Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 18/08/2017
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Sentenze della Corte costituzionale
2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni di cani potenzialmente pericolosi - Provvedimento riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza"
Attendere, processo in corso!
Sentenza (5 giugno) 13 giugno 2006, n. 222; Pres. Marini – Red. Tesauro
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 7 novembre 2003 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 13 novembre, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all'ordinanza del Ministro della salute in data 9 settembre 2003, avente ad oggetto «Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi».
La Provincia premette di essere dotata, ai sensi dell'art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), di potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità e, in virtù dell'art. 16 dello statuto di autonomia, dell'art. 1 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) e dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), della correlata potestà amministrativa.
L'ordinanza ministeriale – sottoposta al termine di efficacia di un anno dalla data dell'entrata in vigore – stabilisce il divieto di addestrare, in modo da esaltarne la naturale aggressività, cani pit-bull e cani di altre razze o incroci potenzialmente pericolosi appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica internazionale; il divieto di operare selezioni o incroci tra razze con lo scopo di esaltarne l'aggressività; il divieto di sottoporre i cani a doping (art. 1); l'obbligo di condurre i cani di cui all'art. 1 nei luoghi pubblici al guinzaglio e con la museruola; il divieto di acquisto, possesso e detenzione dei cani anzidetti da parte di delinquenti abituali o per tendenza, da parte di soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, da parte di chi abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni, ovvero per i reati di cui all'art. 727 del codice penale (Maltrattamento di animali), da parte dei minori di 18 anni e degli interdetti e inabilitati per infermità; infine, l'obbligo dei detentori dei cani di cui all'art. 1 di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi e, qualora non intendano mantenere il possesso dell'animale nel rispetto dell'ordinanza, di interessare le autorità veterinarie per ricercare idonee soluzioni di affidamento (art. 2).
Richiamato per intero il testo dell'atto, la ricorrente deduce l'invasione delle competenze ad essa spettanti in materia di igiene e sanità in base alle disposizioni statutarie e di attuazione sopra indicate. In proposito, osserva come la collocazione dell'ordinanza nell'ambito materiale della tutela della salute pubblica risulti «con assoluta chiarezza anche dal suo preambolo», ove è espresso il riferimento alla necessità e all'urgenza di adottare, in attesa di una disciplina organica, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica.
La Provincia lamenta, inoltre, in relazione alla clausola di favore contenuta nell'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché sul presupposto della natura sostanzialmente regolamentare dell'ordinanza contestata, la violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, a norma del quale non spetta allo Stato alcun potere regolamentare negli ambiti che non siano di sua competenza esclusiva, assumendo peraltro di avere già disciplinato organicamente la materia. In particolare, con legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9 (Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni, ha istituito una anagrafe canina con una sezione specializzata per le razze e gli incroci più aggressivi nonché dettato disposizioni sulla custodia dei cani.
Il direttore del servizio veterinario provinciale, inoltre, con decreto 5 maggio 2003 n. 31.12/8631/1320, in esecuzione dell'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, ha disposto l'obbligo di identificazione di tutti i cani mediante microchip, a ciò autorizzato dall'art. 4, comma 5, lettera c), della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3.
La ricorrente, dunque, chiede che la Corte dichiari che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro della salute, emettere l'ordinanza 9 settembre 2003 (Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi) e, conseguentemente, annulli l'ordinanza stessa.
2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza del ricorso.
La difesa erariale ha innanzitutto contestato la natura regolamentare dell'atto impugnato: il provvedimento, in quanto appartenente alla categoria delle “ordinanze di necessità”, avrebbe, secondo la giurisprudenza della Corte, natura formalmente e sostanzialmente amministrativa.
Il titolo della competenza dello Stato all'adozione dell'atto risiederebbe nell'art. 118 della Costituzione: l'intervento del Ministro della salute sarebbe giustificato dalla esigenza di «disciplinare, a livello nazionale, una questione di necessaria ed urgente risoluzione, nelle more dell'approvazione di una disciplina stabile e con effetti limitati nel tempo», laddove le competenze di cui agli artt. 9 e 16 dello statuto speciale involgono interessi di mero rilievo provinciale e devono essere esercitate nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 4 e 5 dello statuto.
3. – Nell'imminenza dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memoria.
Nel ribadire le argomentazioni già svolte nel ricorso, la difesa provinciale si duole che il Ministro della salute abbia reiterato l'atto impugnato, adottando in sequenza due ordinanze di contenuto pressoché identico, con eguale termine annuale di efficacia: l'ordinanza del 27 agosto 2004 e l'ordinanza del 3 ottobre 2005, entrambe in tema di «Tutela dell'incolumità dall'aggressività di cani».
Le censure concernenti l'ordinanza del 3 luglio 2003 (recte: 9 settembre 2003) dovrebbero, pertanto, intendersi come riferite anche a tali successive ordinanze, in special modo alla ordinanza del 3 ottobre 2005, tuttora vigente.
Considerato in diritto 1. – La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso l'ordinanza del Ministro della salute in data 9 settembre 2003, avente ad oggetto «Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi», deducendo la violazione del regime di autonomia speciale delineato dagli artt. 9, primo comma, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dall'art. 1 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) e dall'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), nonché la violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Ad avviso della Provincia, l'atto, adottato dal Ministro nel dichiarato esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e all'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), avrebbe determinato una lesione delle prerogative provinciali in materia di igiene e sanità.
2. – Preliminarmente, va escluso che le censure svolte dalla Provincia nei confronti dell'ordinanza del 9 settembre 2003 possano essere estese alle successive ordinanze del Ministro della salute del 27 agosto 2004 e del 3 ottobre 2005, entrambe in tema di «Tutela dell'incolumità dall'aggressività di cani» e parimenti sottoposte al termine di efficacia di un anno dalla data dell'entrata in vigore.
Le ordinanze da ultimo menzionate costituiscono autonomi e distinti provvedimenti e, pur avendo lo stesso oggetto e le stesse finalità dell'atto impugnato, non presentano contenuto precettivo del tutto identico: il divieto di addestramento diretto all'esaltazione dell'aggressività interessa tutti i cani e non solo quelli appartenenti a determinate specie; le razze canine a rischio di maggiore aggressività sono individuate non per rinvio alla classificazione della Federazione Cinologica internazionale, ma in apposito elenco; il divieto di detenzione dei cani potenzialmente pericolosi è posto altresì a carico dei soggetti che abbiano riportato condanna per i reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).
La Provincia avrebbe potuto impugnare i nuovi provvedimenti innanzi a questa Corte ai sensi dell'art. 134, secondo alinea, della Costituzione e degli artt. 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, senza lasciare invano trascorrere i termini prescritti dal menzionato art. 39. In difetto, le ordinanze del 27 agosto 2004 e del 3 ottobre 2005 non possono costituire oggetto d'esame in questa sede.
L'esaurimento dell'efficacia dell'ordinanza del 9 settembre 2003, d'altra parte, non esclude l'interesse dell'ente all'accertamento del giusto riparto delle competenze e non incide sull'ammissibilità del ricorso (sentenza n. 289 del 1993).
3. – Nel merito, il ricorso non è fondato.
La premessa da cui muove il ricorrente, che l'atto in parola attiene alla materia “igiene e sanità”, non è corretta.
L'esame delle singole direttive dettate dal Ministro, piuttosto, consente di rilevare che il provvedimento regola fattispecie eterogenee ed insiste su una pluralità di materie, ascrivibili non solo alla potestà legislativa concorrente (“tutela della salute”, ivi compresa la polizia veterinaria) ma anche e soprattutto a quella esclusiva dello Stato (“ordine pubblico e sicurezza”).
Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, in siffatti casi di concorso di competenze si deve fare applicazione del criterio della prevalenza e verificare se una tra le materie interessate possa dirsi dominante, in quanto nel complesso normativo sia rintracciabile un nucleo essenziale appartenente ad un solo ambito materiale ovvero le diverse disposizioni perseguano una medesima finalità (sentenze nn. 181 e 133 del 2006, 50 e 219 del 2005).
Nella specie, le prescrizioni denunciate risultano accomunate da un'identica ratio, afferente al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini dinanzi al rischio di attacco da parte di cani di razze con un particolare potenziale di aggressività, come del resto esplicitato nel preambolo dell'ordinanza, dove l'urgenza della regolamentazione ha riguardo proprio alla frequente reiterazione di episodi di aggressione animale.
L'art. 1 proibisce l'addestramento, diretto ad esaltarne la “naturale” aggressività, di cani pit-bull e cani di altre razze o incroci potenzialmente pericolosi appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica internazionale; vieta selezioni o incroci tra razze finalizzate all'esaltazione dell'aggressività dei cani; proibisce, infine, la sottoposizione dei cani a doping.
L'art. 2 stabilisce l'obbligo di condurre i cani di cui all'art. 1 nei luoghi pubblici al guinzaglio e con la museruola; il divieto di acquisto, possesso e detenzione dei cani anzidetti da parte di delinquenti abituali o per tendenza, da parte di soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, da parte di chi abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni, ovvero per i reati di cui all'art. 727 del codice penale (Maltrattamento di animali), da parte di minori di 18 anni e interdetti e inabilitati per infermità; l'obbligo dei detentori dei cani di cui all'art. 1 di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi e, qualora non intendano mantenere il possesso dell'animale nel rispetto dell'ordinanza, di interessare le autorità veterinarie per ricercare idonee soluzioni di affidamento.
Le citate disposizioni, salvo alcuni casi marginali inseriti nell'art. 2, ineriscono evidentemente alla repressione di contegni suscettibili di rilevanza penale, dati dall'impiego di tecniche di addestramento particolari e dalla somministrazione di sostanze eccitanti, le une e l'altra finalizzate ad accentuare il potenziale di aggressività di taluni cani. Il pericolo per l'incolumità pubblica assunto a ragione e fondamento dell'atto è pertanto determinato, non già dalla esistenza di animali dotati di caratteristiche peculiari, ma dal potenziamento delle loro capacità offensive per mano dell'uomo.
Tali rilievi trovano un preciso riscontro nella previsione concernente condizioni ostative all'acquisto o alla detenzione di cani potenzialmente pericolosi (art. 2).
La dichiarazione di abitualità nel reato o di delinquente per tendenza, la sottoposizione a misura di sicurezza personale o a misura di prevenzione personale, la precedente condanna per reati non colposi contro la persona o contro il patrimonio ovvero per maltrattamento di animali rinviano, in linea generale, ad un'esigenza di difesa sociale. La limitazione della sfera giuridica dei destinatari della direttiva non può che giustificarsi in rapporto alla prevenzione di comportamenti atti ad incrementare la capacità di danno dei cani, eventualmente a scopo di profitto. In definitiva, la misura si propone di sottrarre alla disponibilità di soggetti già resisi responsabili di condotte antisociali quegli animali che, per indole o per struttura fisica, siano suscettibili di utilizzazione quali strumenti di offesa.
L'ordinanza impugnata, dunque, è stata emanata essenzialmente per fronteggiare evenienze involgenti interessi strettamente collegati alla difesa della sicurezza pubblica e, alla luce di tale finalizzazione, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettiva ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della sua legittimità amministrativa, in base al criterio della prevalenza deve essere ricondotta alla materia “ordine pubblico e sicurezza” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato, ciò che vale ad escludere qualsivoglia violazione delle norme statutarie evocate dalla Provincia ricorrente.
La esattezza della conclusione è resa palese dal confronto con la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 2000 (Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo), che, lungi dal proporsi in via immediata obiettivi di difesa sociale, promuove la protezione degli animali ed incide sulla materia sanitaria lato sensu intesa, ivi compresa l'assistenza e la polizia veterinaria, di competenza concorrente.
Analogamente, è estraneo all'ambito di applicazione dell'atto censurato l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, con cui le Regioni e il Governo si sono impegnati a sostenere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali (art. 1, comma 1).
La riconduzione dell'ordinanza ministeriale, in ragione della sua complessiva finalità, nella materia “ordine pubblico e sicurezza” è conforme all'indirizzo di questa Corte, consolidatosi nel vigore del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, secondo cui la nozione “ordine pubblico e sicurezza” va intesa in termini restrittivi, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa regionale e locale, come relativa alle sole misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico (sentenze n. 383 del 2005, n. 428 del 2004, n. 407 del 2002). Invero, in quanto funzionale alla salvaguardia dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressione da parte di animali addestrati all'aggressività, la disciplina mira a prevenire reati contro la persona.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato adottare l'ordinanza 9 settembre 2003, avente ad oggetto la «Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi».
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
a) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
b) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
d) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
e) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
a) Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
c) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
d) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
f) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
h) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
i) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
j) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
k) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
l) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
n) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
o) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
q) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
r) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
s) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
t) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
u) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
v) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
w) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
x) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
Art. 1
Art. 1/bis (Esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del servizio sanitario provinciale)
Art. 1/ter (Direttive e piano aziendale per l'attività libero-professionale)
Art. 2 (Applicazione delle norme di cui alla , nei confronti di tutti i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale)
Art. 3 (Calcolo dell'indennità premio di servizio)
Art. 4 (Concessione di un acconto sull'indennità premio di servizio)
Art. 5 (Riammissione e riassunzione in servizio)
Art. 6 (Abrogazione dell'articolo 9 della , in materia di personale del servizio sanitario)
Norme transitorie
y) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
z) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
z) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
b') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
d') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
e') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
f') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
g') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
h') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
i') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
j') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
k') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
l') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
m') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
n') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
o') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
p') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
q') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
r') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
s') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
t') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
u') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
a) LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
b) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57
c) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 1974, n. 41
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7 (Disposizioni transitorie)
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
f) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
g) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
h) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
i) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
j) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
l) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16
m) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14 —
n) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
o) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
q) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
r) Legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
A
B
C
D
E
a) Decreto del Presidente della Provincia 18 gennaio 2010 , n. 4
Art. 1 (Parte dei tributi e dei diritti incassati spettante ai comuni)
Art. 2 (Applicazione )
F
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
C Disposizioni procedurali
a) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
d) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11
f) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
g) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
h) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
j) Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
l) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
A A -Alienazione dei beni patrimoniali
B Amministrazione del patrimonio
a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
Art. 1 (Sostegno alla produzione cinematografica)
Art. 2 (Modifica della , “Norme in materia di esercizi pubblici”)
Art. 3 (Modifica della , “Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti”)
Art. 4 (Modifica della , “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)
Art. 5 (Modifica della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)
Art. 6 (Modifica della , "Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni")
Art. 7 (Modifica della , “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)
Art. 8
Art. 9 (Modifica della , “Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali”)
Art. 10 (Modifica della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale“)
Art. 11 (Modifica della , “Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale”)
Art. 12 (Modifica della , “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”)
Art. 13 (Modifica della , “Servizi pubblici locali”)
Art. 14 (Modifica della , “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)
Art. 15 (Modifica della , “Legge di tutela della natura e altre disposizioni”)
Art. 16 (Modifica della , “Organismi geneticamente modificati (OGM) nell’agricoltura - disposizioni transitorie”)
Art. 17 (Modifica della , "Interventi a favore dell'agricoltura")
Art. 18 (Modifica della , “Agenzia provinciale per l’ambiente”)
Art. 19 (Modifica della , “Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”)
Art. 20 (Modifica della , “Disciplina delle cave e delle torbiere“)
Art. 21 (Modifica della , “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)
Art. 22 (Marchio ombrello Alto Adige/Südtirol)
Art. 23 (Modifica della , “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)
Art. 24 (Disposizione finanziaria)
Art. 25 (Abrogazioni)
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
Delibera 5 marzo 2012, n. 326
Delibera 12 marzo 2012, n. 341
Delibera 19 marzo 2012, n. 385
Delibera 19 marzo 2012, n. 409
Delibera 26 marzo 2012, n. 428
Delibera 26 marzo 2012, n. 474
Delibera 7 maggio 2012, n. 630
Delibera 14 maggio 2012, n. 690
Delibera 21 maggio 2012, n. 762
Delibera 29 maggio 2012, n. 794
Delibera 29 maggio 2012, n. 798
Allegato A
Delibera 4 giugno 2012, n. 819
Delibera 4 giugno 2012, n. 823
Delibera 25 giugno 2012, n. 925
Delibera 2 luglio 2012, n. 999
Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
2011
2010
2009
Delibera N. 74 del 19.01.2009
Delibera N. 2 del 12.01.2009
Delibera N. 135 del 19.01.2009
Delibera N. 189 del 26.01.2009
Delibera N. 278 del 02.02.2009
Delibera N. 331 del 09.02.2009
Delibera N. 333 del 09.02.2009
Delibera N. 478 del 16.02.2009
Delibera N. 625 del 09.03.2009
Delibera N. 755 del 16.03.2009
Delibera N. 829 del 23.03.2009
Delibera N. 922 del 30.03.2009
Delibera N. 1150 del 27.04.2009
Delibera 27 aprile 2009, n. 1181
Delibera N. 1195 del 27.04.2009
Delibera N. 1196 del 27.04.2009
Delibera 4 maggio 2009, n. 1257
Delibera 4 maggio 2009, n. 1264
Delibera N. 1273 del 04.05.2009
Delibera N. 1274 del 04.05.2009
Delibera N. 1438 del 25.05.2009
Delibera N. 1440 del 25.05.2009
Delibera N. 1508 del 08.06.2009
Delibera N. 1510 del 08.06.2009
Delibera N. 1544 del 08.06.2009
Delibera N. 1572 del 08.06.2009
Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
Delibera N. 1588 del 08.06.2009
Delibera N. 1605 del 15.06.2009
Delibera N. 1853 del 13.07.2009
Delibera N. 1816 del 06.07.2009
Delibera N. 1829 del 13.07.2009
Delibera N. 1958 del 27.07.2009
Delibera N. 1977 del 13.08.2009
Delibera N. 2049 del 13.08.2009
Delibera N. 2209 del 07.09.2009
Delibera N. 2201 del 07.09.2009
Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
Delibera N. 2321 del 21.09.2009
Delibera N. 989 del 06.04.2009
Delibera N. 1027 del 06.04.2009
Delibera N. 2325 del 21.09.2009
Delibera N. 2398 del 28.09.2009
Delibera N. 1060 del 14.04.2009
Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
Delibera N. 2510 del 19.10.2009
Delibera N. 2740 del 09.11.2009
Delibera N. 2717 del 09.11.2009
Delibera N. 2756 del 16.11.2009
Delibera N. 2780 del 16.11.2009
Delibera N. 2789 del 16.11.2009
Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
Delibera N. 2916 del 14.12.2009
Delibera 14 dicembre 2009, n. 2978
Delibera N. 3088 del 21.12.2009
Delibera N. 3167 del 30.12.2009
Delibera N. 3197 del 30.12.2009
Delibera N. 2294 del 14.09.2009
2008
2007
2006
2005
Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
Delibera N. 311 del 14.02.2005
Delibera N. 342 del 14.02.2005
Delibera N. 637 del 07.03.2005
Delibera N. 842 del 21.03.2005
Delibera N. 848 del 21.03.2005
Delibera N. 1270 del 18.04.2005
Delibera N. 1303 del 26.04.2005
Delibera N. 412 del 14.02.2005
Delibera N. 1317 del 26.04.2005
Delibera N. 1533 del 09.05.2005
Delibera N. 1626 del 17.05.2005
Delibera N. 1705 del 17.05.2005
Delibera N. 1749 del 23.05.2005
Delibera N. 1884 del 30.05.2005
Delibera N. 1999 del 06.06.2005
Delibera N. 2039 del 13.06.2005
Delibera N. 2225 del 20.06.2005
Delibera N. 2260 del 20.06.2005
Delibera N. 2297 del 27.06.2005
Delibera N. 2691 del 25.07.2005
Delibera N. 2750 del 10.08.2005
Delibera N. 2912 del 10.08.2005
Delibera N. 3300 del 12.09.2005
Delibera N. 3351 del 12.09.2005
Delibera N. 3553 del 26.09.2005
Delibera N. 3618 del 03.10.2005
Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
Delibera N. 3793 del 10.10.2005
Delibera N. 3988 del 24.10.2005
Delibera N. 4038 del 31.10.2005
Delibera N. 4039 del 31.10.2005
Delibera N. 1798 del 23.05.2005
Delibera N. 2388 del 04.07.2005
Delibera N. 4707 del 05.12.2005
Delibera N. 4052 del 31.10.2005
Delibera N. 4753 del 12.12.2005
Delibera N. 4897 del 19.12.2005
Delibera N. 5035 del 30.12.2005
2004
2003
2002
2001
Delibera N. 349 del 12.02.2001
Delibera N. 387 del 12.02.2001
Delibera N. 867 del 26.03.2001
Delibera N. 1193 del 17.04.2001
Delibera N. 1245 del 23.04.2001
Delibera N. 1254 del 23.04.2001
Delibera N. 1406 del 07.05.2001
Delibera 14 maggio 2001, n. 1492
Delibera N. 1619 del 21.05.2001
Delibera N. 2043 del 25.06.2001
Delibera N. 2050 del 25.06.2001
Delibera N. 2830 del 27.08.2001
Delibera N. 3322 del 24.09.2001
Delibera 24 settembre 2001, n. 3359
Delibera N. 3769 del 29.10.2001
Delibera N. 4326 del 03.12.2001
Delibera N. 4453 del 10.12.2001
Delibera N. 4786 del 28.12.2001
Delibera 28 dicembre 2001, n. 4866
Delibera N. 4600 del 17.12.2001
2000
1999
Delibera N. 1399 del 19.04.1999
Delibera N. 1589 del 03.05.1999
Delibera N. 1698 del 10.05.1999
Delibera N. 1970 del 26.05.1999
Delibera N. 2049 del 26.05.1999
Delibera N. 2699 del 28.06.1999
Delibera N. 3289 del 13.08.1999
Delibera N. 3569 del 30.08.1999
Delibera N. 3825 del 06.09.1999
Delibera N. 3826 del 06.09.1999
Delibera N. 3886 del 13.09.1999
Delibera N. 3915 del 13.09.1999
Delibera N. 3919 del 13.09.1999
Delibera N. 4238 del 04.10.1999
Delibera N. 4337 del 04.10.1999
Delibera N. 4531 del 18.10.1999
Delibera N. 5297 del 29.11.1999
1998
1997
1996
1993
1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19
Corte costituzionale - sentenza 24 febbraio 2014, n. 28
Corte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40
Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2014, n. 61
Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64
Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2014, n. 89
Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99
Corte costituzionale - ordinanza 9 aprile 2014, n. 103
Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127
Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 129
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 137
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 138
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 144
Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 169
Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175
Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188
Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190
Corte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224
Corte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213
Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237
Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257
Corte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256
Corte costituzionale - sentenza 1 dicembre 2014, n. 275
Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 16.05.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 149 del 23.05.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 24.06.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 277 del 25.07.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 280 del 25.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 380 del 11.12.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 23.12.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 467 del 30.12.1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
2009
2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 2 del 10.01.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 24.01.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 19 del 04.02.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 13.02.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 37 del 13.02.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 41 del 19.02.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 27.02.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 52 vom 27.02.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 03.03.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 62 vom 04.03.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 11.03.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 13.03.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 77 del 17.03.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 79 del 17.03.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 02.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 112 del 02.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 113 del 02.04.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 130 vom 10.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 152 del 22.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 24.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 28.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 06.05.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 15.05.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 16.05.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 21.05.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 05.06.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 06.06.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.12.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 223 del 26.06.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 232 del 27.06.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 01.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 21.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 261 del 21.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 262 del 22.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 25.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 269 del 30.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 31.07.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 286 vom 07.08.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 08.08.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 18.08.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 27.08.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 02.09.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 02.09.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 314 del 02.09.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 328 del 30.09.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 01.10.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 22.10.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 348 del 27.10.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 28.10.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 20.11.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 390 del 25.11.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.11.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 393 del 01.12.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 397 vom 09.12.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 406 del 15.12.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 22.12.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 425 del 29.12.2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 05.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 08.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 94 del 25.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 25.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 98 del 25.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 05.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.03.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 164 vom 08.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 08.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 170 del 22.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 23.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 23.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 24.04.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 180 vom 24.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 182 del 24.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 29.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 200 del 07.05.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 28.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 28.06.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 347 del 15.07.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 350 del 16.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 24.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 12.08.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 12.08.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 402 del 29.08.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 03.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 20.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 439 vom 30.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 439 del 30.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 440 del 07.10.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 15.10.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 465 vom 05.11.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 466 vom 05.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 468 del 07.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 474 del 07.11.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 494 vom 11.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 537 del 29.11.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 584 vom 18.12.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 595 del 23.12.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1989
Indice cronologico