In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 18/08/2017

Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 11.07.1989
Atto di indirizzo e coordinamento per l´accesso all'edilizia residenziale pubblica dei cittadini comunitari

Sentenza (4 luglio) 11 luglio 1989 n. 389; Pres. Saja - Red. Baldassarre
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al d.P.C.M. 28 ottobre 1988 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ed al relativo credito dei cittadini comunitari esercenti attività di lavoro autonomo), in quanto ritenuto lesivo delle competenze legislative di tipo esclusivo da essa detenute, a norma dell'art. 8 n. 10, e degli artt. 16 e 98 dello statuto di autonomia, in materia di « edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico », nonché delle competenze ad essa riconosciute dall'art. 6 d.P.R. 19 novembre 1987 n. 526, in ordine all'attuazione dei regolamenti della CEE, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione.
Premesso che la Provincia di Bolzano ha predisposto un'organica disciplina del settore, la quale non prevede la cittadinanza italiana come requisito necessario per poter beneficiare dell'assegnazione di alloggi dì edilizia residenziale pubblica o del relativo credito, e premesso, quindi, che non sussisteva l'esigenza di attuare nel territorio provinciale il regolamento del Consiglio della CEE n. 1612 del 1968 sulla parità di trattamento e sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea, la ricorrente sostiene che l'atto impugnato lede l'autonomia provinciale nel sottrarre ad essa la competenza di attuazione diretta delle norme comunitarie, che gli artt. 6 e 7 d.P.R, n. 526 del 1987 le garantiscono in misura più ampia e incisiva di quanto sia in genere riconosciuto alle Regioni e che era stata, per l'appunto, già esercitata.
In secondo luogo, la ricorrente osserva che, poiché le previsioni concernenti i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia pubblica sovvenzionata sono contenute in atti legislativi, lo Stato, adottando un decreto ministeriale di indirizzo e di coordinamento, ha tentato di raggiungere un risultato che potrebbe esser realizzato soltanto mediante un atto legislativo specificamente diretto a modificare la previgente legislazione statale o a stabilire princìpi affinché le Regioni o le Province autonome si adeguino con le loro leggi alle norme comunitarie. Al contrario, l'atto impugnato - il quale, per la forma con cui è stato adottato, potrebbe indirizzare soltanto l'attività amministrativa della Provincia - pretenderebbe, secondo la ricorrente, di incidere direttamente sulle leggi provinciali che regolano la stessa materia, le quali sarebbero legittimamente soggette soltanto ad indirizzi adottati con legge dello Stato.
In terzo luogo, continua la ricorrente, nel caso in cui l'atto impugnato dovesse essere considerato come rivolto essenzialmente alle attività amministrative della Provincia, oltre ad esser soggetto a tutte le censure che la ricorrente ha già prospettato in un precedente giudizio di legittimità costituzionale avverso l'art. 2 comma 3 lett. d)l. 23 agosto 1988 n. 400 (v. ric. n. 31 del 1988), esso sarebbe viziato per i seguenti motivi: perché sarebbe privo di quel « supporto legislativo ulteriore » richiesto dalla giurisprudenza di codesta Corte; perché sarebbe contrario al cit. art. 2 l. n. 400 del 1988 che impone per gli atti di indirizzo e di coordinamento la deliberazione del Consiglio dei Ministri senza possibilità di delega; e, infine, perché violerebbe l'art. 12 comma 5 lett. b), la stessa l. n. 400 del 1988, che vincola il Governo a consultare la Conferenza permanente Stato-Regioni per gli atti come quello impugnato.
2. Si è regolarmente costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere che il ricorso sia dichiarato non fondato.
Dopo aver ricordato che l'atto impugnato è stato adottato a seguito di una condanna dell'Italia, pronunziata dalla Corte di Giustizia della Comunità europea (adita dalla Commissione della CEE ex art. 169 del Trattato di Roma) con una sentenza nella quale è affermato che il nostro Paese è tenuto ad accordare, in materia di edilizia residenziale pubblica, la parità di trattamento; con i cittadini italiani dei lavoratori autonomi degli altri Paesi della Comunità che si avvalgono in Italia del diritto di stabilimento (art. 52 del Trattato) o della libera prestazione di servizi (art. 59), l'Avvocatura dello Stato osserva che la tesi della ricorrente, secondo la quale l'atto impugnato avrebbe dovuto essere un atto legislativo, sarebbe priva di fondamento. Infatti, poiché le norme comunitarie dettate in conformità del Trattato o anche quelle deducibili dal Trattato stesso, così come vengono accertate ed enunciate dalle sentenze della Corte europea, prevalgono su diverse e contrarie disposizioni legislative, sarebbe contraddittorio ritenere che tale efficacia, anziché discendere dal rapporto esistente tra l'ordinamento interno e quello comunitario, e quindi operare per forza propria, debba esser realizzata solo grazie ad un apposito intervento del legislatore nazionale, che trasformi la norma comunitaria in una norma di diritto interno.
Da ciò conseguirebbe, secondo l'Avvocatura, che i requisiti previsti dalle leggi italiane per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito e in forza della sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 1988, non sarebbero più legittimamente applicabili nei confronti dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità, dovendo ricevere, in base a quella sentenza, il medesimo trattamento dei cittadini italiani nell'accesso all'edilizia residenziale pubblica. Pertanto, l'atto di indirizzo e di coordinamento impugnato, che è stato emanato in chiave di adempimento di un obbligo comunitario, non avrebbe, secondo l'Avvocatura, la funzione di innovare l'ordine legislativo preesistente, ma mirerebbe ad assicurare uniti vocità e correttezza di comportamenti da parte dei soggetti che devono applicare la legislazione italiana ormai modificata dalla sentenza prima ricordata.
Quanto alle restanti censure, mentre la pretesa violazione del principio di legalità sarebbe contraddetta dalle considerazioni già svolte, quelle basate sulla l. n. 400 del 1988 muoverebbero da un'errata interpretazione di questa stessa legge. In particolare, secondo l'Avvocatura, l'atto impugnato è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non esistendo alcuna disposizione che vincola ad emanare con decreto del presidente della Repubblica le deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Infine, la consultazione della Conferenza Stato-Regioni sarebbe prevista, per l'Avvocatura, solo per l'adozione dei criteri generali relativi alla funzione di indirizzo e coordinamento, non già per l'adozione di ogni singolo atto di esercizio della predetta funzione.
3. In prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano ha presentato una memoria, con la quale, oltre a ribadire argomenti già svolti nell'atto introduttivo, replica all'Avvocatura dello Stato che non si potrebbe considerare l'atto impugnato come una sorta di richiamo all'applicazione di norme comunitarie di per sé già applicabili.
Infatti, secondo la ricorrente, il principio della prevalenza della normativa comunitaria rispetto a quella legislativa interna con essa incompatibile è stato condizionato da questa Corte alla sussistenza del requisito della immediata applicabilità delle norme comunitarie (regolamenti o trattati istitutivi), requisito che può derivare anche da una sentenza interpretativa pronunziata dalla Corte di giustizia della Comunità ai sensi dell'art. 177 Trattato CEE (cioè nel procedimento su ricorso pregiudiziale). Nel caso di specie, invece, si riscontrerebbe ora una disciplina comunitaria di per sé non eseguibile, trattandosi di norme di principio impegnative per gli Statimembri (artt. 48, 52 e 59 Trattato CEE), ora una disciplina attuativa delle norme di principio appena ricordate, che nel concedere parità di trattamento con i lavoratori nazionali nell'accesso alla edilizia pubblica residenziale, si riferirebbe, tuttavia, ai soli lavoratori subordinati (art. 9 par. 1, regolamento CEE n. 1612 del 1968), e non già a quelli autonomi, che sono invece contemplati dall'atto impugnato. Pertanto, conclude la ricorrente, la parificazione nell'accesso all'edilizia residenziale tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi dovrebbe esser stabilita e regolata soltanto da atti normativi interni.
Per altro verso, la ricorrente contesta che si sia in presenza di una sentenza interpretativa di disposizioni del Trattato CEE, emessa dalla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. a), del Trattato stesso, e, come tale, in grado di rendere le norme interpretate come immediatamente eseguibili o di porsi, essa stessa, come espressiva di statuizioni compiute e direttamente applicabili da parte dei giudici interni. Secondo la Provincia di Bolzano, la sent. 14 gennaio 1988 è stata adottata ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE e, come tale, non avrebbe posto una disciplina comunitaria (conforme ai princìpi degli artt. 52 e 59 del Trattato CEE) direttamente applicabile dai giudici italiani, ma comporterebbe, a norma dell'art. 171 dello stesso Trattato, un obbligo per la Repubblica italiana - da attuarsi secondo la ripartizione costituzionale delle competenze - di adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza stessa e, quindi, di abrogare le norme eventualmente incompatibili con la medesima (eventualità che, peraltro, secondo la ricorrente, non sussisterebbe in concreto nel caso della Provincia di Bolzano, le cui leggi, ad avviso della stessa, non prevederebbero il requisito della cittadinanza).
Tuttavia, anche se così non fosse e anche se le norme comunitarie dovessero essere ritenute immediatamente applicabili, non si potrebbe sfuggire, a giudizio della ricorrente, alla seguente alternativa: o l'atto impugnato, in contrasto col suo tenore letterale, va considerato privo di ogni reale incidenza sull'ordinamento (come vorrebbe l'Avvocatura dello Stato), e allora se ne dovrebbe riconoscere l'inidoneità ad esplicare effetto veruno nei confronti della Provincia di Bolzano; o lo stesso atto è diretto a incidere sull'ordine legislativo sotto le mentite spoglie di un atto di indirizzo e di coordinamento meramente « esplicativo », e allora dovrebbe essere dichiarato illegittimo. In ogni caso, una volta ammessa la prevalenza della disciplina comunitaria direttamente applicabile, sarebbe errato, secondo la ricorrente, non ritener necessario un intervento del legislatore nazionale volto a trasformare la norma comunitaria in una norma di diritto interno. Infatti, una cosa sarebbe riconoscere, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che i giudici possono « disapplicare » la legge italiana eventualmente contrastante con le norme comunitarie direttamente applicabili, altra cosa sarebbe affermare che, ove si intenda modificare da parte dello Stato la disciplina legislativa ritenuta incompatibile con quella comunitaria, ciò dev'esser fatto nel rispetto delle regole fondamentali sul riparto delle competenze fra Stato e Regioni (e Province autonome) e sui rapporti tra le fonti normative (nel caso, con un atto legislativo).
 
Considerato in diritto: 1. La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all'emanazione del d.P.C.M. 28 ottobre 1988 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ed al relativo credito dei cittadini comunitari esercenti attività di lavoro autonomo), con il quale si stabilisce che, nell'assegnare gli alloggi di edilizia economica e popolare e nel disciplinare l'accesso al relativo credito, « gli organi dello Stato, le Regioni a statuto ordinario e speciale, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici e gli istituti esercenti il credito a favore dell'edilizia (...) considereranno i cittadini di Stati membri della Comunità economica europea, che svolgano in Italia attività di lavoro autonomo e versino nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla citata normativa, equiparati ai lavoratori autonomi cittadini italiani ».
Secondo la ricorrente, tale atto lederebbe le competenze legislative di tipo esclusivo ad essa attribuite dall'art. 8 n. 10, e dagli artt. 16 e 98 dello stat. Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), in materia di « edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico », e dalle relative norme di attuazione, nonché le competenze riconosciute alla stessa ricorrente dall'art. 6 d.P.R. 19 novembre 1987 n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616), in ordine « all'attuazione dei regolamenti della Comunità economica europea, ove questi richiedono una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione ».
Per contro, la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri nega che l'atto impugnato possa essere considerato invasivo delle competenze assicurate alla ricorrente, in quanto, collegandosi a norma comunitarie direttamente applicabili nell'ordinamento degli Stati membri della Comunità europea, che, come tale, prevalgono per forza propria sul diritto interno, non potrebbe esser diretto ad adeguare l'ordinamento nazionale ai princìpi comunitari e a innovarne in tal modo l'ordine legislativo, ma sarebbe rivolto, piuttosto, a porre direttive a coloro che sono chiamati a dare attuazione alle predette norme comunitarie allo scopo di assicurare l'uniformità e la correttezza dei relativi Comportamenti.
2. Al fine di decidere tale conflitto di attribuzione occorre, innanzitutto, individuare le norme comunitarie poste a base dell'atto impugnato, e verificare se esse abbiano un'efficacia diretta nell'ordinamento interno di uno Stato membro.
Contrariamente a quel che suppone la ricorrente e nonostante che lo stesso d.P.C.M. 28 ottobre 1988 faccia espresso riferimento nel suo preambolo all'art. 9 par. 1, del reg. CEE 15 ottobre 1968 n. 1612/68, non è possibile considerare quest'ultimo come il fondamento normativo dell'atto impugnato. Infatti, mentre il d.P.C.M. 28 ottobre 1988 contiene disposizioni esclusivamente riferite ai lavoratori autonomi, il regolamento comunitario n. 1612 del 1968, come ha riconosciuto in più occasioni la stessa Corte di giustizia europea (v., ad esempio, sent. 12 febbraio 1974, in causa 152/73;
sent. 14 gennaio 1982, in causa 65/81; sent. 13 luglio 1983, in causa 152/82;
sent. 14 gennaio 1988, in causa 63/86), si riferisce, invece, unicamente ai lavoratori subordinati. Più precisamente, l'art. 9 par. 1, di tale regolamento, in diretta applicazione dell'art. 48 del Trattato istitutivo, attua e completa la garanzia ivi prevista della libera circolazione dei lavoratori subordinati all'interno della Comunità, riconoscendo come parte integrante della stessa l'equiparazione dei lavoratori provenienti da altro Stato membro ai lavoratori nazionali per tutto quel che concerne i diritti e i vantaggi da questi goduti nell'accesso alla proprietà e alla locazione degli alloggi.
La norma comunitaria che sta a base dell'atto impugnato, pur se dispone per i lavoratori autonomi una disciplina perfettamente identica a quella stabilita per i lavoratori subordinati, ha un fondamento distinto nel Trattato istitutivo della CEE ed è frutto di un diverso procedimento di produzione normativa. Il fondamento, infatti, è dato dagli artt. 52 e 59 del Trattato, i quali, ispirandosi alla medesima ratio dell'art. 48, riconoscono ai cittadini degli Stati membri il diritto di stabilirsi in qualsiasi altro Paese della Comunità, di svolgersi attività di lavoro non salariato e di prestarvi liberamente i servizi. Tuttavia, diversamente da quanto è avvenuto per i lavoratori subordinati, l'interpretazione estensiva della garanzia di quelle libertà - nel senso di ricomprendervi l'equiparazione dei lavoratori autonomi di altro Stato membro con quelli nazionali per quanto concerne i diritti e i vantaggi per l'accesso alla proprietà e alla locazione degli alloggi - è avvenuta, non per effetto di un regolamento, ma in conseguenza di una sentenza della Corte di giustizia europea.
Nel decidere, con sent. 14 gennaio 1988, in causa 63/86, un giudizio promosso nei confronti dell'Italia a norma dell'art. 169 del Trattato (vale a dire un giudizio per violazione di obblighi derivanti dal Trattato), la Corte di giustizia, interpretando gli artt. 52 e 59 in connessione con il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 7 dello stesso Trattato e partendo dalla considerazione che l'esercizio di un'attività professionale presuppone anche la garanzia di prendere dimora nel luogo in cui quell'attività viene svolta, ha concluso che il diritto allo stabilimento e alla libera prestazione di servizi e il principio della parità di concorrenza all'interno della Comunità comportano che « il cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare un'attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro deve pertanto potervi prendere alloggio a condizioni equivalenti a quelle di cui fruiscono i concorrenti cittadini di quest'ultimo Stato » (punti 14 e 15 della sentenza precedentemente citata). Su tale base, la stessa Corte ha condannato la Repubblica italiana per aver violato i predetti obblighi attraverso l'adozione di atti legislativi, nazionali e regionali (Puglia, Toscana, Emilia-Romagna e Liguria), che aveva riservato ai soli cittadini italiani l'accesso alla proprietà o alla locazione di alloggi rientranti nell'edilizia residenziale pubblica e al relativo credito.
3. In sintesi, la norma comunitaria che sta a fondamento del decreto impugnato è data dagli artt. 52 e 59 del Trattato come interpretati dalla sent. 14 gennaio 1988, in causa 63/86, resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'art. 169 del Trattato istitutivo.
Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano, una sentenza come quella appena citata, resa in sede di giudizio di condanna per violazione di obblighi derivanti dal Trattato, non potrebbe essere considerata fonte di statuizioni compiute e direttamente applicabili negli ordinamenti interni degli Stati membri, dovendo riconoscersi tale qualità soltanto alle sentenze interpretative che la Corte di giustizia rende quando è adita in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato.
Tale assunto non può essere condiviso. Anche se è vero che questa Corte ha avuto occasione in passato di riconoscere l'immediata applicabilità di una normativa comunitaria nell'interpretazione datane da una sentenza della Corte di giustizia resa in un giudizio instaurato ai sensi dell'art. 177 del Trattato (v. sent. n. 113 del 1985), il principio allora affermato è di portata più generale.
Poiché ai sensi dell'art. 164 del Trattato spetta alla Corte di giustizia assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del medesimo Trattato, se ne deve dedurre che qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di giustizia, come interprete qualificato di questo diritto, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne determina, in definitiva, l'ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative. Quando questo principio viene riferito a una norma comunitaria avente « effetti diretti » - vale a dire a una norma dalla quale i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio - non v'è dubbio che la precisazione o l'integrazione del significato normativo compiute attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di giustizia abbiano la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente, si è di fronte a norme, come quelle contenute negli artt. 52 e 59 del Trattato, alle quali, essendo decorso il periodo transitorio, deve riconoscersi una diretta efficacia (v., in tal senso. Corte di giustizia CEE, sent. 21 giugno 1974, in causa 2/74; sent. 14 gennaio 1988, in causa 63/86) e dalle quali, pertanto, derivano attualmente diritti, come la libertà di stabilimento e quella di prestazione dei servizi, che sono immediatamente tutelabili in giudizio da parte dei cittadini degli Stati membri. Poiché con la sentenza precedentemente menzionata la Corte di giustizia europea ha affermato che nei predetti diritti va ricompresa la garanzia, per tutti i cittadini dei Paesi aderenti alla Comunità che svolgano un lavoro autonomo all'interno di altro Stato membro, di esser parificati ai cittadini di quest'ultimo Stato nel godimento dei diritti e delle agevolazioni concernenti l'accesso alla proprietà o alla locazione degli alloggi, si deve ritenere che le norme poste dagli artt. 52 e 59 del Trattato siano immediatamente applicabili negli ordinamenti nazionali nell'interpretazione più lata ora ricordata.
4. Chiarita la natura e l'efficacia delle norme desumibili dagli artt. 52 e 59 del Trattato CEE, si pone a questo punto il problema della definizione dei rapporti, all'interno dell'ordinamento nazionale, fra le norme comunitarie direttamente applicabili e le norme di legge con esse incompatibili.
Come questa Corte ha affermato nella sent. n. 170 del 1984 e in altre successive, il riconoscimento dell'ordinamento comunitario e di quello nazionale come ordinamenti reciprocamente autonomi, ma tra loro coordinati e comunicanti, porta a considerare l'immissione diretta nell'ordinamento interno delle norme comunitarie immediatamente applicabili come la conseguenza del riconoscimento della loro derivazione da una fonte (esterna) a competenza riservata, la cui giustificazione costituzionale va imputata all'art. 11 Cost. e al conseguente particolare valore giuridico attribuito al Trattato istitutivo delle Comunità europee e agli atti a questo equiparati. Ciò significa che, mentre gli atti idonei a porre quelle norme conservano il trattamento giuridico o il regime ad essi assicurato dall'ordinamento comunitario - nel senso che sono assoggettati alle regole di produzione normativa, di interpretazione, di abrogazione, di caducazione e di invalidazione proprie di quell'ordinamento - al contrario le norme da essi prodotte operano direttamente nell'ordinamento interno come norme investite di « forza o valore di legge », vale a dire come norme che, nei limiti delle competenze e nell'ambito degli scopi propri degli organi di produzione normativa della Comunità, hanno un rango primario.
Da ciò deriva, come ha precisato la già ricordata sent. n. 170 del 1984, che, nel campo riservato alla loro competenza, le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono rispetto alle norme nazionali, anche se di rango legislativo, senza tuttavia produrre, nel caso che queste ultime siano incompatibili con esse, effetti estintivi. Più precisamente, l'eventuale conflitto fra il diritto comunitario direttamente applicabile e quello interno, proprio perché suppone un contrasto di quest'ultimo con una norma prodotta da una fonte esterna avente un suo proprio regime giuridico e abilitata a produrre diritto nell'ordinamento nazionale entro un proprio distinto ambito di competenza, non dà luogo a ipotesi di abrogazione o di deroga, né a forme di caducazione o di annullamento per invalidità della norma interna incompatibile, ma produce un effetto di disapplicazione di quest'ultima, seppure nei limiti di tempo e nell'ambito materiale entro cui le competenze comunitarie sono legittimate a svolgersi.
Ribaditi questi princìpi, si deve concludere, con riferimento al caso di specie, che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme stabilite dagli artt. 52 e 59 del Trattato CEE nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea. Ciò significa, in pratica, che quei soggetti devono riconoscere come diritto legittimo e vincolante la norma comunitaria che, nell'accesso alla proprietà o alla locazione dell'abitazione e al relativo credito, impone la parità di trattamento tra i lavoratori autonomi cittadini di altri Stati membri e quelli nazionali, mentre sono tenuti a disapplicare le norme di legge, statali o regionali, che riservano quei diritti e quei vantaggi ai soli cittadini italiani.
Tuttavia, poiché la disapplicazione è un modo di risoluzione delle antinomie normative che, oltre a presupporre la contemporanea vigenza delle norme reciprocamente contrastanti, non produce alcun effetto sull'esistenza delle stesse e, pertanto, non può esser causa di qualsivoglia forma di estinzione o di modificazione delle disposizioni che ne siano oggetto, resta ferma l'esigenza che gli Stati membri apportino le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie. E se, sul piano dell'ordinamento nazionale, tale esigenza di collega al principio della certezza del diritto, sul piano comunitario, invece, rappresenta una garanzia così essenziale al principio della prevalenza del proprio diritto su quelli nazionali da costituire l'oggetto di un preciso obbligo per gli Stati membri (v., in tal senso. Corte di giustizia delle Comunità europee: sent. 25 ottobre 1979, in causa 159/78; sent. 15 ottobre 1986, in causa 168/85; sent. 2 marzo 1988, in causa 104/86).
5. Posti così i termini del problema, occorre esaminare conclusivamente quali siano la natura e le finalità del decreto impugnato.
Come si è precedentemente ricordato, mentre la ricorrente ritiene che tale decreto sia invasivo delle proprie competenze in materia di edilizia pubblica sovvenzionata o in quella dell'attuazione delle norme comunitarie direttamente applicabili, in quanto contiene direttive vincolanti in ordine alla modificazione di proprie leggi ovvero in ordine all'integrazione o all' applicazione nel proprio territorio del diritto comunitario immediatamente efficace, lo Stato, invece, ritiene che si sia in presenza di un atto di indirizzo per l'attuazione di norme comunitarie direttamente efficaci, il quale sarebbe pienamente legittimo in quanto giustificato dallo scopo di assicurare un'uniforme applicazione di quelle norme. In altre parole, tanto la Provincia di Bolzano quanto lo Stato presuppongono che si tratti di un atto governativo di indirizzo e di coordinamento, di cui forniscono, peraltro, una valutazione opposta m termini di legittimità.
In realtà, il d.P.C.M. 28 ottobre 1988 — anche se nel suo titolo si qualifica come « atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome » e anche se nel suo preambolo si definisce come un « atto di indirizzo per l'applicazione della normativa statale e regionale, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano » — rivela un contenuto difficilmente conciliabile con un atto di quella natura. Nel suo articolo unico, infatti, tale decreto dispone testualmente: « Gli organi dello Stato, le Regioni a statuto ordinario e speciale, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici e gli istituti esercenti il credito a favore dell'edilizia, nell'applicazione di norme di legge e di regolamenti statali, regionali e provinciali, che disciplinano l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare e l'accesso al connesso credito ed ogni altro beneficio relativo ad interventi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, considereranno i cittadini di Stati membri della Comunità economica europea, che svolgano in Italia attività di lavoro autonomo e versino nelle condizioni soggettive e oggettive previste dalla citata normativa, equiparati ai lavoratori autonomi cittadini italiani ».
L'impossibilità di imputare tale disposizione alla funzione governativa di indirizzo e di coordinamento deriva dal fatto che quest'ultima costituisce l'esercizio di una competenza particolare che si distingue da altri poteri governativi di direzione o di direttiva — e, a maggior ragione, di normazione — per avere contenuto e caratteri formali del tutto peculiari. Più precisamente, tale funzione ha il proprio fondamento costituzionale nelle norme che pongono limiti alle competenze legislative e amministrative delle Regioni e delle Province autonome (v., da ultimo, sent. n. 242 del 1989); è esercitata da soggetti (legislatore o autorità di governo) e secondo procedure e forme che sono predeterminati dalla legge (v. specialmente artt. 3 l. n. 382 del 1975 e 2 comma 3, lett. d,l. n. 400 del 1988); è indirizzata a soggetti dotati di autonomia costituzionalmente garantita, che, in ragione di questa loro posizione, ne condizionano le modalità di esplicazione e i relativi limiti (principio di legalità « sostanziale », strumentalità alla tutela di interessi unitari, etc.); e, infine, è svolta attraverso atti caratterizzati da un contenuto dispositivo funzionalmente tipizzato, consistente nella posizione di programmi, di indirizzi o di misure di coordinamento.
Poiché secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (y., ad esempio, sentt. nn. 219 del 1984,151 del 1986, 107 e 611 del 1987, 726 del 1988) l'autoqualificazione di un atto non può esser considerata determinante quando sia contraddetta dall'oggettiva natura giuridica dell'atto stesso, si rende necessario esaminare il decreto impugnato onde verificare se risponda ai requisiti di identità del proprio tipo.
6. Sulla base dei tratti caratteristici della funzione di indirizzo e di coordinamento prima ricordati, gli atti attraverso cui tale funzione si esercita vanno identificati tanto in relazione a criteri formali attinenti al fondamento di competenza, al soggetto che li adotta, alla forma della deliberazione, alla materia disciplinata e ai destinatari delle disposizioni, quanto in relazione a criteri materiali attinenti .alla caratterizzazione strutturale e funzionale delle misure adottate, le quali devono consistere nel contenuto tipizzato proprio della competenza di indirizzo e di coordinamento.
Sebbene risponda positivamente a molti dei requisiti indicati, il decreto impugnato è tuttavia manchevole sia per quanto riguarda i criteri contenutistici, sia per quanto concerne il criterio formale relativo ai propri destinatari.
Sotto il primo profilo, va sottolineato che il decreto impugnato non aggiunge alcun quid novi rispetto alla norma comunitaria che, in conseguenza dell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia CEE nella sent. 14 gennaio 1988, in causa 63/86, si deduce dagli artt. 52 e 59 del Trattato CEE in relazione al diritto dei cittadini dei Paesi della Comunità concernente l'accesso alla proprietà e alla locazione degli, alloggi di edilizia residenziale pubblica e al relativo credito.
In altre parole, il d.P.C.M. 28 ottobre 1988, contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente, non è diretto a integrare la predetta norma comunitaria, né a darvi attuazione e neppure a imporre alle Regioni e alle Province autonome di modificare o di adeguare alla stessa norma comunitaria le proprie leggi eventualmente difformi. D'altra parte, contrariamente a quanto supposto dall'Avvocatura dello Stato, il decreto impugnato non contiene direttive per l'applicazione della citata norma comunitaria, poiché si limita a ricordare alle Regioni e alle Province autonome, oltreché agli organi dello Stato, che, in base agli artt. 52 e 59 del Trattato CEE, come interpretati dalla Corte di giustizia europea, essi dovranno considerare i cittadini di Stati membri della Comunità economica europea, che svolgano in Italia attività di lavoro autonomo, come equiparati ai cittadini italiani nell'accesso agli alloggi di edilizia economica e al relativo credito.
In breve, l'atto impugnato si limita a portare a conoscenza di tutti gli organi dello Stato e di tutte le Regioni (e delle Province autonome) l'esistenza di un obbligo comunitario, di per sé già direttamente osservabile e prevalente sulle leggi statali o regionali, avente il contenuto riferito dal decreto stesso. Esso, in altre parole, adempie a una funzione notiziale, la quale ha, in ogni caso, contenuto e finalità tali da non poter essere minimamente ricondotta alla funzione di indirizzo e di coordinamento.
Del resto, un ulteriore indizio dell'impossibilità di ricondurre l'atto impugnato nell'ambito della funzione (governativa) di indirizzo e di coordinamento verso le Regioni e le Province autonome e della particolare posizione ricoperta dal Governo in tale evenienza è dato dal fatto che quell'atto è indiscriminatamente indirizzato a tutti gli organi, statali e regionali, che operano nell'applicazione delle leggi sull'edilizia residenziale pubblica e sull'accesso al relativo credito. Questo rilievo, infatti, corrobora l'idea che l'atto impugnato si collega a una funzione diversa da quella che il Governo esercita esclusivamente verso le Regioni e le Province autonome con gli atti di indirizzo e di coordinamento.
Da tale conclusione discende, altresì, l'assorbimento degli ulteriori profili di legittimità del decreto impugnato sollevati sul presupposto della sua qualificazione come atto di indirizzo e coordinamento.
7. Pur se, dunque, per la funzione meramente notiziale che lo caratterizza, non può rientrare, nonostante la propria autoqualificazione (espressa, peraltro, in parti esterne al contenuto dispositivo), fra gli atti (governativi) di indirizzo e di coordinamento verso le Regioni (e le Province autonome), il d.P.C.M. 28 ottobre 1988 non può essere considerato illegittimo. Infatti, proprio per la funzione che svolge, tale decreto non può essere interpretato come un atto diretto a produrre una (illegittima) novazione della fonte della norma comunitaria cui si riferisce. Né, del resto, va trascurato che, sempre in considerazione dello scopo che obiettivamente lo caratterizza, lo stesso decreto risponde pienamente al principio di « leale cooperazione » che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, presiede ai rapporti fra Stato e Regioni (o Province autonome).
Tantomeno, poi, può ritenersi che l'atto impugnato sia stato adottato inutilmente. Per un verso, infatti, nel portare a conoscenza di tutti i soggetti dell'ordinamento interno operanti nel campo dell'edilizia residenziale pubblica una norma comunitaria che è stata determinata nel suo preciso significato da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il decreto impugnato rende nota nelle forme pubbliche ufficiali una norma che, a causa del suo particolare modo di definizione e delle sommarie forme di pubblicità delle suddette sentenze nell'ordinamento nazionale, potrebbe essere non esattamente conosciuta dai soggetti interni. Per altro verso, lo stesso decreto, nell'adempiere alla ricordata funzione notiziale, pone all'attenzione dei soggetti dell'ordinamento interno operanti nel campo dell'edilizia residenziale pubblica gli obblighi derivanti sul piano dell'ordinamento nazionale dall'esistenza di una norma comunitaria direttamente applicabile e prevalente su ogni altra legge interna, tanto se statale, quanto se regionale (o provinciale).

In ogni caso, proprio a causa della funzione meramente notiziale che è chiamato a svolgere, il decreto impugnato non può esser ritenuto oggettivamente idoneo ad apportare qualsivoglia lesione o a produrre qualsiasi forma d'interferenza nei confronti delle autonomie costituzionalmente garantite alle Regioni e alle Province autonome.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione all'articolo unico d.P.C.M. 28 ottobre 1988 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ed al relativo credito dei cittadini comunitari esercenti attività di lavoro autonomo), in riferimento agli artt. 8 n. 10, 16 e 98 stat. spec. Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e alle relative norme di attuazione, nonché all'art. 6 d.P.R. 19 novembre 1987 n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616).
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionA
ActionActionB
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1981, n. 16
ActionActionArt. 1-9.   
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11-16.   
ActionActionArt. 17   
ActionActionArt. 18
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActiona) Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1982, n. 21
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59 —
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
ActionActione) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
ActionActionk) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
ActionActionm) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActiona) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
ActionActione) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActiona) Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21 
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 1/bis (Esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del servizio sanitario provinciale)
ActionAction Art. 1/ter (Direttive e piano aziendale per l'attività libero-professionale)
ActionAction Art. 2 (Applicazione delle norme di cui alla , nei confronti di tutti i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale)
ActionAction Art. 3 (Calcolo dell'indennità premio di servizio)
ActionAction Art. 4 (Concessione di un acconto sull'indennità premio di servizio)
ActionAction Art. 5 (Riammissione e riassunzione in servizio)
ActionAction Art. 6 (Abrogazione dell'articolo 9 della , in materia di personale del servizio sanitario)
ActionActionNorme transitorie
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionq') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
ActionActionr') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
ActionActions') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
ActionActiont') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
ActionActionu') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
ActionActionb) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57
ActionActionc) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 1974, n. 41
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7 (Disposizioni transitorie)
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14 —
ActionActionn) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
ActionActiono) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
ActionActionq) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionActionr) Legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 18 gennaio 2010 , n. 4
ActionAction Art. 1 (Parte dei tributi e dei diritti incassati spettante ai comuni)
ActionActionArt. 2 (Applicazione )
ActionActionF
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActiona) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
ActionActione) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActiona) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11 
ActionActionf) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
ActionActionh) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionActionArt. 1. Modifica della , “Servizi pubblici locali”
ActionActionArt. 2 (Norma transitoria)
ActionActioni) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionj) Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionA A -Alienazione dei beni patrimoniali
ActionActionB Amministrazione del patrimonio
ActionActiona) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActionArt. 1 (Sostegno alla produzione cinematografica)  
ActionActionArt. 2 (Modifica della , “Norme in materia di esercizi pubblici”)
ActionActionArt. 3 (Modifica della , “Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti”)
ActionActionArt. 4 (Modifica della , “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)
ActionActionArt. 5 (Modifica della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 6 (Modifica della , "Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni")
ActionActionArt. 7 (Modifica della , “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9 (Modifica della , “Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali”)
ActionActionArt. 10 (Modifica della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale“)
ActionActionArt. 11 (Modifica della , “Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 12 (Modifica della , “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Servizi pubblici locali”)
ActionActionArt. 14 (Modifica della , “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della , “Legge di tutela della natura e altre disposizioni”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della , “Organismi geneticamente modificati (OGM) nell’agricoltura - disposizioni transitorie”)
ActionActionArt. 17 (Modifica della , "Interventi a favore dell'agricoltura")
ActionActionArt. 18 (Modifica della , “Agenzia provinciale per l’ambiente”)
ActionActionArt. 19 (Modifica della , “Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”)
ActionActionArt. 20 (Modifica della , “Disciplina delle cave e delle torbiere“)
ActionActionArt. 21 (Modifica della , “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)
ActionActionArt. 22 (Marchio ombrello Alto Adige/Südtirol)
ActionActionArt. 23 (Modifica della , “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)
ActionActionArt. 24 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 25 (Abrogazioni)
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
ActionAction Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
ActionAction Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
ActionAction Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
ActionAction Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
ActionAction Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
ActionAction Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
ActionAction Delibera 5 marzo 2012, n. 326
ActionAction Delibera 12 marzo 2012, n. 341
ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 385
ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 409
ActionAction Delibera 26 marzo 2012, n. 428
ActionAction Delibera 26 marzo 2012, n. 474
ActionAction Delibera 7 maggio 2012, n. 630
ActionAction Delibera 14 maggio 2012, n. 690
ActionAction Delibera 21 maggio 2012, n. 762
ActionAction Delibera 29 maggio 2012, n. 794
ActionAction Delibera 29 maggio 2012, n. 798
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 819
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 823
ActionAction Delibera 25 giugno 2012, n. 925
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 999
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
ActionAction Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
ActionAction Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
ActionAction Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
ActionAction Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
ActionAction Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
ActionAction Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
ActionAction Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
ActionAction Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
ActionAction Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
ActionAction Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction Delibera N. 74 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 2 del 12.01.2009
ActionAction Delibera N. 135 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 189 del 26.01.2009
ActionAction Delibera N. 278 del 02.02.2009
ActionAction Delibera N. 331 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 333 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 478 del 16.02.2009
ActionAction Delibera N. 625 del 09.03.2009
ActionAction Delibera N. 755 del 16.03.2009
ActionAction Delibera N. 829 del 23.03.2009
ActionAction Delibera N. 922 del 30.03.2009
ActionAction Delibera N. 1150 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 27 aprile 2009, n. 1181
ActionAction Delibera N. 1195 del 27.04.2009
ActionAction Delibera N. 1196 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1257
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1264
ActionAction Delibera N. 1273 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1274 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1438 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1440 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1508 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1510 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1544 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1572 del 08.06.2009
ActionAction Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
ActionAction Delibera N. 1588 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1605 del 15.06.2009
ActionAction Delibera N. 1853 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1816 del 06.07.2009
ActionAction Delibera N. 1829 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1958 del 27.07.2009
ActionAction Delibera N. 1977 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2049 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2209 del 07.09.2009
ActionAction Delibera N. 2201 del 07.09.2009
ActionAction Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
ActionAction Delibera N. 2321 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 989 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 1027 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 2325 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 2398 del 28.09.2009
ActionAction Delibera N. 1060 del 14.04.2009
ActionAction Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
ActionAction Delibera N. 2510 del 19.10.2009
ActionAction Delibera N. 2740 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2717 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2756 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2780 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2789 del 16.11.2009
ActionAction Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
ActionAction Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2916 del 14.12.2009
ActionAction Delibera 14 dicembre 2009, n. 2978
ActionAction Delibera N. 3088 del 21.12.2009
ActionAction Delibera N. 3167 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 3197 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 2294 del 14.09.2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
ActionAction Delibera N. 311 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 342 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 637 del 07.03.2005
ActionAction Delibera N. 842 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 848 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 1270 del 18.04.2005
ActionAction Delibera N. 1303 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 412 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 1317 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 1533 del 09.05.2005
ActionAction Delibera N. 1626 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1705 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1749 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 1884 del 30.05.2005
ActionAction Delibera N. 1999 del 06.06.2005
ActionAction Delibera N. 2039 del 13.06.2005
ActionAction Delibera N. 2225 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2260 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2297 del 27.06.2005
ActionAction Delibera N. 2691 del 25.07.2005
ActionAction Delibera N. 2750 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 2912 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 3300 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3351 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3553 del 26.09.2005
ActionAction Delibera N. 3618 del 03.10.2005
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
ActionAction Delibera N. 3793 del 10.10.2005
ActionAction Delibera N. 3988 del 24.10.2005
ActionAction Delibera N. 4038 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4039 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 1798 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 2388 del 04.07.2005
ActionAction Delibera N. 4707 del 05.12.2005
ActionAction Delibera N. 4052 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4753 del 12.12.2005
ActionAction Delibera N. 4897 del 19.12.2005
ActionAction Delibera N. 5035 del 30.12.2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction Delibera N. 349 del 12.02.2001
ActionAction Delibera N. 387 del 12.02.2001
ActionAction Delibera N. 867 del 26.03.2001
ActionAction Delibera N. 1193 del 17.04.2001
ActionAction Delibera N. 1245 del 23.04.2001
ActionAction Delibera N. 1254 del 23.04.2001
ActionAction Delibera N. 1406 del 07.05.2001
ActionAction Delibera 14 maggio 2001, n. 1492
ActionAction Delibera N. 1619 del 21.05.2001
ActionAction Delibera N. 2043 del 25.06.2001
ActionAction Delibera N. 2050 del 25.06.2001
ActionAction Delibera N. 2830 del 27.08.2001
ActionAction Delibera N. 3322 del 24.09.2001
ActionAction Delibera 24 settembre 2001, n. 3359
ActionAction Delibera N. 3769 del 29.10.2001
ActionAction Delibera N. 4326 del 03.12.2001
ActionAction Delibera N. 4453 del 10.12.2001
ActionAction Delibera N. 4786 del 28.12.2001
ActionAction Delibera 28 dicembre 2001, n. 4866
ActionAction Delibera N. 4600 del 17.12.2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction Delibera N. 1399 del 19.04.1999
ActionAction Delibera N. 1589 del 03.05.1999
ActionAction Delibera N. 1698 del 10.05.1999
ActionAction Delibera N. 1970 del 26.05.1999
ActionAction Delibera N. 2049 del 26.05.1999
ActionAction Delibera N. 2699 del 28.06.1999
ActionAction Delibera N. 3289 del 13.08.1999
ActionAction Delibera N. 3569 del 30.08.1999
ActionAction Delibera N. 3825 del 06.09.1999
ActionAction Delibera N. 3826 del 06.09.1999
ActionAction Delibera N. 3886 del 13.09.1999
ActionAction Delibera N. 3915 del 13.09.1999
ActionAction Delibera N. 3919 del 13.09.1999
ActionAction Delibera N. 4238 del 04.10.1999
ActionAction Delibera N. 4337 del 04.10.1999
ActionAction Delibera N. 4531 del 18.10.1999
ActionAction Delibera N. 5297 del 29.11.1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 24 febbraio 2014, n. 28
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2014, n. 61
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2014, n. 89
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 9 aprile 2014, n. 103
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 129
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 137
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 138
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 144
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 169
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 1 dicembre 2014, n. 275
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 16.05.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 149 del 23.05.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 24.06.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 23.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 277 del 25.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 280 del 25.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 380 del 11.12.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 23.12.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 467 del 30.12.1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 14.02.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 12.04.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 229 del 21.04.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 242 del 28.04.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 324 del 06.06.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 338 del 15.06.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 399 del 13.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 452 del 27.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 459 del 27.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 585 del 29.12.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 372 del 06.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 11.07.1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 2 del 10.01.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 24.01.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 19 del 04.02.2008
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 13.02.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 37 del 13.02.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 41 del 19.02.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 27.02.2008
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 52 vom 27.02.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 03.03.2008
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 62 vom 04.03.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 11.03.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 13.03.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 77 del 17.03.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 79 del 17.03.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 02.04.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 112 del 02.04.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 113 del 02.04.2008
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 130 vom 10.04.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 152 del 22.04.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 24.04.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 28.04.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 06.05.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 15.05.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 16.05.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 21.05.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 05.06.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 06.06.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.12.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 223 del 26.06.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 232 del 27.06.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 01.07.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 21.07.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 261 del 21.07.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 262 del 22.07.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 25.07.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 269 del 30.07.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 31.07.2008
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 286 vom 07.08.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 08.08.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 18.08.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 27.08.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 02.09.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 02.09.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 314 del 02.09.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 328 del 30.09.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 01.10.2008
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 22.10.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 348 del 27.10.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 28.10.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 20.11.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 390 del 25.11.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.11.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 393 del 01.12.2008
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 397 vom 09.12.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 406 del 15.12.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 22.12.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 425 del 29.12.2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 05.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 08.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 94 del 25.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 25.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 98 del 25.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 05.03.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.03.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 164 vom 08.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 08.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 170 del 22.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 23.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 23.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 24.04.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 180 vom 24.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 182 del 24.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 29.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 200 del 07.05.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 28.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 28.06.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 347 del 15.07.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 350 del 16.07.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 24.07.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 12.08.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 12.08.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 402 del 29.08.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 03.09.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 20.09.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 439 vom 30.09.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 439 del 30.09.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 440 del 07.10.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 15.10.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 465 vom 05.11.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 466 vom 05.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 468 del 07.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 474 del 07.11.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 494 vom 11.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 537 del 29.11.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 584 vom 18.12.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 595 del 23.12.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1989
ActionActionIndice cronologico