(1) Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle Province, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente articolo 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.