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In vigore al: 18/02/2017

Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 18.10.1996
Assunzione di maso chiuso - Obbligo di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, anche dell'eccedenza, rispetto al prezzo di assunzione, del valore conseguito a titolo di indennità di espropriazione

Sentenza (14 ottobre) 18 ottobre 1996, N. 340; Pres. Ferri – Red. Onida
 
Ritenuto in fatto: 1. Il tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il 29 settembre 1995, pervenuta a questa Corte il 16 gennaio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 29 e 29 a) del testo unificato delle leggi provinciali della provincia di Bolzano sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico), nella parte in cui «non prevedono che l'obbligo di versamento alla massa ereditaria da parte dell'assuntore del maso, per la divisione suppletoria - previsto in ipotesi di alienazione o di esecuzione forzata - si estenda anche all'espropriazione per pubblica utilità».
Secondo lo speciale ordinamento dei masi chiusi, disciplinato da legge provinciale di Bolzano in base alla competenza attribuita alla provincia dall'art. 11, n. 8, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, le aziende agricole costituite in maso chiuso sono considerate, in sede di divisione ereditaria, unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede o legatario, designato, in caso di successione legittima, secondo un ordine di precedenza fissato dalla legge, e che diviene l'«assuntore» del maso. Il valore o prezzo di assunzione, di cui l'assuntore diviene debitore nei confronti della massa ereditaria, se non è determinato dal de cuius e se gli interessati non addivengono ad un accordo, è determinato «in base al valore di reddito» dell'azienda. Tuttavia, in caso di alienazione totale o parziale del maso entro il decennio dalla apertura della successione, ovvero di vendita o assegnazione a creditori dello stesso in esecuzione forzata, entro lo stesso termine, l'assuntore é tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione «suppletoria», l'eccedenza sul prezzo di assunzione del ricavo della alienazione, della vendita o del valore di assegnazione; ma se entro due anni dal sorgere dell'obbligazione l'assuntore acquista un nuovo maso ovvero acquista terreni da incorporare nel maso, o investe il ricavato in miglioramenti, egli ha facoltà di dedurre dal versamento alla massa ereditaria l'importo di detti investimenti.
La questione di legittimità costituzionale è sorta, su iniziativa di parte, in un giudizio civile in cui un coerede dell'assuntore di un maso chiuso chiedeva che quest'ultimo venisse condannato a versare alla massa ereditaria, per la divisione «suppletoria», l'eccedenza, rispetto al prezzo di assunzione del maso, del ricavo derivante dal versamento di indennizzo per espropriazione del fondo per pubblica utilità, così come previsto espressamente dalla legge per il caso di alienazione totale o parziale e per il caso di vendita o assegnazione del maso a creditori in sede di esecuzione forzata. Il giudice remittente disattende anzitutto le eccezioni e contestazioni del convenuto volte a negare la rilevanza della questione di costituzionalità: in particolare afferma che si è in presenza di un caso di assunzione del maso anche se questo fu ceduto a suo tempo a titolo oneroso dal padre al figlio, attuale titolare dello stesso; che l'esistenza di beni al tempo dell'apertura della successione e l'avvenuta divisione fra coeredi non appaiono necessarie perché si possa fare luogo alla divisione suppletoria; che la somma ricavata dall'espropriazione non era stata se non in parte investita dall'assuntore nel maso; che il diritto dei coeredi alla divisione suppletoria non può ritenersi prescritto; che non vi é ragione di applicare le norme del codice civile sul legato in sostituzione di legittima e sulla divisione ereditaria, non rivestendo l'attore la qualità di legatario.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo rileva che la divisione suppletoria era stata bensì originariamente prevista dalla legge solo in rapporto all'alienazione volontaria del bene, e l'estensione al caso della esecuzione forzata era stata argomentata da questa Corte, nella sentenza n. 505 del 1988, anche con l'esigenza di scoraggiare operazioni speculative dell'assuntore o una conduzione negligente o fraudolenta del maso tale da provocare l'esecuzione forzata medesima (senza che peraltro detta sentenza abbia limitato l'estensione dell'istituto al solo caso di accertata condotta fraudolenta dell'assuntore): ma che l'istituto della divisione suppletoria risponde anche ad esigenze di equità distributiva, in funzione del riequilibrio delle sfere patrimoniali dei coeredi. Né tale esigenza sarebbe smentita dalla norma che stabilisce il termine decennale dall'apertura della successione per l'applicabilità dell'istituto, in quanto tale termine sarebbe volto allo scopo di non ostacolare eccessivamente la circolazione dei beni immobiliari.
Ad avviso del remittente sarebbero compromessi innegabili principi di giustizia sostanziale se il meccanismo di riequilibrio in questione si applicasse solo nel caso di alienazione volontaria e di esecuzione forzata, e non in caso di espropriazione, posto che gli effetti economici di arricchimento dell'assuntore, per la differenza fra valore di realizzo e prezzo di assunzione, sarebbero del tutto identici.
2. Si sono costituiti il signor Othmar Staffler attore nel giudizio a quo, ma con atto depositato fuori termine, e il sig. Anton Staffler, convenuto nel giudizio a quo, quest'ultimo chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Secondo la parte convenuta, se appare giustificata la divisione suppletoria nel caso di alienazione o di esecuzione forzata, allo scopo di evitare che l'assuntore possa effettuare operazioni speculative a danno della massa ereditaria, ciò non varrebbe nel caso di espropriazione per pubblica utilità. Mancherebbe in questo caso un arricchimento dell'assuntore, perché l'indennizzo è per sua natura inferiore al valore venale del bene, e anzi, verificandosi un ristoro solo parziale del pregiudizio subito dall'espropriato, vi sarebbe caso mai un diritto di quest'ultimo di pretendere dagli altri coeredi la restituzione proporzionale di quanto ad essi versato «sulla base della valutazione di un bene che per essere stato, totalmente o parzialmente, espropriato, ha perso parte del proprio valore originario».
3. È intervenuto il presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
L'interveniente, richiamando la sentenza n. 505 del 1988 di questa Corte, ritiene che il fondamento dell'obbligo di divisione suppletoria vada individuato nella volontarietà dell'alienazione del maso o almeno, nel caso di vendita forzata, nel comportamento colpevole dell'assuntore che si sarebbe sottratto al proprio obbligo di coltivazione del fondo: e dunque tale obbligo di divisione si configurerebbe come una sanzione. Nel caso dell'espropriazione, invece, secondo l'interveniente, si sarebbe di fronte ad una oggettiva impossibilità di coltivare il maso; ed inoltre non sarebbe nemmeno giustificato sotto l'aspetto della ragionevolezza sottoporre l'assuntore espropriato ad una ulteriore «misura sanzionatoria» quale la divisione suppletoria dell'indennizzo. Peraltro vi sarebbe una differenza sostanziale fra alienazione o vendita forzata ed espropriazione: in quest'ultimo caso si consegue non il prezzo di mercato del bene, ma solo un indennizzo ad esso inferiore.
4. In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie l'attore nel giudizio a quo (costituito pero fuori termine), il convenuto nello stesso giudizio e il Presidente della provincia interveniente.
La parte convenuta ripropone anzitutto l'eccezione già svolta davanti al giudice remittente, secondo cui nella specie - non si sarebbe trattato di assunzione in quanto il convenuto aveva acquistato il maso in forza di un contratto di compravendita, non impugnato per simulazione dall'attore né da altri.
La parte insiste poi per l'infondatezza della questione, richiamando la sentenza n. 505 del 1988 di questa Corte e rilevando che nel caso dell'espropriazione, a differenza che nel caso di esecuzione forzata - nel quale vi è pur sempre un comportamento volontario dell'assuntore che con la propria condotta omissiva o negligente ha determinato il disfacimento del patrimonio immobiliare rappresentato dal maso -, l'assuntore sarebbe vittima e non autore della vicenda che dà luogo al trasferimento del bene. L'assuntore, se obbligato alla divisione suppletoria, subirebbe un ulteriore pregiudizio dopo quello derivante dall'esproprio con un indennizzo inferiore al valore del bene. Non dovrebbe trarre in inganno la circostanza che l'indennizzo, in termini monetari, possa essere più elevato del prezzo di assunzione, perché inciderebbero su ciò vari elementi, fra i quali l'inflazione, che non sarebbero «comparabili concettualmente». Inoltre, l'indennizzo ricompenserebbe l'espropriato per la sottrazione di parte del bene, ma non per la perdita del «valore aggiuntivo che la parte espropriata apportava al maso ai fini della funzionalità dello stesso».
5. A sua volta l'interveniente sostiene che elemento costitutivo essenziale della ratio della disciplina in questione sarebbe la «logica sanzionatoria», che non potrebbe operare nel caso di espropriazione, costituente factum principis estraneo al comportamento dell'assuntore.
D'altronde, secondo l'interveniente, se si applicasse la disciplina in questione al caso dell'espropriazione, ne conseguirebbe l'applicabilità a tutte le ipotesi di trasferimento di proprietà del maso, il che equivarrebbe a trasformare radicalmente la ratio della disciplina medesima. Quest'ultima dovrebbe rinvenirsi unicamente in una esigenza redistributiva ed equiparativa. Questa però non sarebbe sufficiente a costituire da sola, cioè senza essere coniugata con una ratio sanzionatoria, il fondamento dell'istituto della divisione suppletoria, sia perché non spiegherebbe il termine decennale (che, secondo l'interveniente, non potrebbe fondarsi su esigenze di circolazione dei beni), sia soprattutto perché non sarebbe conciliabile con la norma (art. 29, primo comma, t.u.) secondo cui non si considera alienazione e quindi non dà luogo a divisione suppletoria la cessione del maso a parenti in linea retta.
Una radicale trasformazione della ratio dell'istituto non potrebbe, secondo l'interveniente, costituire l'esito del giudizio di costituzionalità, soprattutto in considerazione delle caratteristiche del tutto peculiari del maso chiuso, secondo la tradizione normativa alla quale la disciplina provinciale non potrebbe non essere aderente.
Infine l'interveniente argomenta che secondo i principi generali in materia di divisione ereditaria ogni valutazione andrebbe fatta rebus sic stantibus con riferimento al momento della divisione, e dunque gli eventi successivi non potrebbero trovare alcuna considerazione, così come accade per l'aumento di valore di un bene, diverso dal maso chiuso, assegnato definitivamente nella divisione; e che l'indennizzo di esproprio è inferiore al valore di mercato del bene, specie dopo che a seguito della sentenza n. 80 del 1996 di questa Corte risulta applicabile anche in provincia di Bolzano il criterio di indennizzo stabilito dalla legge statale (art. 5-bis del d.- l. n. 333 del 1992), onde la differenza eventuale fra indennizzo e prezzo di assunzione del maso risulterebbe ormai livellata, se non addirittura invertita a vantaggio di quest'ultimo: il che toglierebbe fondamento sostanziale alle esigenze di equità redistributiva invocate dal giudice a quo.
 
Considerato in diritto: 1. La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, investe gli articoli 29 e 29 a) del testo unificato delle leggi provinciali della provincia di Bolzano sull'ordinamento dei masi chiusi, in quanto non prevededono l'applicazione dell'istituto della divisione suppletoria anche nel caso di espropriazione per pubblica utilità del maso entro il decennio dall'assunzione. Ma in sostanza la censura, che denuncia una omissione, e quindi postula una pronuncia additiva, va riferita all'articolo 29, che disciplina l'ipotesi principale e originaria dell'alienazione del maso o di parti del medesimo, mentre il successivo art. 29 a) si limita a contemplare l'ipotesi particolare della esecuzione forzata.
2. L'eccezione di inammissibilità per irrilevanza proposta dalla parte privata regolarmente costituita non può essere accolta.
La valutazione della rilevanza della questione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, spetta in via principale al giudice a quo, e può essere disattesa solo se palesemente incongrua o contraddetta dagli atti.
Ora, nel giudizio a quo il remittente ha respinto l'eccezione della parte, fondata sulla asserita non configurabilità nella specie di una assunzione del maso, acquistato a titolo oneroso dal convenuto, e ha ritenuto la questione rilevante, con motivazione che non appare prima facie implausibile.
3. Nel merito, la questione è fondata.
L'istituto della divisione «suppletoria», inteso a ricondurre alla massa ereditaria l'eccedenza del prezzo di cessione del maso rispetto al valore di assunzione, commisurato al reddito e dunque istituzionalmente assai inferiore al primo, era in origine previsto dal legislatore provinciale solo con riferimento all'ipotesi dell'alienazione volontaria del bene nel decennio dall'assunzione ovvero, se l'assuntore era minorenne, dal raggiungimento da parte di questi della maggiore età (art. 29, primo comma, del testo unificato, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con legge provinciale n. 10 del 1982).
Anche se in tale configurazione originaria l'istituto si prestava ad essere inteso in una logica di tipo sanzionatorio come strumento cioè diretto a colpire l'assuntore che prima del termine decennale previsto si liberasse del maso realizzandone il valore di mercato, una siffatta logica non appare più esclusiva né dominante, ma anzi è largamente soppiantata da criteri di carattere oggettivo (legati alla funzione del maso chiuso e ad esigenze di ripristino dell'equità distributiva fra i coeredi allorché tale funzione venga meno) a seguito dell'intervento del legislatore provinciale del 1982.
Con la riforma recata dalla legge provinciale n. 10 del 1982, da un lato si introdusse nel testo unificato l'art. 29 a), col quale esplicitamente si estendeva l'obbligo di divisione suppletoria al caso di vendita o di assegnazione in esecuzione forzata del maso, sempre entro il termine del decennio, stabilendo che l'assuntore è tenuto a versare alla massa ereditaria l'eccedenza del ricavo della vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione (limitando però alla somma residua spettante al debitore esecutato la facoltà dei coeredi di esercitare il proprio diritto sul ricavato dell'esecuzione forzata: art. 29 a), secondo comma). Dall'altro lato, venne riformulato l'art. 29 del testo unificato, sopprimendo l'accenno alla volontarietà dell'alienazione come presupposto per l'insorgere dell'obbligo di divisione suppletoria (primo comma, primo periodo), e per altro verso stabilendo sia che la cessione del maso a parenti in linea diretta non si considera a questi fini come alienazione (primo comma, secondo periodo), sia che all'obbligo di divisione suppletoria possono essere sottratte le somme reinvestite dall'assuntore, entro due anni, per l'acquisto di un nuovo maso o per l'ampliamento o il miglioramento del maso (quinto comma: tale regola è estesa esplicitamente al caso della vendita o assegnazione forzata dall'art. 29 a), secondo comma).
La nuova disciplina appare più chiaramente ispirata alle esigenze di garantire la funzione oggettiva del maso nell'ambito della famiglia (attraverso la norma di favore per la cessione a parenti in linea diretta), e di collegare alla permanenza di tale funzione (anche attraverso la sostituzione di altri fondi a quelli trasferiti) il mantenimento del vantaggio patrimoniale discendente all'assuntore dal criterio di calcolo del valore di assunzione commisurato al reddito - evidentemente inteso a salvaguardare l'unità del maso stesso - e 18 conseguente disuguaglianza che si produce a carico dei coeredi diversi dall'assuntore.
Ora, quando quella funzione oggettiva venga meno, per effetto del trasferimento della proprietà dei fondi fuori dall'ambito dei parenti in linea diretta dell'assuntore, vuoi a seguito di vendita, volontaria o forzata, vuoi a seguito di espropriazione per pubblica utilità (e a tal proposito si può anche ricordare la norma che prevede l'esproprio integrale del maso, a richiesta del proprietario, qualora, a seguito della espropriazione parziale progettata, vengano a mancare le caratteristiche oggettive che consentono di attribuire all'azienda la qualifica di maso chiuso: art. 15 t.u.), viene meno la fondamentale ragione giustificatrice della disparità fra coeredi, e non può dunque non riespandersi l'esigenza di un loro eguale trattamento.
4. Non è mancato invero chi, a seguito dell accennata riforma legislativa, e in particolare della soppressione dell'avverbio «volontariamente» nel primo comma dell'art. 29, ha ritenuto che l'obbligo di divisione suppletoria sorga ormai ogni volta che, entro il decennio dall'assunzione, il maso venga trasferito in tutto o in parte ricavandosene un corrispettivo, e dunque anche nel caso di espropriazione (a parte il caso della vendita o assegnazione nel procedimento di esecuzione forzata, espressamente regolato dall'art. 29 a). E tuttavia questa possibilità interpretativa, ignorata dal giudice a quo, si scontra con la difficoltà di estendere ad una ipotesi non prevista espressamente una disciplina che costituisce pur sempre una eccezione alla più ampia eccezione, rispetto alle regole generali, rappresentata dalla disciplina sulla divisione ereditaria del patrimonio di cui faccia parte un maso chiuso. Conviene dunque attenersi all'interpretazione fatta propria dal giudice remittente, del resto non messa in discussione in alcun modo, nel presente giudizio, dalle parti costituite o intervenute.
Così interpretata, la norma denunciata appare però in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Una disciplina che escluda l'obbligo di divisione suppletoria nel caso di espropriazione per pubblica utilità, la quale faccia conseguire all'assuntore, attraverso l'indennità, somme eccedenti il valore di assunzione del maso (non reinvestite nel medesimo o in un'azienda che ne perpetui la funzione), non appare infatti sorretta da ragioni giustificatrici della disparità di trattamento fra erede assuntore del maso e altri coeredi.
Non si tratta, come è ovvio, di disconoscere le caratteristiche tutte particolari dell'istituto tradizionale del maso chiuso, come sopravvive da noi nella legislazione della provincia autonoma di Bolzano, caratteristiche che già questa Corte individuò in «quelle della indivisibilità del fondo, della sua connessione con la compagine familiare e della "assunzione" di esso fondo come "maso chiuso" da parte di un unico soggetto, cui un sistema particolare - anche relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione del valore del fondo nel caso di pluralità di eredi - permette di perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle finalità economiche e sociali proprie dell'istituto» (sentenza n. 4 del 1956); né si deve ignorare che l'istituto «non può qualificarsi né rivivere se non con le caratteristiche sue proprie derivanti dalla tradizione e dal diritto vigente» prima del suo disconoscimento legale, nell'ordinamento italiano, avvenuto con la estensione all'Alto Adige della legislazione nazionale (ibidem). Ma si tratta solo di seguire il criterio per cui deroghe all'eguaglianza davanti alla legge nella disciplina di posizioni costituzionalmente garantite, pur introdotte nell'esplicazione di una autonomia legislativa connotata da particolare specialità, come è quella della provincia di Bolzano, in tanto possono giustificarsi sul piano costituzionale, in quanto trovino fondamento nella ratio della speciale regolamentazione in questione: mentre al di fuori di questi limiti torna a dominare l'esigenza di parità.
5. In questo senso del resto è la ratio decidendi della sentenza n. 505 del 1988, la quale, riferendosi alla disciplina anteriore alla riforma del 1982, riconobbe che la «logica sanzionatoria» con cui si spiegava l'esclusione della pretesa dei coeredi nell'ipotesi di trasferimento coattivo del maso, «almeno nel caso di vendita o assegnazione forzata per debiti (...) non è più integrata in una giustificazione sostanziale che valga a legittimare la disparità di trattamento dei coeredi», onde «si propaga anche al caso di vendita o assegnazione forzata l'esigenza di equità che impone all'assuntore l'obbligazione restitutoria verso i coeredi»: cosi pervenendo a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma allora impugnata nella parte in cui non prevedeva l'applicazione della divisione suppletoria «dì caso di trasferimento coattivo del maso chiuso, in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il termine ivi contemplato», senza peraltro alcun riferimento alle cause del debito e dell'esecuzione forzata.
L'espropriazione per pubblica utilità costituisce certo una ipotesi di trasferimento della proprietà in sè diversa da quella della vendita o dell'assegnazione a seguito di esecuzione forzata: ma non vi è differenza apprezzabile fra le due ipotesi (e fra queste e l'ipotesi della vendita volontaria) sotto il profilo, che qui viene in considerazione, dell'oggettivo venir meno della funzione del maso e della sua permanenza nell'ambito della famiglia. Anche in questo caso, dunque, devono riespandersi le esigenze di ripristino dell'eguale trattamento, che stanno alla base dell'istituto della divisione suppletoria.
6. Né vale richiamarsi al principio, proprio del diritto delle divisioni ereditarie, per cui non rileva, ai fini di rimettere in discussione la divisione, l'eventualità che alcuno dei beni oggetto della medesima abbia acquistato maggior valore per fatti successivi. Nella specie, infetti, la differenza fra il valore di realizzo del bene (attraverso il conseguimento del suo prezzo o dell'indennizzo di espropriazione) e quello di assunzione non fa capo, in linea di principio, ad eventi sopravvenuti alla assunzione del maso, ma alla istituzionale divaricazione fra il valore di mercato del bene e il criterio legale di computo del valore di assunzione, collegato al reddito: ed é dunque una differenza non eventuale, ma presupposta e voluta dalla legge, al fine di rendere possibile il mantenimento dell'unità del maso, e dunque di assicurarne la funzione. Venuta meno quest'ultima, o comunque realizzato il maggior valore di mercato del bene, viene meno anche la ragione per la quale il legislatore ha imposto tale divaricazione.
Né, infine, può aver rilievo il fatto che l'indennizzo di esproprio sia inferiore al valore venale del bene. Infatti l'obbligo di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, riguarda soltanto l'eccedenza, quale che sia, della somma conseguita rispetto al valore di assunzione, e che non venga reinvestita entro il biennio per l'ampliamento o il miglioramento del maso o per l'acquisto di un nuovo maso.
È poi problema interpretativo, che non deve essere risolto in questa sede, quello di stabilire i criteri di determinazione dell'eccedenza nel caso di espropriazione parziale del maso, che incida sul valore della parte residua dello stesso.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 del «testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi» approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico), nella parte in cui non prevede l'obbligo di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, anche dell'eccedenza, rispetto al prezzo di assunzione, del valore conseguito dall'assuntore a titolo di indennità di espropriazione per pubblica utilità intervenuta entro dieci anni dall'apertura della successione, con le stesse modalità e gli stessi limiti stabiliti per il caso di alienazione del maso.
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ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionArt. 1 (Determinazione dei comparti)
ActionActionArt. 2 (Comparto dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale)
ActionActionArt. 3 (Comparto dei dipendenti dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della Provincia di Bolzano)
ActionActionArt. 4 (Comparto dei dipendenti delle aziende di cura, soggiorno e turismo)
ActionActionArt. 4/bis (Comparto dei dipendenti delle comunità comprensoriali)
ActionActionArt. 4/ter (Comparto dei dipendenti del servizio sanitario provinciale)
ActionActionArt. 5 (Procedure di stipulazione degli accordi)
ActionActionArt. 6 (Disciplina transitoria per il periodo contrattuale 1988 - 1990)
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionAction(sottoscritto in data 11 novembre, 19 novembre e 20 novembre 1998 sulla base della deliberazione della Giunta provinciale 9 novembre 1998, n. 5247; il contratto diventa efficace con l'odierna pubblicazione su questo Bollettino Ufficiale; per il personale dei Comuni e delle Case di riposo il contratto diventa efficace dopo il recepimento da parte degli organi competenti degli stessi)
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Oggetto del contratto e durata)
ActionActionArt. 3 (Aumento stipendiale e corresponsione stipendi)
ActionActionArt. 4 (Salario di produttività per l'anno 1998)
ActionActionArt. 5 (Aumento degli stipendi del personale del comparto del servizio sanitario provinciale)
ActionActionArt. 6 (Aumento del prezzo mensa per il personale del servizio sanitario provinciale)
ActionActionArt. 7 (Orario di lavoro e congedo ordinario)
ActionActionArt. 8 (Omogeneizzazione del trattamento economico tra i singoli comparti)
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionArt. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione intercompartimentale)
ActionActionArt. 3 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione di comparto)
ActionActionArt. 4 (Rappresentatività sindacale per le aree dirigenziale, medica e veterinaria)
ActionActionArt. 5 (Obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi)
ActionActionArt. 6 (Norma transitoria sulla rappresentatività sindacale)
ActionActionArt. 7 (Revisioni della disciplina sulla rappresentatività sindacale)
ActionActionArt. 8 (Disapplicazione di norme)
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionRelazioni sindacali
ActionActionRapporto di lavoro
ActionActionObblighi di servizio e di comportamento e ordinamento disciplinare
ActionActionAssetto giuridico e retributivo
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionNorme transitorie ed abrogazioni di norme
ActionActionDisciplina di missione
ActionActionAcconto sul trattamento di fine rapporto
ActionActionControllo sull'idoneità al servizio ed equo indennizzo
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Competenza)
ActionActionArt. 3 (Composizione della commissione medico-legale)
ActionActionArt. 4 (Modalità di richiesta degli accertamenti)
ActionActionArt. 5 (Infermità contratta per causa di servizio)
ActionActionArt. 6 (Causa di servizio)
ActionActionArt. 7 (Accertamenti da parte della commissione)
ActionActionArt. 8 (Equo indennizzo)
ActionActionArt. 9 (Misura dell'equo indennizzo)
ActionActionArt. 10 (Riduzioni dell'equo indennizzo)
ActionActionArt. 11 (Dolo o colpa grave del personale)
ActionActionArt. 12 (Annullamento del provvedimento di concessione)
ActionActionArt. 13 (Decesso del personale)
ActionActionArt. 14 (Approvazione del giudizio della commissione medico-legale e concessione dell'equo indennizzo)
ActionActionArt. 15 (Rimborso spese di cura e di protesi)
ActionActionArt. 16 (Aggravamento sopravvenuto della menomazione)
ActionActionArt. 17 (Cumulo di menomazioni dell'integrità fisica)
ActionActionArt. 18 (Gratuità delle prestazioni di medicina legale)
ActionActionArt. 19 (Oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza)
ActionActionStipendio annuo ed indennità integrativa speciale, nonché progressione in carriera con decorrenza 1° luglio 1999 (artt. 54 e 57)
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione e durata)
ActionActionArt. 2 (Indennità di risultato)
ActionActionArt. 3 (Rapporto di lavoro a tempo parziale)
ActionActionArt. 4 (Retribuzione del personale dirigente non medico del comparto "Servizio sanitario prov.le")
ActionActionArt. 5 (Flessibilizzazione dell'orario di lavoro per i dirigenti)
ActionActionArt. 6 (Abrogazione di norme)
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2000
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2001
ActionActionOrario di lavoro flessibile
ActionActionBuoni pasto
ActionActionPersonale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
ActionActionArt. 12   
ActionActionArt. 13 (Anzianità convenzionale)
ActionActionCAPO VI
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActionArt. 1 (Attività ricreative del personale provinciale)
ActionActionArt. 2 (Adeguamento dell'indennità d'istituto e dell'indennità di coordinamento)
ActionActionArt. 3 (Indennità di servizio forestale)
ActionActionArt. 4 (Canone per l’uso di alloggi di servizio)
ActionActionArt. 5 (Disciplina del diritto di sciopero per il servizio antincendio aeroportuale)
ActionActionArt. 6 (Provvidenze per il personale del corpo forestale provinciale)
ActionActionArt. 7 (Raggruppamento di profili professionali)
ActionActionArt. 8 (Requisiti d’accesso)
ActionActionArt. 9 (Profilo professionale bibliotecario qualificato / bibliotecaria qualificata (VII))
ActionActionArt. 10 (Profilo professionale assistente tecnico scolastico / assistente tecnica scolastica(IV))
ActionActionArt. 11 (Profilo professionale esperto/esperta nelle materie tecniche (IX))
ActionActionArt. 12 (Accesso all’impiego provinciale di persone in situazione di handicap in possesso di qualificazione professionale parziale)
ActionActionArt. 13 (Microstrutture e servizi diurni per bambini e bambine)
ActionActionArt. 14 (Verifica requisiti per il personale tecnico presso le scuole)
ActionActionArt. 15 (Indennità per l’informatizzazione del libro fondiario)
ActionActionArt. 16 (Norma transitoria per il profilo professionale di aiutante tavolare)
ActionActionArt. 17 (Norma transitoria per il profilo professionale di collaboratore/trice all’integrazioni di bambini ed alunni in situazione di handicap)
ActionActionArt. 18 (Norme transitorie sull’attestato di conoscenza delle due lingue per l’accesso ai profili professionali del personale insegnante ed equiparato per la scuola dell’infanzia)
ActionActionAllegato 1
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionArticolazione dell'orario di lavoro
ActionActionTrattamento economico accessorio
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionDisposizioni del contratto di comparto 8 maggio 1997 non abrogate dal presente contratto di comparto
ActionActionNorme transitorie
ActionActionALLEGATO 1
ActionActionIndennità esistenti
ActionActionNuove indennità di istituto
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionAction(riferimento art. 1 Ccnl)
ActionAction(riferimento artt. 2 e 30 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 3 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 4 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 9 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 21 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 22 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 25 e 26 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 28 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 29 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 48 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 49 Ccnl)
ActionAction(riferimento artt. 17 e 51 Ccnl)
ActionActionArt. 14  (Interruzioni volontarie)
ActionAction(riferimento art. 52 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 53 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 54 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 55 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 58 Ccnl)
ActionAction(riferimento art. 59 Ccnl)
ActionAction(riferimento artt. 60 e 61 Ccnl)
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionRelazioni sindacali
ActionActionRapporto di lavoro
ActionActionDisposizioni economiche
ActionActionDisposizioni conclusive
ActionActionArt. 43 (Personale dirigenziale utilizzato dall'Amministrazione provinciale, da enti dipendenti dalla Provincia ovvero dalle università)
ActionActionArt. 44 (Servizio mensa)
ActionActionArt. 45 (Fondi previdenziali complementari)
ActionActionArt. 46 (Disposizioni finali)
ActionActionCriteri per la determinazione dell'indennità di funzione provinciale
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 24 febbraio 2014, n. 28
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2014, n. 61
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2014, n. 89
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 9 aprile 2014, n. 103
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 129
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 137
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 138
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 144
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 169
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 1 dicembre 2014, n. 275
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 84 del 30.03.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 97 del 04.04.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 170 del 31.05.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 272 del 20.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 292 del 25.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 314 del 27.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 05.10.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 24.10.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 07.11.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 22.11.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 419 del 21.12.2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 2 del 09.01.1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 80 del 19.03.1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 24.04.1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 187 del 07.06.1996
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 12.06.1996
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 254 del 16.07.1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 18.10.1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 343 del 18.10.1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 381 del 05.11.1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 3 del 10.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 21 del 24.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 32 del 28.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 31.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 48 del 06.02.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 06.02.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 116 del 15.03.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 29.04.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 02.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 204 del 13.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 232 del 30.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 18.06.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 349 del 16.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 359 del 18.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 360 del 18.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 507 del 30.12.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 30.12.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 31.01.1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
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