad essa, si configurerebbe una forma di autonomia più ampia rispetto a quella in precedenza riconosciuta dallo speciale statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige.
Se ne sarebbe reso conto lo stesso legislatore statale, poiché, nel corso del dibattito parlamentare sulla legge di conversione del d. l. n. 151 del 2003, era stato espressamente riconosciuto il problema che «la materia della circolazione stradale non risulti espressamente menzionata tra le misure di legislazione esclusiva e concorrente di cui all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione».
D'altro canto, sarebbero assai fragili e parrebbero «forzature» i possibili «agganci» ad ipotesi di competenza legislativa esclusiva statale e, in particolare, la tesi che la disciplina in parola possa essere ricondotta all'«ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Infatti, tale materia non si riferisce alla circolazione stradale ed alla prevenzione degli incidenti automobilistici, ma piuttosto all'esigenza di garantire la pacifica convivenza rispetto ad atti di violenza, disordini o altri atti penalmente rilevanti e non potrebbe essere estesa fino a ricomprendere ogni ambito di svolgimento di attività umane lecite e pacifiche che richiedano una qualche regolamentazione in ragione dei rischi connaturati alle stesse, come accadrebbe nel caso della circolazione stradale e ciò analogamente ad altri casi quali, ad esempio, quello della «sicurezza nel lavoro», il quale, significativamente, è considerato quale materia a sé, attribuita dall'art. 117, terzo comma, alla competenza concorrente dello Stato, proprio perché si sarebbe preso atto che essa non poteva certamente essere ricondotta all'«ordine pubblico e sicurezza».
Per altro verso, non sarebbe in alcun modo possibile la riconduzione della disciplina in parola alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), per quel che attiene alle previste sanzioni ed ai ricorsi contro di esse. Solo le norme relative all'impugnazione delle sanzioni amministrative potrebbero effettivamente trovare un'idonea “copertura” nella materia indicata, mentre in nessun caso potrebbero trovarla quelle relative alla loro irrogazione ed a maggior ragione quelle riconducibili alle altre funzioni della polizia stradale, quali sarebbero le norme impugnate.
L'impossibilità di ricondurre la “circolazione stradale” ad alcuna delle materie oggi espressamente attribuite alla competenza statale, esclusiva o concorrente, dall'art. 117 Cost., del resto, sarebbe confermata dalla circostanza che nello schema di disegno di legge costituzionale per una nuova revisione del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, approvato dal Consiglio dei ministri l'11 aprile 2003, si propone[va] di inserire la voce «sicurezza della circolazione» tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Inoltre, pur volendo ammettere che lo Stato possa, in alcuni casi, avocare a sé, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., materie in cui esso è privo di competenza in base all'art. 117 Cost., come la Corte ha ritenuto nella sentenza n. 303 del 2003, ciò potrebbe al più avvenire
–
come la stessa Corte ha chiarito
–
esclusivamente attraverso un'intesa con le Regioni e le Province autonome, la quale nella specie non vi è stata.
2.1.
–
Con riferimento allo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige ed alle relative norme di attuazione (non modificabili o derogabili unilateralmente dallo Stato al di fuori della procedura di cui all'art. 107 dello statuto), si rileva che lo statuto speciale attribuisce competenza legislativa esclusiva alla Provincia di Bolzano in materia di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17, del d.P.R. n. 670 del 1972) e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia» (art. 8, n. 18, del d.P.R. cit.); nonché potestà legislativa concorrente in materia di «polizia locale urbana e rurale» (art. 9, n. 1, del d.P.R. cit.); ed inoltre che, in tali materie, spettano alla Provincia le funzioni amministrative, in base all'art. 16 del citato d.P.R. n. 670 del 1972.
Queste attribuzioni comprenderebbero anche la competenza ad adottare «i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico» sia, naturalmente, sulle strade di interesse provinciale, che sulle strade statali, essendo stata essa espressamente delegata dallo Stato alle Province con le norme di attuazione delle suddette disposizioni statutarie (art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974, che richiama anche le funzioni di cui all'art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade).
La disciplina di cui alla normativa in oggetto, in conseguenza, sarebbe, da un lato. illegittima in quanto dettata da norme di livello statale e non da fonti provinciali, e, dall'altro, violerebbe anche le competenze amministrative provinciali in materia, là dove prevede lo svolgimento delle funzioni di polizia stradale nel territorio provinciale da parte anche di servizi e corpi statali (come, in particolare, il Corpo di polizia penitenziaria o il Corpo forestale dello Stato), anziché soltanto da organi provinciali. Tali servizi, che comprendono poteri di prevenzione, accertamento, controllo, ecc., non potrebbero, infatti, essere attribuiti ad organi statali, perché connessi con le citate potestà legislative spettanti alla Provincia ricorrente, giusta l'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.lgs. n. 266 del 1992, secondo il quale «nelle materie di competenza propria della regione e delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative». I compiti previsti dalle disposizioni in esame – essendo indubbiamente qualificabili come compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» – potrebbero, dunque, essere affidati esclusivamente ad organi amministrativi provinciali. E ciò non soltanto per tutte le strade di interesse provinciale, in relazione alle quali la Provincia è dotata di competenze indiscutibilmente «proprie», espressamente previste dalle citate norme statutarie; ma anche con riferimento alle strade statali sulle quali la Provincia autonoma di Bolzano svolge tutte le funzioni in materia di viabilità stradale in base alla delega contenuta nell'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974, poiché tale delega è volta ad integrare e rendere organiche le competenze proprie della Provincia (delega c.d. devolutiva). In sostanza, non solo spetterebbe alla Provincia, in base al riparto costituzionale delle competenze normative, la normazione di cui trattasi, ma, inoltre, soltanto ad organi provinciali potrebbe essere affidato l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
3. – La seconda censura riguarda l'art. 1, comma 2-ter, del d. l. n. 151 del 2003, il quale ha aggiunto nell'art. 37 del d.lgs. n. 285 del 1992 un comma 2-bis, che, nel disciplinare le lingue che possono essere utilizzate nei segnali di localizzazione territoriale del confine del Comune, stabilisce che gli enti competenti possano utilizzare «lingue o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
Anche in riferimento a questa norma si ripropone, in via preliminare, l'argomento dell'esclusione della disciplina della “circolazione stradale” dalle competenze statali.
In subordine si sostiene, altresì, la violazione delle norme statutarie che attribuiscono alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza legislativa esclusiva in materia di «viabilità ... di interesse provinciale» (art. 8, n. 17) e di «toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano» (art. 8, n. 2), assumendosi che, in base a tali disposizioni statutarie, non potrebbe che spettare alla Provincia la determinazione delle lingue che possono essere utilizzate nei segnali di localizzazione territoriale del confine del Comune. Ulteriore profilo di illegittimità si configurerebbe perché nella Provincia autonoma di Bolzano esistono specifici vincoli in tema di uso della lingua tedesca e del ladino, imposti dagli articoli 99, 100, 101 e 102 dello statuto. Si lamenta, inoltre, immotivatamente, la violazione dell'art. 16 dello statuto.
4. – La terza censura viene mossa all'art. 2, comma 05, lettera b), del d. l. n. 151 del 2003, che ha aggiunto nell'art. 95 del d.lgs. n. 285 del 1992 il comma 1-bis, il quale attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di stabilire, con decreto dirigenziale, il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione.
Si fa valere anche in questo caso l'argomento della sussistenza della competenza esclusiva residuale della Provincia e si deduce, inoltre, che la norma, tuttavia, sarebbe illegittima anche rispetto alle norme statutarie di cui all'art. 8, numeri 17 e 18, del d.P.R. n. 670 del 1972, le quali attribuiscono alla Provincia ricorrente competenza esclusiva in materia di «viabilità ... di interesse provinciale» e «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale»; e sarebbe anche in contrasto con l'art. 107 dello statuto, poiché, avendo l'art. 4-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), delegato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, alle Province autonome di Trento e Bolzano l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e Bolzano, stabilendo, inoltre, nel comma successivo, che «le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate di cui al comma 1», il rilascio dei duplicati della carta di circolazione – in quanto attribuito, in molti casi, agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (si rinvia all'art. 2, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 marzo 2000, n. 105) – nella Provincia di Bolzano spetterebbe alla Provincia in forza della suddetta delega e la relativa disciplina non potrebbe essere dettata da atti di livello statale, ma dovrebbe essere invece regolata, in base alle norme di attuazione appena richiamate, da leggi provinciali: la norma impugnata si sarebbe, invece, sostanziata in una modifica o deroga unilaterale da parte dello Stato, lesiva del citato articolo dello statuto. Si lamenta, inoltre, immotivatamente, la violazione dell'art. 16 dello statuto.
5. – Una quarta censura viene proposta in riferimento ad una serie di commi dell'art. 3 del d. l. n. 151 del 2003, convertito in legge n. 214 del 2003, che, in tema di regole di condotta nella guida, hanno sostituito od aggiunto disposizioni in norme del d.lgs. n. 285 del 1992, e precisamente con riguardo:
a) al comma 6, lettera a) (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 152 di detto d.lgs., che regola l'obbligo dell'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti, ecc.);
b) al comma 7, lettere a) (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 153 di detto d.lgs., che regola prescrizioni sull'uso delle luci di posizione e d'ingombro, dei proiettori anabbaglianti, etc.) e d) (che ha sostituito il comma 5 dell'art. 153 cit., che regola l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva durante la fermata o la sosta);
c) al comma 8 (che aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 157 di detto d.lgs., prescrivente l'obbligo di spegnimento del motore del veicolo durante la sosta);
d) al comma 9 (che ha aggiunto un comma 4-bis ed un comma 4-ter nell'art. 162 di detto d.lgs., concernenti l'obbligo di utilizzazione di dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per operare su veicoli fermi);
e) al comma 10, lettera a) (che ha sostituito il comma 2 nell'art. 170 di detto d.lgs., in tema di limitazioni al trasposto sui ciclomotori di altre persone oltre al conducente);
f) al comma 11, lettere a) e b) (che, rispettivamente, hanno sostituito i commi 1 ed 1-bis nell'art. 171 di detto d.lgs., in tema di obbligo di indossare il casco protettivo su ciclomotori e motoveicoli);
g) al comma 16, lettere b), c), d) ed e) (che, rispettivamente, hanno sostituito il comma 1, inserito il comma 2-bis, sostituito il comma 3, ed aggiunto il comma 6-bis nell'art. 179 di detto d.lgs., disposizioni concernenti l'obbligo per i veicoli di circolare provvisti di limitatore di velocità e, in alcuni casi, di cronotachigrafo, dotati di determinate caratteristiche, funzionanti e non manomessi).
Anche rispetto a tali disposizioni, viene ribadita la censura basata sull'esclusività della competenza legislativa provinciale sulla circolazione stradale.
Inoltre, le norme in discorso sarebbero lesive delle competenze legislative esclusive della Provincia in materia di «viabilità ... di interesse provinciale» (art. 8, n. 17, del d.P.R. n. 670 del 1972) e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale» (n. 18), nonché delle competenze amministrative nelle medesime materie spettanti alla Provincia ex art. 16 dello statuto, poiché queste disposizioni comprenderebbero anche la competenza ad adottare «i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico», sia sulle strade di interesse provinciale, sia sulle strade statali, essendo stata quest'ultima espressamente delegata dallo Stato alle Province in sede di norme di attuazione delle suddette disposizioni statutarie. Siffatte competenze amministrative non sarebbero, pertanto, modificabili senza le procedure di cui all'art. 107 dello statuto, che viene evocato come parametro unitamente all'art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974 (precisandosi, inoltre, che, al riguardo, occorre tenere presente anche l'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, “Istituzione dell'Ente nazionale per le strade”, richiamato dall'art. 19). Infatti, le suddette attribuzioni sarebbero lese dalla pretesa statale di indicare con proprie norme le regole di comportamento il cui rispetto è considerato necessario ai fini della sicurezza del traffico.
6. – Una quinta censura è proposta in riferimento all'art. 3, comma 19, lettera b), all'art. 4, commi 1, lettera c-bis), 1-bis, 1-ter, 1-quinquies, 1-octies, all'art. 5 ed all'art. 6, del d. l. n. 151 del 2003, convertito in legge n. 214 del 2003 (i quali, rispettivamente, sostituiscono l'art. 193, comma 4, aggiungono all'art. 201 il comma 5-bis, aggiungono il comma 1-bis e sostituiscono il comma 2 dell'art. 203, aggiungono all'art. 204 i commi 1-bis e 1-ter, sostituiscono nell'art. 205 i commi 3, 186 e 187). Sulla premessa che tali norme sono tutte attributive di poteri al prefetto nell'ambito dei procedimenti sanzionatori delle infrazioni alle disposizioni del codice della strada [ed in particolare: del potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione per le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi assicurativi (art. 3, comma 19, lettera b); di disporre l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in determinati casi (art. 4, comma 1, lettera c-bis); di decisione del ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento e di adozione dell'ordinanza-ingiunzione (art. 4, commi 1-bis, 1-ter, 1-quinquies); della legittimazione passiva nel giudizio di opposizione in sede giurisdizionale (art. 4, comma 1-octies); del potere di disporre la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria per guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (artt. 5 e 6)], si sostiene ancora una volta sia la violazione della (asseritamente acquisita) competenza esclusiva provinciale sulla circolazione stradale, sia, subordinatamente, delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (numeri 17 e 18), 9 (n. 1), 16 e 87 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e delle relative norme d'attuazione (art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992) in relazione all'art. 107 dello statuto.
Con riguardo alla censura subordinata, si assume che l'attribuzione al prefetto dei poteri sanzionatori di cui alle norme in parola sarebbe illegittima anche perché, attribuendo le norme statutarie alla Provincia la competenza in materia di regole per la sicurezza sulle strade e, conseguentemente, anche in relazione alla determinazione delle sanzioni amministrative connesse alle violazioni e alla loro irrogazione, tali funzioni non possono essere disciplinate con norme statali, né possono essere attribuite ad organi dello Stato, come, appunto, il prefetto, giusta il già citato disposto dell'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.lgs. n. 266 del 1992. Inoltre, le norme in questione non terrebbero conto che in base allo speciale statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, nella Provincia di Bolzano le funzioni del prefetto sono svolte (ex art. 87 dello statuto) dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano (oltre che, in parte, dal Presidente della Provincia o dai questori, ex art. 20 dello statuto).
7. – Una sesta censura viene enunciata riguardo alla disposizione di cui all'art. 4, comma 1-septies, del d. l. n. 151 del 2003, convertito in legge n. 214 del 2003, che ha inserito nel d.lgs. n. 285 del 1992 l'art. 204-bis (che prevede al comma 5 – che sostanzialmente è la norma censurata – che le somme dovute a titolo di sanzione possano essere assegnate dal giudice di pace in caso di rigetto del relativo ricorso «all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore»), sostenendosi sia la violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (numeri 17 e 18), 9 (n. 1) e 16 dello statuto e delle relative norme d'attuazione (art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974) in relazione all'art. 107 dello statuto, sia, preliminarmente e sempre per le ragioni già viste, la lesione dell'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
.
La violazione degli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, e 16 è argomentata adducendosi che, poiché la suddetta disposizione implica che le violazioni possano essere accertate da organi appartenenti non soltanto all'amministrazione provinciale, ma anche a quella statale, sarebbe violata la riserva ad organi provinciali in ambito provinciale dell'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
Inoltre, anche se il disconoscimento di tale riserva non fosse illegittimo, la disposizione impugnata sarebbe comunque incostituzionale, in quanto le somme dovute dovrebbero, infatti, essere comunque attribuite alla Provincia anche nell'ipotesi in cui le relative sanzioni siano conseguenti ad accertamenti compiuti da organi statali. Infatti, l'attribuzione alla Provincia delle competenze in materia di viabilità, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale (art. 8, numeri 17 e 18, dello statuto), integrate dalla delega relativa a tutte le «funzioni in materia di viabilità stradale» dello Stato quale ente proprietario e dell'ANAS, contenuta nell'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974 – recante «norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche» e, dunque, modificabile soltanto attraverso la speciale procedura di cui all'art. 107 dello statuto – implicando che sia proprio la Provincia a svolgere tutte le funzioni amministrative (manutenzione, sorveglianza, apposizione della segnaletica, ecc.) relative alle strade, anche statali, che passano sul territorio provinciale, e, quindi, a sostenerne i relativi costi, comporterebbe che ad essa debbano essere assegnate tutte le somme dovute per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme sulla circolazione accertate su dette strade, indipendentemente da quale sia l'organo accertatore, giacché l'attribuzione delle somme in questione sarebbe funzionale a consentire lo svolgimento da parte della Provincia di tutte le suddette funzioni ad essa attribuite.
8. – La settima censura concerne gli artt. 5 e 6 del d. l. n. 151 del 2003, convertito in legge n. 214 del 2003, che hanno sostituito gli artt. 186 e 187 del d.lgs. n. 285 del 1992, per la parte in cui disciplinano i poteri degli organi di Polizia stradale per l'accertamento dello stato di ebbrezza e dello stato di alterazione psico-fisica per l'utilizzo di sostanze stupefacenti, con la prescrizione che essi debbano operare secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno.
Vi sarebbe una violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (numeri 17 e 18), 9 (n. 1) e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e delle relative norme d'attuazione (artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992) in relazione all'art. 107 dello statuto; nonché (preliminarmente e sempre per le ragioni già dette) di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
.
Un ulteriore profilo di illegittimità deriverebbe dalla previsione che – nello svolgere i suddetti accertamenti – tutti gli organi di Polizia stradale, e quindi anche quelli della Provincia ricorrente, debbano conformarsi alle direttive fornite dal Ministero dell'interno: poiché la materia della circolazione stradale e della sicurezza sulle strade appartiene, in forza delle osservazioni svolte sopra, alla Provincia autonoma di Bolzano, soltanto alla Provincia spetterebbe di esercitare le relative funzioni amministrative, e quindi il Ministero dell'interno non potrebbe impartire direttive al riguardo. Esse non potrebbero nemmeno trovare giustificazione in un generale potere statale di indirizzo, giacché esso, secondo la nuova disciplina costituzionale, è venuto meno, sia in quanto non esiste più in Costituzione il limite generale espresso dell'interesse nazionale, dal quale era stato ricavato il fondamento di tale potere; sia in quanto l'art. 118 Cost. prevede una specifica ipotesi di coordinamento, rendendo difficile ipotizzare l'esistenza di un potere generale di quel tipo. Infine, quando pure fosse ancora configurabile il suddetto potere, non potrebbe che essere esercitato se non nei limiti e nelle forme prescritti dalle norme d'attuazione dello statuto, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992 (a cominciare, quindi, dalla necessaria previa deliberazione del Consiglio dei ministri).
9. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, sotto il profilo che la Provincia, nell'invocare la clausola contenuta nell'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, non avrebbe individuato le maggiori competenze che da essa scaturirebbero a suo favore. Nel merito, ha sostenuto che le competenze vantate in base allo statuto ed in particolare quella di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 operano solo in ambito provinciale e che la disciplina della circolazione stradale dovrebbe ritenersi compresa nelle materie dell'ordine pubblico e della sicurezza e per certi aspetti dell'ordinamento civile che l'art. 117, secondo comma, lettere h) ed l), attribuisce all'esclusiva competenza statale. Donde l'infondatezza delle censure mosse dalla Provincia, che riguarderebbero tutte norme volte a garantire la sicurezza della circolazione stradale e un uso conforme sull'intero territorio nazionale del diritto alla mobilità.
Verrebbe, altresì, in considerazione l'esigenza di assicurare unitariamente gli stessi standards sul territorio nazionale, la quale da questa Corte, nella sentenza n. 303 del 2003 è stata considerata operante anche al di fuori delle materie di competenza esclusiva o concorrente statale.
10. – Nell'imminenza della pubblica udienza, la Provincia di Bolzano ha depositato anche una memoria illustrativa.
Considerato in diritto1. – Con ricorso depositato il 20 ottobre 2003 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato una serie di disposizioni del decreto- legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modificazioni ed integrazioni del codice della strada), convertito in legge 1° agosto 2003, n. 214, che hanno modificato il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle parti concernenti l'individuazione dei corpi cui spetta svolgere i servizi di polizia stradale in genere e quelli di scorta ai trasporti eccezionali; l'uso delle lingue regionali o degli idiomi locali nei segnali di localizzazione dei confini comunali; il procedimento per il rilascio dei duplicati delle carte di circolazione; talune regole di condotta nella guida, di seguito specificamente indicate; l'irrogazione di sanzioni per le infrazioni al codice della strada e il relativo procedimento; l'assegnazione delle somme dovute per tali sanzioni all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; e infine l'accertamento, da parte della polizia stradale, degli stati di ebbrezza e di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti.
La Provincia ritiene che le modifiche apportate dalle norme impugnate al codice della strada invadano le competenze legislative ad essa spettanti in materia di circolazione stradale, sotto due profili.
Esse, anzitutto, violerebbero l'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), in quanto, nel nuovo assetto delle autonomie, la materia della circolazione stradale non rientra fra quelle riservate alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente, dello Stato, ed è quindi riconducibile alla competenza esclusiva (residuale) delle Regioni ordinarie, e pertanto, ricorrendo i presupposti specificati dall'art. 10 della legge costituzionale citata, a quella delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Inoltre, e indipendentemente da tali rilievi, le anzidette disposizioni violerebbero lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ( decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”), che attribuisce alle citate Province autonome, nei limiti di cui all'art. 4, la competenza legislativa (“primaria”) in materia di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17), di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia» (art. 8, n. 18), nonché in materia di «toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano» (art. 8, n. 2); e, nei limiti di cui all'art. 5, la potestà legislativa (“concorrente”) in materia di «polizia locale urbana e rurale» (art. 9, n. 1).
La Provincia ritiene anche violati, in riferimento alla censura in tema di toponomastica, gli artt. 99, 100, 101 e 102 dello statuto, per lesione degli specifici vincoli ivi previsti a tutela della lingua tedesca; nonché, in riferimento a tutte le censure, l'art. 16 e l'art. 107 dello statuto e le relative norme di attuazione, per lesione delle sue corrispondenti competenze amministrative, proprie o delegate.
2. – Le questioni sono infondate sotto tutti i profili.
3. – Il problema posto con le censure del primo gruppo deve essere risolto nel senso che – nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001 – la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.
In ragione della capillare diffusione dei veicoli a motore, il fenomeno della mobilità di massa connota incisivamente sul piano economico, sociale e culturale l'attuale stadio di sviluppo della società; e comporta che la circolazione stradale esprima oggi una delle più rilevanti modalità di esercizio della libertà di movimento da un punto all'altro del territorio nazionale.
In evidente correlazione con la proclamazione di principio di cui all'art. 16 della Costituzione, l'art. 120 vieta alla Regione di «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni».
Orbene, la circolazione stradale – pur non essendo espressamente menzionata nell'art. 117 della Costituzione – non per questo può essere collocata nell'ambito residuale ascritto alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117.
In relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art. 117, secondo comma.
In primo luogo l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale». Del tutto correttamente, quindi, l'art. 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, nell'individuare i «principi generali» della disciplina, esplicitamente dichiara che «la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato».
In quanto funzionale alla tutela dell'incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira senza dubbio a prevenire una serie di reati ad essa collegati, come l'omicidio colposo e le lesioni colpose; e pertanto la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte che riferisce la «sicurezza» prevista dalla ricordata norma costituzionale all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico (sentenze n. 407 del 2002, numeri 6 e 162 del 2004).
Dal suo canto, la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore – cui pure si riferiscono alcune delle norme impugnate – si inquadra agevolmente nella lettera l) del secondo comma dell'art. 117, nella parte che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia dell'«ordinamento civile».
Infine – per quanto concerne il settore delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada – vale il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta, mentre per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, opera la medesima lettera l), nella parte in cui attribuisce alla competenza statale esclusiva le materie della «giustizia amministrativa» e della «giurisdizione».
La rilevata estraneità della circolazione stradale al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione comporta l'infondatezza dell'argomento che la ricorrente trae dall'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
.
4. – Con le censure del secondo gruppo la Provincia denunzia la violazione, da parte delle norme impugnate, delle competenze legislative (e di quelle amministrative, proprie o delegate) ad essa riconosciute dallo statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
Anche tali censure sono infondate.
Le norme impugnate non contengono alcun elemento che si riveli idoneo a derogare allo statuto di autonomia, avente natura di legge costituzionale; e perciò ben possono essere interpretate in senso conforme allo statuto stesso ed alle norme di attuazione.
5. – La prima censura concerne l'art. 1, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto- legge n. 151 del 2003 che – in tema di individuazione dei corpi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sia in generale che in riferimento alla scorta di trasporti eccezionali – hanno, rispettivamente, introdotto nell'art. 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 la lettera f-bis) del comma 1 (secondo cui i servizi di polizia stradale sono svolti anche dal Corpo di polizia penitenziaria e dal Corpo forestale dello Stato) ed il comma 3-bis (secondo cui i servizi di scorta per la sicurezza delle circolazione, e i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati anche dal personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità).
5.1. – Secondo la ricorrente, tali norme violano anzitutto l'art. 8 dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che – ai numeri 17 e 18 – attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza legislativa in materia, rispettivamente, di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia».
La censura è infondata.
La competenza legislativa delle Province in materia di strade (ed altri impianti di trasporto, ad es. funivie) esistenti nel territorio provinciale va intesa come riferita agli aspetti più specificamente inerenti alla localizzazione, costruzione e manutenzione delle strade stesse, come è rivelato dal contestuale richiamo ai lavori pubblici, e non anche in via diretta alla circolazione che su di esse si svolge.
5.2. – La ricorrente ritiene poi violato l'art. 9, n. 1, dello statuto, che attribuisce alle Province autonome la potestà legislativa in materia di «polizia locale urbana e rurale».
La censura è infondata.
Le norme impugnate non si pongono in contrasto con lo statuto di autonomia e ben possono interpretarsi in senso ad esso conforme, in particolare nel senso che non sottraggono ad organi provinciali funzioni amministrative ad essi spettanti in tema di polizia locale.
Infatti l'art. 12, comma 1, del codice della strada, modificato dalle norme impugnate – che indica in via generale i corpi abilitati ad espletare il servizio di polizia stradale su tutte le strade italiane – include nel catalogo, con la lettera f-bis), il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, ma con la lettera d-bis) (non impugnata) anche «i corpi e i servizi di polizia provinciale nell'ambito del territorio di competenza». E nulla in esso induce a ravvisare deroghe all'art. 8, n. 21, dello statuto, che attribuisce la disciplina del «Corpo forestale» alla potestà legislativa provinciale.
Altrettanto si deve dire per il comma 3-bis dell'art. 12. Esso prevede che il personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali può espletare, su tutto il territorio nazionale, i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione e i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico. Ma nel contempo impone a tale personale di osservare le prescrizioni degli organi di polizia di cui al comma 1, e quindi anche quelle della polizia locale, cui non vieta perciò di intervenire sui servizi di scorta, nell'ambito di sua competenza.
5.3. – La ricorrente ritiene poi leso l'art. 16 dello statuto, che attribuisce alle Province autonome le funzioni amministrative nelle materie in cui hanno potestà legislativa.
La censura è infondata, per le ragioni già illustrate al n. 5.1. Le norme impugnate – non incidendo sulle competenze legislative provinciali – non sottraggono funzioni amministrative ad organi provinciali, in particolare alla polizia locale urbana.
5.4. – La ricorrente inoltre ritiene le norme impugnate in contrasto con l'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), che delega alle Province autonome, per i rispettivi territori, le funzioni «in materia di viabilità stradale» dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade, comprese quelle di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade), escluse le autostrade.
La censura – peraltro del tutto generica – è infondata, in quanto le norme impugnate, attesa la nozione di viabilità sopra specificata, sono del tutto estranee ai poteri in tale materia spettanti allo Stato come ente proprietario delle strade statali, cui si riferisce la delega invocata dalla Provincia.
5.5. – La ricorrente invoca poi l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), secondo cui nelle materie di competenza propria delle Province autonome (e, quindi, in tema di viabilità e di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) i compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» sono affidati esclusivamente ad organi amministrativi provinciali.
La censura è infondata, essendosi già chiarito come le materie di competenza propria invocate dalla Provincia (viabilità e lavori pubblici; comunicazioni e trasporti) non riguardino direttamente la circolazione stradale.
5.6. – Infine la ricorrente deduce la violazione dell'art. 107 dello statuto, che prevede un particolare procedimento per l'emanazione, e quindi anche per la modifica, delle norme di attuazione dello statuto stesso.
La censura è infondata, non venendo in rilievo alcuna modifica unilaterale delle norme di attuazione dello statuto in tema di competenze provinciali.
6. – La seconda censura riguarda l'art. 1, comma 2-ter, del decreto- legge n. 151 del 2003, il quale ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale comma stabilisce che i Comuni e gli altri enti indicati dal comma 1 «possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
La ricorrente ritiene violati l'art. 8 dello statuto, che attribuisce alla competenza legislativa primaria delle Province autonome (al n. 17) la materia della «viabilità…di interesse provinciale» e (al n. 2) la materia della «toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano»; gli artt. 99, 100, 101 e 102 del medesimo statuto, che prevedono specifici vincoli a tutela della lingua tedesca e del ladino; e l'art. 16, che attribuisce alla Provincia le funzioni amministrative nelle indicate materie.
La censura è infondata.
La norma impugnata pone, in tema di circolazione stradale, norme generali, da interpretare, in difetto di contrarie indicazioni del legislatore, secondo il canone per cui la legge generale posteriore non deroga a quella speciale previgente.
Perciò in nessun modo la norma ha inciso sui parametri evocati dalla Provincia, in particolare su quelli concernenti la potestà legislativa ad essa spettante in materia di toponomastica. Ne consegue l'infondatezza della censura relativa alla lesione delle funzioni amministrative.
7. – La terza censura riguarda l'art. 2, comma 05, lettera b), del decreto- legge n. 151 del 2003, che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, secondo cui «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264».
7.1. – La ricorrente ritiene anzitutto violato l'art. 8 dello statuto, che (ai già citati numeri 17 e 18) attribuisce competenza legislativa alle Province autonome in materia di «viabilità … di interesse provinciale» e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale».
La censura è infondata.
La carta di circolazione, e di riflesso il suo duplicato, tendono a verificare l'idoneità del veicolo alla circolazione stradale, che non ha attinenza né con la viabilità, né con le comunicazioni e i trasporti, intesi nei sensi prima indicati. Quindi la norma non invade le indicate competenze legislative provinciali.
7.2. – La ricorrente evoca poi l'art. 16 dello statuto, che attribuisce alle Province autonome le funzioni amministrative nelle materie in questione.
Quanto detto a proposito della censura precedente comporta l'infondatezza di quella in esame: la norma impugnata, in quanto estranea alle materie di competenza legislativa provinciale, non può violare le regole relative alle funzioni amministrative in tali materie.
7.3. – La norma impugnata, ad avviso della ricorrente, lede poi l'art. 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, che (al comma 1) delega alle Province autonome, dal 1° gennaio 1996, l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (ridenominati Uffici del dipartimento per i trasporti terrestri dall'art. 17 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante: “Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85”) di Trento e di Bolzano; e (al comma 2) attribuisce alle stesse Province il potere di disciplinare con legge l'organizzazione delle funzioni delegate; nonché l'art. 107 dello statuto, che vieta modifiche o deroghe unilaterali alle competenze fissate dalle norme di attuazione dello statuto.
Le censure – che possono esaminarsi congiuntamente – sono infondate.
La disposizione impugnata ha modificato una legge generale, senza espressamente derogare alla speciale norma di attuazione dello statuto che ha attribuito alle Province autonome il rilascio del duplicato e la regolamentazione del procedimento.
L'assenza di ogni elemento che riveli una portata derogatoria e la natura delle fonti speciali evocate inducono ad escludere che la norma impugnata si ponga in contrasto con la citata delega di funzioni.
8. – La quarta censura riguarda una serie di commi dell'art. 3 del decreto- legge n. 151 del 2003, che, in tema di regole di condotta nella guida, hanno modificato le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Si tratta in particolare del comma 6, lettera a) (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 152 del decreto legislativo, in tema di obbligo dell'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti, ecc.); del comma 7, lettera a) (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 153 del decreto legislativo, in tema di uso delle luci di posizione e d'ingombro, dei proiettori anabbaglianti, etc.), e lettera d) (che ha sostituito il comma 5 dello stesso art. 153, in tema di uso dei dispositivi di segnalazione visiva durante la fermata o la sosta); del comma 8 (che ha aggiunto un periodo al comma 2 dell'art. 157 del decreto legislativo, in tema di obbligo di spegnere il motore durante la sosta); del comma 9 (che ha aggiunto i commi 4-bis e 4-ter all'art. 162 del decreto legislativo, in tema di obbligo di utilizzare i dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per operare su veicoli fermi); del comma 10, lettera a) (che ha sostituito il comma 2 nell'art. 170 del decreto legislativo, in tema di limitazioni al trasporto sui ciclomotori di altre persone oltre al conducente); del comma 11, lettere a) e b) (che hanno sostituito, rispettivamente, i commi 1 e 1-bis nell'art. 171 del decreto legislativo, in tema di obbligo di indossare il casco protettivo su ciclomotori e motoveicoli); del comma 16, lettere b), c), d) ed e) (che nell'art. 179 del decreto legislativo, hanno, rispettivamente, sostituito il comma 1, inserito il comma 2-bis, sostituito il comma 3, e aggiunto il comma 6-bis, in tema di obbligo di circolare con veicoli provvisti di limitatore di velocità e, in certi casi, di cronotachigrafo).
La ricorrente ritiene che tali norme violino l'art. 8, numeri 17 e 18, e l'art. 16 dello statuto, l'art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974, e l'art. 107 dello statuto, tutti precedentemente citati.
Le censure sono infondate per le ragioni prima esposte: si tratta infatti di norme di comportamento, espressione della competenza statale in tema di circolazione stradale.
In particolare, le norme impugnate non riguardano le competenze provinciali sulla viabilità di interesse provinciale e sulle comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, né (di riflesso) l'attribuzione alla Provincia delle funzioni amministrative in tali materie; non violano la delega alle Province delle funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente Nazionale per le Strade, e non modificano le norme di attuazione dello statuto.
9. – La quinta censura riguarda talune norme del decreto- legge n. 151 del 2003, che hanno modificato precedenti norme del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernenti i poteri del prefetto in tema di sanzioni per infrazioni al codice della strada, e precisamente l'art. 3, comma 19, lettera b) (che ha sostituito l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in tema di ordinanza-ingiunzione prefettizia per mancato rispetto degli obblighi assicurativi); l'art. 4, comma 1, lettera c-bis) (che ha aggiunto il comma 5-bis all'art. 201 del decreto legislativo, in tema di procedimento sanzionatorio per infrazioni commesse da veicoli intestati a soggetti pubblici istituzionali), comma 1-bis (che ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 203 del decreto legislativo), comma 1-ter (che ha sostituito il comma 2 dell'art. 203 del decreto legislativo), comma 1-quinquies (che ha aggiunto all'art. 204 del decreto legislativo i commi 1-bis e 1-ter), tutti in tema di decisione del ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento e di adozione dell'ordinanza-ingiunzione; comma 1-octies (che ha sostituito il comma 3 dell'art. 205 del decreto legislativo, in tema di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione in sede giurisdizionale); gli artt. 5 e 6 (che hanno sostituito gli artt. 186 e 187 del decreto legislativo in tema di poteri del prefetto sulla sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti).
9.1. – La ricorrente ritiene che tali norme siano in contrasto con l'art. 8, numeri 17 e 18, con l'art. 9, n. 1, e con l'art. 16 dello statuto, già citati; e con l'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, secondo cui, nelle materie di competenza propria delle Province (e, quindi, relativamente alle strade di interesse provinciale), i compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» possono essere affidati esclusivamente ad organi amministrativi provinciali.
Le censure sono infondate.
Le norme impugnate concernono poteri sanzionatori. Orbene, la competenza sulla disciplina delle sanzioni non spetta alla Provincia, in quanto – secondo un principio generale – consegue a quella, spettante allo Stato, sulla materia della circolazione stradale cui si riferiscono le infrazioni sanzionate.
9.2. – La ricorrente deduce anche la violazione del già citato art. 107 dello statuto. Ma il parametro è inconferente, non essendo nella specie intervenuta alcuna modifica unilaterale delle norme di attuazione dello statuto in tema di competenze provinciali.
9.3. – Infine la ricorrente ritiene violato l'art. 87 dello statuto, secondo il quale le funzioni del Prefetto sono svolte, nell'ambito provinciale, dal Commissario di Governo per la Provincia.
La censura è infondata, in quanto la norma impugnata, di carattere generale, non doveva necessariamente prevedere la salvezza dei poteri del Commissario di Governo per la Provincia, garantiti da una norma speciale preesistente, di rango statutario: essi pertanto restano salvi.
10. – La sesta censura riguarda l'art. 4, comma 1-septies, del decreto- legge n. 151 del 2003, che ha inserito nel decreto legislativo n. 285 del 1992 l'art. 204-bis, il quale – al comma 5 – dispone che le somme dovute a titolo di sanzione possono essere assegnate dal giudice di pace, in caso di rigetto del ricorso, «all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore».
Secondo la ricorrente – che rinvia agli stessi parametri evocati a proposito della prima doglianza – le somme in esame dovrebbero essere attribuite alla Provincia, che svolge le funzioni amministrative relative alle strade, anche statali, esistenti sul suo territorio, e ne sostiene i costi.
La censura é infondata, per le ragioni in precedenza esposte in ordine all'estraneità della circolazione stradale all'ambito delle competenze provinciali.
11. – La settima censura concerne gli artt. 5 e 6 del decreto- legge n. 151 del 2003, che hanno sostituito gli artt. 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedendo (in tema di poteri degli organi della Polizia stradale per l'accertamento degli stati di ebbrezza e di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti) che essi operino secondo le direttive del Ministero dell'interno.
La ricorrente rinvia agli stessi parametri evocati a proposito della prima censura, e, subordinatamente – per il caso che le direttive possano considerarsi espressione di un legittimo potere di indirizzo statale – all'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992, in quanto le direttive non osserverebbero i limiti e le forme da tale norma stabiliti.
La censura è infondata.
La norma impugnata disciplina poteri di polizia finalizzati all'accertamento di condotte che legittimano l'adozione di provvedimenti amministrativi sulla patente o addirittura costituiscono reato.
Tali poteri sono totalmente estranei all'ambito della polizia urbana locale; e nel secondo caso sono direttamente riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Quanto all'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992, esso riguarda gli atti statali di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative delle Regioni e Province autonome. Nella specie, le direttive riguardano invece materie di competenza dello Stato.
12. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato in ogni sua parte.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, lettera b), e 1-bis del decreto- legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), ed all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto- legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, agli artt. 8, numeri 2 e 17, 16, 99, 100, 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 05, lettera b), del decreto- legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, agli artt. 8, numeri 17 e 18, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed all'art. 4-bis, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, lettera a), comma 7, lettere a) e d), comma 8, comma 9, comma 10, lettera a), comma 11, lettere a) e b), e comma 16, lettere b), c), d) ed e), del decreto- legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed all'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 19, lettera b); 4, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis, comma 1-ter, comma 1-quinquies, comma 1-octies, 5 e 6 del decreto- legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16, 87 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed all'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, del decreto- legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, all'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, ed all'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, del decreto- legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
A
B
a) LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1981, n. 16
Art. 1-9.
Art. 10
Art. 11-16.
Art. 17
Art. 18
C
D
E
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
a) Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1982, n. 21
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
a) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
b) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
e) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
f) Legge provinciale1° giugno 1983, n. 13
g) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19 —
i) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
j) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15 —
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
l) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
m) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
E Provvidenze per le persone disabili
a) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59 —
b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
d) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
i) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
k) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
a) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
b) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
d) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
e) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
a) Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
c) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
d) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
f) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
h) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
i) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
j) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
k) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
l) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
n) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
o) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
q) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
r) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
s) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
t) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
u) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
v) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
w) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
x) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
Art. 1
Art. 1/bis (Esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del servizio sanitario provinciale)
Art. 1/ter (Direttive e piano aziendale per l'attività libero-professionale)
Art. 2 (Applicazione delle norme di cui alla , nei confronti di tutti i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale)
Art. 3 (Calcolo dell'indennità premio di servizio)
Art. 4 (Concessione di un acconto sull'indennità premio di servizio)
Art. 5 (Riammissione e riassunzione in servizio)
Art. 6 (Abrogazione dell'articolo 9 della , in materia di personale del servizio sanitario)
Norme transitorie
y) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
z) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
z) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
b') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
d') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
e') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
f') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
g') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
h') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
i') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
j') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
k') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
l') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
m') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
n') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
o') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
p') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
q') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
r') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
s') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
t') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
u') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
a) LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
b) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57
c) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 1974, n. 41
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7 (Disposizioni transitorie)
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
f) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
g) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
h) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
i) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
j) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
l) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16
m) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14 —
n) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
o) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
q) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
r) Legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
A
B
C
D
E
a) Decreto del Presidente della Provincia 18 gennaio 2010 , n. 4
Art. 1 (Parte dei tributi e dei diritti incassati spettante ai comuni)
Art. 2 (Applicazione )
F
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
e) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
a) LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
b) Legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12
Art. 1 (Controllo e vigilanza)
Art. 2 (Comitato provinciale per la vitivinicoltura)
Art. 3 (Nomina e composizione del comitato)
Art. 4 (Aumento delle dotazioni organiche)
Art. 5
c) Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
d) Legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3 —
e) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
f) Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 10
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 maggio 2003, n. 18
h) Legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13
i) Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22
j) Legge provinciale 16 giugno 2010 , n. 8
k) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
l) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
C Disposizioni procedurali
a) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
d) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11
f) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
g) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
h) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
Art. 1. Modifica della , “Servizi pubblici locali”
Art. 2 (Norma transitoria)
i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
j) Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
l) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
A Disciplina delle linee di trasporto funiviario
B Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
C Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
a) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
c) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24 —
d) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
e) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Rapporti con organismi statali)
Art. 4 (Compiti del gestore)
Art. 5 (Servizi affidati al gestore)
Art. 6 (Concessione)
Art. 7 (Requisiti)
Art. 8 (Afidamento in house)
Art. 9 (Rapporti con la Provincia)
Art. 10 (Validità)
Art. 11 (Revoca)
Art. 12 (Utilizzo)
Art. 13 (Contabilità)
Art. 14 (Prospetto informativo)
Art. 15 (Sistema di qualità)
Art. 16 (Sanzioni)
Art. 17 (Comitato tecnico di gestione)
Art. 18 (Infrastruttura aeroportuale)
Art. 19 (Attuazione)
Art. 20 (Norma transitoria)
Art. 21 (Entrata in vigore)
f) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
h) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
D Disposizioni varie
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
A A -Alienazione dei beni patrimoniali
a) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
b) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 48
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
B Amministrazione del patrimonio
a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
Art. 1 (Sostegno alla produzione cinematografica)
Art. 2 (Modifica della , “Norme in materia di esercizi pubblici”)
Art. 3 (Modifica della , “Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti”)
Art. 4 (Modifica della , “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)
Art. 5 (Modifica della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)
Art. 6 (Modifica della , "Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni")
Art. 7 (Modifica della , “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)
Art. 8
Art. 9 (Modifica della , “Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali”)
Art. 10 (Modifica della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale“)
Art. 11 (Modifica della , “Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale”)
Art. 12 (Modifica della , “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”)
Art. 13 (Modifica della , “Servizi pubblici locali”)
Art. 14 (Modifica della , “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)
Art. 15 (Modifica della , “Legge di tutela della natura e altre disposizioni”)
Art. 16 (Modifica della , “Organismi geneticamente modificati (OGM) nell’agricoltura - disposizioni transitorie”)
Art. 17 (Modifica della , "Interventi a favore dell'agricoltura")
Art. 18 (Modifica della , “Agenzia provinciale per l’ambiente”)
Art. 19 (Modifica della , “Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”)
Art. 20 (Modifica della , “Disciplina delle cave e delle torbiere“)
Art. 21 (Modifica della , “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)
Art. 22 (Marchio ombrello Alto Adige/Südtirol)
Art. 23 (Modifica della , “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)
Art. 24 (Disposizione finanziaria)
Art. 25 (Abrogazioni)
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
Delibere della Giunta provinciale
2024
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2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
Delibera 5 marzo 2012, n. 326
Delibera 12 marzo 2012, n. 341
Delibera 19 marzo 2012, n. 385
Delibera 19 marzo 2012, n. 409
Delibera 26 marzo 2012, n. 428
Delibera 26 marzo 2012, n. 474
Delibera 7 maggio 2012, n. 630
Delibera 14 maggio 2012, n. 690
Delibera 21 maggio 2012, n. 762
Delibera 29 maggio 2012, n. 794
Delibera 29 maggio 2012, n. 798
Allegato A
Delibera 4 giugno 2012, n. 819
Delibera 4 giugno 2012, n. 823
Delibera 25 giugno 2012, n. 925
Delibera 2 luglio 2012, n. 999
Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
2011
2010
2009
Delibera N. 74 del 19.01.2009
Delibera N. 2 del 12.01.2009
Delibera N. 135 del 19.01.2009
Delibera N. 189 del 26.01.2009
Delibera N. 278 del 02.02.2009
Delibera N. 331 del 09.02.2009
Delibera N. 333 del 09.02.2009
Delibera N. 478 del 16.02.2009
Delibera N. 625 del 09.03.2009
Delibera N. 755 del 16.03.2009
Delibera N. 829 del 23.03.2009
Delibera N. 922 del 30.03.2009
Delibera N. 1150 del 27.04.2009
Delibera 27 aprile 2009, n. 1181
Delibera N. 1195 del 27.04.2009
Delibera N. 1196 del 27.04.2009
Delibera 4 maggio 2009, n. 1257
Delibera 4 maggio 2009, n. 1264
Delibera N. 1273 del 04.05.2009
Delibera N. 1274 del 04.05.2009
Delibera N. 1438 del 25.05.2009
Delibera N. 1440 del 25.05.2009
Delibera N. 1508 del 08.06.2009
Delibera N. 1510 del 08.06.2009
Delibera N. 1544 del 08.06.2009
Delibera N. 1572 del 08.06.2009
Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
Delibera N. 1588 del 08.06.2009
Delibera N. 1605 del 15.06.2009
Delibera N. 1853 del 13.07.2009
Delibera N. 1816 del 06.07.2009
Delibera N. 1829 del 13.07.2009
Delibera N. 1958 del 27.07.2009
Delibera N. 1977 del 13.08.2009
Delibera N. 2049 del 13.08.2009
Delibera N. 2209 del 07.09.2009
Delibera N. 2201 del 07.09.2009
Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
Delibera N. 2321 del 21.09.2009
Delibera N. 989 del 06.04.2009
Delibera N. 1027 del 06.04.2009
Delibera N. 2325 del 21.09.2009
Delibera N. 2398 del 28.09.2009
Delibera N. 1060 del 14.04.2009
Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
Delibera N. 2510 del 19.10.2009
Delibera N. 2740 del 09.11.2009
Delibera N. 2717 del 09.11.2009
Delibera N. 2756 del 16.11.2009
Delibera N. 2780 del 16.11.2009
Delibera N. 2789 del 16.11.2009
Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
Delibera N. 2916 del 14.12.2009
Delibera 14 dicembre 2009, n. 2978
Delibera N. 3088 del 21.12.2009
Delibera N. 3167 del 30.12.2009
Delibera N. 3197 del 30.12.2009
Delibera N. 2294 del 14.09.2009
2008
Delibera N. 31 del 07.01.2008
Delibera N. 53 del 21.01.2008
Delibera N. 229 del 28.01.2008
Delibera N. 247 del 28.01.2008
Delibera N. 307 del 04.02.2008
Delibera N. 333 del 04.02.2008
Delibera N. 384 del 11.02.2008
Delibera 11 febbraio 2008, n. 409
Delibera N. 475 del 18.02.2008
Delibera N. 486 del 18.02.2008
Delibera N. 703 del 03.03.2008
Delibera N. 723 del 10.03.2008
Delibera N. 733 del 10.03.2008
Delibera N. 734 del 10.03.2008
Delibera N. 864 del 17.03.2008
Delibera N. 987 del 25.03.2008
Delibera N. 1022 del 31.03.2008
Delibera N. 1069 del 31.03.2008
Delibera N. 1187 del 14.04.2008
Delibera N. 1216 del 14.04.2008
Delibera N. 1247 del 14.04.2008
Delibera N. 1283 del 21.04.2008
Delibera N. 1378 del 28.04.2008
Delibera N. 1589 del 13.05.2008
Delibera N. 1677 del 19.05.2008
Delibera N. 1855 del 03.06.2008
Delibera N. 1863 del 03.06.2008
Delibera N. 1872 del 03.06.2008
Delibera 9 giugno 2008, n. 1957
Delibera N. 2046 del 16.06.2008
Delibera N. 1188 del 14.04.2008
Delibera 16 giugno 2008, n. 2112
Delibera N. 2151 del 16.06.2008
Delibera N. 2180 del 23.06.2008
Delibera N. 1365 del 28.04.2008
Delibera N. 2300 del 30.06.2008
Delibera N. 2320 del 30.06.2008
Delibera N. 2417 del 07.07.2008
Delibera N. 2452 del 07.07.2008
Delibera N. 2496 del 14.07.2008
Delibera N. 2769 del 28.07.2008
Delibera N. 2828 del 10.08.2008
Delibera N. 3128 del 01.09.2008
Delibera N. 3295 del 15.09.2008
Delibera N. 3346 del 15.09.2008
Delibera N. 3393 del 22.09.2008
Delibera N. 3566 del 06.10.2008
Delibera N. 3626 del 06.10.2008
Delibera N. 3851 del 20.10.2008
Delibera 3 novembre 2008, n. 3990
Delibera 10 novembre 2008, n. 4108
Delibera N. 4136 del 10.11.2008
Delibera N. 4172 del 10.11.2008
Delibera N. 4213 del 10.11.2008
Delibera N. 4251 del 17.11.2008
Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617
Delibera N. 4678 del 09.12.2008
Delibera Nr. 4688 vom 09.12.2008
Delibera N. 4709 del 15.12.2008
Delibera N. 4722 del 15.12.2008
Delibera N. 4732 del 15.12.2008
2007
2006
2005
Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
Delibera N. 311 del 14.02.2005
Delibera N. 342 del 14.02.2005
Delibera N. 637 del 07.03.2005
Delibera N. 842 del 21.03.2005
Delibera N. 848 del 21.03.2005
Delibera N. 1270 del 18.04.2005
Delibera N. 1303 del 26.04.2005
Delibera N. 412 del 14.02.2005
Delibera N. 1317 del 26.04.2005
Delibera N. 1533 del 09.05.2005
Delibera N. 1626 del 17.05.2005
Delibera N. 1705 del 17.05.2005
Delibera N. 1749 del 23.05.2005
Delibera N. 1884 del 30.05.2005
Delibera N. 1999 del 06.06.2005
Delibera N. 2039 del 13.06.2005
Delibera N. 2225 del 20.06.2005
Delibera N. 2260 del 20.06.2005
Delibera N. 2297 del 27.06.2005
Delibera N. 2691 del 25.07.2005
Delibera N. 2750 del 10.08.2005
Delibera N. 2912 del 10.08.2005
Delibera N. 3300 del 12.09.2005
Delibera N. 3351 del 12.09.2005
Delibera N. 3553 del 26.09.2005
Delibera N. 3618 del 03.10.2005
Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
Delibera N. 3793 del 10.10.2005
Delibera N. 3988 del 24.10.2005
Delibera N. 4038 del 31.10.2005
Delibera N. 4039 del 31.10.2005
Delibera N. 1798 del 23.05.2005
Delibera N. 2388 del 04.07.2005
Delibera N. 4707 del 05.12.2005
Delibera N. 4052 del 31.10.2005
Delibera N. 4753 del 12.12.2005
Delibera N. 4897 del 19.12.2005
Delibera N. 5035 del 30.12.2005
2004
2003
2002
2001
Delibera N. 349 del 12.02.2001
Delibera N. 387 del 12.02.2001
Delibera N. 867 del 26.03.2001
Delibera N. 1193 del 17.04.2001
Delibera N. 1245 del 23.04.2001
Delibera N. 1254 del 23.04.2001
Delibera N. 1406 del 07.05.2001
Delibera 14 maggio 2001, n. 1492
Delibera N. 1619 del 21.05.2001
Delibera N. 2043 del 25.06.2001
Delibera N. 2050 del 25.06.2001
Delibera N. 2830 del 27.08.2001
Delibera N. 3322 del 24.09.2001
Delibera 24 settembre 2001, n. 3359
Delibera N. 3769 del 29.10.2001
Delibera N. 4326 del 03.12.2001
Delibera N. 4453 del 10.12.2001
Delibera N. 4786 del 28.12.2001
Delibera 28 dicembre 2001, n. 4866
Delibera N. 4600 del 17.12.2001
2000
1999
Delibera N. 1399 del 19.04.1999
Delibera N. 1589 del 03.05.1999
Delibera N. 1698 del 10.05.1999
Delibera N. 1970 del 26.05.1999
Delibera N. 2049 del 26.05.1999
Delibera N. 2699 del 28.06.1999
Delibera N. 3289 del 13.08.1999
Delibera N. 3569 del 30.08.1999
Delibera N. 3825 del 06.09.1999
Delibera N. 3826 del 06.09.1999
Delibera N. 3886 del 13.09.1999
Delibera N. 3915 del 13.09.1999
Delibera N. 3919 del 13.09.1999
Delibera N. 4238 del 04.10.1999
Delibera N. 4337 del 04.10.1999
Delibera N. 4531 del 18.10.1999
Delibera N. 5297 del 29.11.1999
1998
1997
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1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
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Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 19
Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 46
Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 61
Corte costituzionale - sentenza 25 marzo 2015, n. 65
Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 68
Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2015, n. 77
Corte costituzionale - ordinanza 25 marzo 2015, n. 79
Corte costituzionale - ordinanza 13 maggio 2015, n. 121
Corte costituzionale - sentenza 8 giugno 2015, n. 125
Corte costituzionale - ordinanza 8 giugno 2015, n. 172
Corte costituzionale - ordinanza 23 settembre 2015, n. 208
Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 213
Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 214
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 238
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 239
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 249
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 251
Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254
Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 257
Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 259
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 263
2014
Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19
Corte costituzionale - sentenza 24 febbraio 2014, n. 28
Corte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40
Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2014, n. 61
Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64
Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2014, n. 89
Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99
Corte costituzionale - ordinanza 9 aprile 2014, n. 103
Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127
Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 129
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 137
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 138
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 144
Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 169
Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175
Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188
Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190
Corte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224
Corte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213
Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237
Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257
Corte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256
Corte costituzionale - sentenza 1 dicembre 2014, n. 275
Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
2005
2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 21 del 16.01.2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 193 del 24.06.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 16.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 236 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 238 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 239 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 258 del 22.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 273 del 27.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 280 del 28.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 28.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 28.10.2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 319 del 04.11.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 15.11.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 25.11.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 23.12.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 29.12.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 29.12.2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 16.05.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 149 del 23.05.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 24.06.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 277 del 25.07.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 280 del 25.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 380 del 11.12.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 23.12.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 467 del 30.12.1997
1996
1995
1994
1993
1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 30 del 03.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Ordinanza N. 375 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 366 del 27.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 382 del 29.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 407 del 29.10.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
1991
1990
1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 14.02.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 12.04.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 229 del 21.04.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 242 del 28.04.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 324 del 06.06.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 338 del 15.06.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 399 del 13.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 452 del 27.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 459 del 27.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 585 del 29.12.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 372 del 06.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 11.07.1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
2009
2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 2 del 10.01.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 24.01.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 19 del 04.02.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 13.02.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 37 del 13.02.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 41 del 19.02.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 27.02.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 52 vom 27.02.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 03.03.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 62 vom 04.03.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 11.03.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 13.03.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 77 del 17.03.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 79 del 17.03.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 02.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 112 del 02.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 113 del 02.04.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 130 vom 10.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 152 del 22.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 24.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 28.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 06.05.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 15.05.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 16.05.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 21.05.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 05.06.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 06.06.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.12.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 223 del 26.06.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 232 del 27.06.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 01.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 21.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 261 del 21.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 262 del 22.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 25.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 269 del 30.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 31.07.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 286 vom 07.08.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 08.08.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 18.08.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 27.08.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 02.09.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 02.09.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 314 del 02.09.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 328 del 30.09.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 01.10.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 22.10.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 348 del 27.10.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 28.10.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 20.11.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 390 del 25.11.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.11.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 393 del 01.12.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 397 vom 09.12.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 406 del 15.12.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 22.12.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 425 del 29.12.2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 05.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 08.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 94 del 25.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 25.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 98 del 25.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 05.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.03.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 164 vom 08.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 08.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 170 del 22.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 23.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 23.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 24.04.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 180 vom 24.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 182 del 24.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 29.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 200 del 07.05.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 28.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 28.06.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 347 del 15.07.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 350 del 16.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 24.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 12.08.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 12.08.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 402 del 29.08.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 03.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 20.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 439 vom 30.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 439 del 30.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 440 del 07.10.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 15.10.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 465 vom 05.11.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 466 vom 05.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 468 del 07.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 474 del 07.11.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 494 vom 11.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 537 del 29.11.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 584 vom 18.12.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 595 del 23.12.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
2001
2000
1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 05.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 13.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 13.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 20.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 25.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 16.02.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 09.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 68 del 10.03.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 69 vom 10.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 92 del 23.03.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 93 vom 23.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 96 vom 24.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 29.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 104 del 31.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 27.04.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 11.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 167 vom 31.05.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 168 vom 31.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 177 del 18.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 22.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 30.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 30.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 14.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 219 del 16.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 234 del 28.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 29.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 256 del 23.08.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 14.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 284 del 19.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 287 del 19.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 21.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 09.11.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 352 vom 21.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 356 vom 21.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 357 del 29.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 29.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 359 del 29.12.1999
1998
1997
1996
1989
Indice cronologico