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In vigore al: 30/06/2015

Corte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990
Nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio

Sentenza (14 novembre) 28 novembre 1990 n. 525; Pres. Conso - Red. Baldassarre.
 
Ritenuto in fatto: 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Trento in relazione alla delibera della Giunta della predetta Provincia, adottata il 7 marzo 1990 con il numero d'ordine 2146, con la quale è stato nominato il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto. Il ricorrente chiede che questa Corte, a norma dell'art o dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, dichiari che spetta allo Stato la nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, in genere, degli amministratori di istituti e di aziende di credito che aprano uno o più sportelli fuori del territorio della Provincia.
A sostegno delle proprie richieste, il Presidente del Consiglio dei Ministri osserva che lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dopo aver riconosciuto, all'art. 5, la competenza concorrente della Regione in materia di « ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale », prevede all'art. 11 la competenza delle Province autonome, da esercitare previo parere del Ministro del tesoro, sia per l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito « a carattere locale, provinciale e regionale », sia per la nomina del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio. Quest'ultima disposizione, continua il ricorrente, ha avuto uno specifico svolgimento nelle norme di attuazione contenute negli artt. 1 e 2 d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234, per le quali, ai fini dell'art. 11 dello statuto, « sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale ». Pertanto, conclude il ricorrente, la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, avendo aperto almeno uno sportello fuori della Regione, non dovrebbe essere più inquadrata tra le aziende di credito per le quali le nomine in questione spettano alla Provincia.
2. Si è regolarmente costituita la Provincia autonoma di Trento per chiedere che il ricorso dello Stato sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.
Secondo la resistente, l'inammissibilità del ricorso risulterebbe sia dal fatto che quest'ultimo è stato notificato il 29 maggio 1990 e, pertanto, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta nomina (14 marzo 1990), sia dal fatto che è stato impugnato soltanto l'atto finale del procedimento di nomina e non, invece, la designazione del vice-presidente, operata dalla Provincia con nota del 24 ottobre 1989, che costituiva già esercizio della competenza contestata con il presente ricorso.
In ogni caso, continua la Provincia, il ricorso dovrebbe esser rigettato in quanto si baserebbe su un'erronea interpretazione delle disposizioni statutarie e di quelle di attuazione. Secondo la resistente, l'art. 11 dello statuto conterrebbe una norma univoca non abbisognevole di integrazione e di specificazione da parte delle norme di attuazione, nel senso che non farebbe alcun riferimento all'apertura di sportelli esclusivamente nel territorio della Provincia o della Regione ai fini della qualificazione del carattere, regionale o no, della Cassa di risparmio. Le norme di attuazione, sempre secondo la resistente, allorché menzionano l'art. 11 dello statuto si riferirebbero solo al comma 1 dello stesso articolo, laddove si parla delle aziende di credito a carattere regionale, e non anche al comma 3, che concerne le Casse di risparmio senza stabilire ulteriori specificazioni circa il loro carattere.
L'interpretazione sulla quale si basa il ricorso dello Stato, oltre a non avere il sostegno dei dati testuali, sarebbe, ad avviso della Provincia, priva di logica. Innanzitutto, ove si ritenessero applicabili le norme di attuazione contenute nell'art. 2 d.P.R. n. 234 del 1977 anche alle Casse di risparmio (art. 11 comma 3 dello statuto), si perverrebbe all'illogico risultato di ritenere che, mentre le nomine degli amministratori degli istituti di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale rientrerebbero nella piena competenza regionale (art. 3, lett. h, delle citate norme di attuazione), al contrario le nomine del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio non sarebbero oggetto di una competenza piena della Provincia, essendo sottoposte al parere del Ministro del tesoro. In realtà, a giudizio della resistente, la previsione di tale parere rappresenterebbe l'elemento equilibratore di una fattispecie nella quale il potere di nomina sarebbe attribuito alla Provincia senza condizionarlo all'apertura di sportelli esclusivamente all'interno del territorio regionale. In secondo luogo, ove alle norme di attuazione si conferisse il significato enunciato nel ricorso, si riconoscerebbe alle stesse un significato contrastante e paralizzante rispetto a quello delle norme statutarie, sicché, nel caso che questa Corte intenda seguirlo, essa dovrebbe sollevare dinnanzi a se stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R, n. 234 del 1977, anche in riferimento ad altre norme costituzionali, quali gli artt. 103 e 107 dello statuto e l'art. 3 Cost. Infine, la resistente osserva che non esistono nella giurisprudenza di questa Corte precedenti che abbiano pertinenza con il caso ora in esame.
3. In prossimità dell'udienza ambedue le parti in giudizio hanno presentato memorie, con le quali ribadiscono i rispettivi punti di vista. Nuovi argomenti sono stati addotti soltanto dall'Avvocatura dello Stato, la quale, in replica alle eccezioni d'inammissibilità proposte dalla Provincia, rileva: a) la nota 7 marzo 1990, da cui la resistente vorrebbe far decorrere il dies a quo per la proposizione del ricorso, conterrebbe solo un preannuncio, mentre la delibera contenente la nomina sarebbe stata integralmente comunicata con la nota 15 marzo 1990, pervenuta il 31 marzo 1990; b) la Provincia non ha impugnato la nota 12 dicembre 1989 del Ministro del tesoro, con la quale quest'ultimo precisava univocamente che la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto non può più considerarsi azienda di credito a carattere regionale, ne l'analoga nota del 9 febbraio 1990 dello stesso Ministro, riconoscendo così l'interpretazione del ricorrente.
4. All'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che, a seguire l'interpretazione della resistente, la Provincia di Trento manterrebbe la competenza sulla nomina dei vertici della Cassa di risparmio anche se questa aprisse sportelli, per ipotesi, su tutto il territorio nazionale. La medesima Avvocatura, comunque, non si è opposta alla subordinata richiesta di parte avversa di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 delle norme di attuazione.
La difesa della Provincia di Trento, premesso che il caso in esame pone problemi giuridici diversi da quelli già presi in esame da questa Corte con riferimento alle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, ha sottolineato come l'interpretazione della Presidenza del Consiglio porti a ritenere che una competenza statutaria della Provincia autonoma di Trento (nomina dei vertici della locale Cassa di risparmio) possa essere cancellata da atti amministrativi statali, giacché l'autorizzazione all'apertura di sportelli fuori del territorio regionale è di competenza di organi ministeriali o della Banca d'Italia, senza alcuna partecipazione, nemmeno a titolo consultivo, della Provincia medesima.
 
Considerato in diritto: II conflitto di attribuzione oggetto di questo giudizio è stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento 7 marzo 1990 n. 2146, con la quale è stato nominato il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.
Il ricorrente, argomentando dagli artt. 5 e 11 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), che riconoscono alla Regione la competenza concorrente sull'ordinamento degli istituti e delle aziende di credito a carattere regionale e alle Province autonome il potere di nomina del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio a carattere regionale, e riferendosi alle norme di attuazione contenute nell'art. 2 d.P.R. 16 marzo 1977 n. 234, che definiscono come aziende di credito a carattere regionale soltanto quelle « che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale », chiede che si dichiari la spettanza allo Stato della nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, in genere, degli amministratori di istituti e di aziende di credito che aprano uno o più sportelli fuori del territorio della Provincia.
Lo stesso ricorrente chiede in via consequenziale l'annullamento della delibera di nomina prima citata.
2. La Provincia autonoma di Trento ha sollevato in via preliminare una eccezione d'inammissibilità per tardività del ricorso, che tuttavia non è fondata.
La resistente argomenta tale eccezione in un duplice modo. In primo luogo essa sostiene che il ricorso, essendo stato notificato il 29 maggio 1990, sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dall'effettiva conoscenza, la quale si sarebbe prodotta con la lettera raccomandata ricevuta dal Ministro del tesoro il 14 marzo 1990, che comunicava l'avvenuta nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto ed informava che sarebbe seguita la notifica di copia autentica del provvedimento adottato. Questa argomentazione non può essere condivisa, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della decorrenza del termine di proponibilità del ricorso rileva la conoscenza dell'atto nel suo contenuto, e non già quella relativa alla mera esistenza dell'atto Stesso (v., ad esempio, sentt. nn. 66 del 1967, 51 del 1978 e 179 del 1987). Poiché la comunicazione data con la lettera del 14 marzo 1990 si limita semplicemente a informare che la nomina era avvenuta e poiché la delibera impugnata è stata notificata in copia con una nota ricevuta il 31 marzo 1990, è quest'ultima data che costituisce il dies a quo per la decorrenza del termine di proponibilità del ricorso. Pertanto, considerato che il ricorso è stato notificato il 29 maggio 1990, deve escludersi la sua tardività per l'aspetto ora esaminato.
Per la resistente il ricorso dovrebbe esser considerato tardivo anche sotto un diverso profilo. Essa, infatti, afferma che la competenza contestata era stata esercitata dalla Provincia sin dal 24 ottobre 1989, allorché questa aveva inviato al Ministero del tesoro la designazione del nuovo vicepresidente al fine di ottenere il parere previsto dall'art. 11 comma ult. dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Secondo la resistente, il Presidente del Consiglio dei Ministri, anziché attendere l'atto finale del procedimento di nomina, avrebbe dovuto impugnare la comunicazione della predetta designazione, con la quale la Provincia già rivendicava a sé il potere contestato. E, il non averlo fatto, dovrebbe indurre a considerare tardivo il ricorso.
Anche sotto il profilo da ultimo indicato, l'eccezione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento non può essere accolta. Non v'è dubbio, che, già con la designazione inviata al Ministro del tesoro per ottenere il parere, la Provincia abbia compiuto un atto di esercizio della competenza contestata e che, pertanto, già allora il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe potuto sollevare conflitto di attribuzione in relazione a quell'atto infraprocedimentale. Tuttavia, che lo Stato, in replica alla predetta nota di designazione, abbia rivendicato per sé il potere di nomina senza proporre ricorso per conflitto di attribuzione, non può produrre alcun effetto preclusivo rispetto alla successiva proposizione di un conflitto in relazione ad atti susseguenti del procedimento con i quali la Provincia abbia esercitato la medesima competenza e, in particolare, in relazione all'atto finale del procedimento di nomina. Al giudizio per conflitto di attribuzione, infatti, non è applicabile l'istituto dell'acquiescenza (per la conforme costante giurisprudenza di questa Corte, v., ad esempio, sentt. nn. 77 e 82 del 1958, 56 del 1969 e 89 del 1977).
Del resto, poiché all'atto infraprocedimentale non può riconoscersi alcun effetto impegnativo nei confronti degli atti successivi del procedimento, non si può escludere la rilevanza dell'ipotesi che la Provincia avrebbe potuto desistere dal portare a compimento il procedimento di nomina iniziato, tanto più che alla richiesta del parere sulla designazione era seguita da parte statale la rivendicazione a sé della competenza esercitata, anche questa senza alcun seguito giudiziale. Sicché il prudente atteggiamento dello Stato, che ha atteso, per l'elevazione del conflitto, l'atto finale del procedimento, non potrebbe in alcun caso essere interpretato come accettazione degli effetti collegati all'esercizio della competenza potenzialmente in contestazione.
Né avrebbe alcun valore ricordare in senso contrario il costante orientamento di questa Corte nel dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, ecc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata esercitata la competenza contestata (v., ad esempio, sentt. nn. 63 del 1965, 94 e 112 del 1972, 28 del 1979). In tali ipotesi, infatti, si deve correttamente parlare di decadenza "dall'esercizio dell'azione - azione che, a differenza delle posizioni sostanziali, è pur sempre disponibile - per il fatto che in siffatta evenienza, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si tenta, in modo surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto di cui quello impugnato è mera conseguenza e per il quale è già inutilmente spirato il termine di proponibilità del ricorso.
3. Il ricorso è fondato.
Diversamente da quanto sembra supporre il ricorrente nelle sue richieste formali, oggetto del giudizio non è la spettanza del potere di nomina di tutti gli organi di vertice delle Casse di risparmio con sede centrale nella Provincia che abbiano aperto sportelli fuori del territorio regionale, ma è, invece, la spettanza del potere di nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, avente le caratteristiche appena menzionate. Ai fini della decisione del conflitto tra Stato e Provincia autonoma di Trento, ciascuno dei quali rivendica a sé il potere relativo alla predetta nomina, occorre verificare se la competenza provinciale in ordine alla preposizione del vice-presidente delle Casse di risparmio con sede legale nel proprio territorio sia limitata soltanto alle casse aventi carattere regionale e se tale carattere venga meno ove l'istituto di credito apra uno o più sportelli fuori dei confini regionali.
In relazione al primo punto, si può convenire con la resistente che le disposizioni statutarie invocate, considerate nel loro mero tenore letterale, non escludono la possibilità di riferire il potere di nomina contestato a tutte le Casse di risparmio aventi la sede legale nel territorio provinciale, abbiano o meno carattere regionale. L'art. 11 comma ult. dello statuto, infatti, dice semplicemente che « la Provincia nomina il presidente e il vice-presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministro del tesoro », senza specificare che la Cassa debba avere carattere regionale. E anche. l'art. 5 dello stesso statuto non è decisivo ai fini della delimitazione dell'anzidetto potere di nomina, poiché, nell'attribuire la potestà legislativa concorrente in materia di credito alla Regione, usa una dizione che lascia il dubbio se il carattere regionale si riferisca soltanto alle aziende di credito o si estenda anche alle Casse di risparmio e alle Casse rurali, oltreché agli enti di credito fondiario e di credito agrario (v. art. 5 n. 3: « ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale »).
D'altra parte, se dal tenore letterale delle disposizioni si passa a considerare l'ordine sistematico nel quale esse sono collocate, si traggono elementi che indurrebbero a delimitare il potere provinciale di nomina del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio soltanto alle casse aventi carattere regionale. Infatti, il comma ult. dell'art. 11 è collocato all'interno di un articolo nel quale sono ripartite le competenze tra lo Stato e la Provincia, in modo che a quest'ultima sono riconosciuti poteri (in ordine all'apertura e al trasferimento di sportelli) concernenti soltanto le « aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale », previo parere, come nel caso delle nomine di cui al comma ult., del Ministro del tesoro, mentre allo Stato sono attribuiti poteri afferenti alle « altre aziende di credito » che intendano aprire o trasferire sportelli all'interno del territorio provinciale, sentito il parere della stessa Provincia interessata. In altri termini, anche al caso in questione sembra applicarsi la ratio che presiede alla ripartizione di competenze stabilita in materia di istituti di credito per altre autonomie speciali, in base alla quale, mentre la competenza dell'ente autonomo si esercita nella pienezza della sua consistenza costituzionale soltanto nei confronti degli istituti creditizi aventi carattere regionale, al contrario, rispetto agli altri istituti, le competenze si esprimono in atti di collaborazione (essenzialmente in pareri) rispetto all'esercizio di attribuzioni che spettano allo Stato in quanto in esse domina l'interesse nazionale (v. sent. n. 1141 del 1988).
A risolvere in quest'ultimo senso il dubbio interpretativo concorrono in modo decisivo le norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234. L'art. 1 comma 1 di quest'ultimo decreto, nel trasferire alla Regione Trentino-Alto Adige le attribuzioni in materia di ordinamento degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale, ritaglia all'interno di queste ultime le competenze nominate nell'art. 11 dello statuto per confermare la spettanza alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò significa che, per tale norma di attuazione, il potere di nominare il presidente e il vice-presidente delle Casse di risparmio (art. 11, comma 3) deve ritenersi attribuito alle Province autonome limitatamente agli istituti di credito aventi carattere regionale.
E, poiché l'art. 2 comma 1 dello stesso d.P.R. n. 234 del 1977 precisa che « ai fini del precedente art. 1 e dell'art. 11 » dello statuto « sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale », deve concludersi che il potere di nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, concernendo un istituto di credito che, successivamente all'entrata in vigore delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 234 del 1977, ha aperto sportelli bancari fuori del territorio regionale, spetta allo Stato, e non già alla Provincia autonoma di Trento. Conseguentemente a ciò, va annullata la delibera n. 2146 del 7 marzo 1990, con la quale la Giunta della Provincia autonoma di Trento ha illegittimamente provveduto a nominare il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.
4. Né contro tale conclusione può valere l'argomento, addotto dalla resistente, per il quale non dovrebbe riconoscersi alcuna rilevanza alle norme di attuazione ai fini dell'interpretazione dell'art. 11 comma ult. dello statuto, dal momento che quest'ultima disposizione, nel tacere ogni specificazione sul carattere delle Casse di risparmio il cui vice-presidente dev'esser nominato dalla Provincia, dimostrerebbe di non aver bisogno di alcuna norma di attuazione, essendo chiaro, in mancanza di qualsiasi delimitazione posta dallo Statuto, che quel potere di nomina dovrebbe estendersi a tutte le Casse di risparmio aventi sede legale nella Provincia a prescindere dall'ubicazione degli sportelli delle Casse medesime.
Tale assunto non può essere condiviso, poiché questa Corte ha già affermato in via generale che « la mancanza di qualsiasi limitazione espressa nella disposizione statutaria (...) non può certo avere il significato dell'illimitatezza della relativa attribuzione, essendo qualsiasi competenza regionale intrinsecamente limitata all'interesse della Regione considerata» (sent. n. 1141 del 1988). E, con specifico riferimento a un'ipotesi di nomina di amministratori di una Cassa di risparmio avente sede legale nel Friuli-Venezia Giulia e sportelli fuori del territorio della medesima Regione, la stessa Corte ha ulteriormente chiarito che « in mancanza di precisazione o specificazioni (...) l'estensione della presenza e dell'attività fuori del territorio regionale provoca per le Casse di risparmio (...) il venir meno di una condizione essenziale per l'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione » (sent. n. 1147 del 1988).
In altri termini, poiché in ambedue le decisioni citate la Corte ha inequivocabilmente affermato che in via di principio i poteri delle Regioni o delle Province autonome sono naturalmente delimitati dai confini dell'interesse regionale o provinciale sotteso alle competenze legislative e amministrative delle stesse e poiché, sotto il profilo spaziale, quei confini coincidono, in via di principio, con i limiti del rispettivo territorio, la mancanza nelle norme statutarie (o in quelle di attuazione) di qualsiasi precisazione circa l'ambito di estensione dell'attività degli enti sottoposti alle proprie competenze deve essere interpretata attraverso « una lettura rigorosa » (v. sent. n. 1147 del 1988), vale a dire nel senso restrittivo di circoscrivere i poteri di nomina dell'ente regionale (o provinciale) agli istituti di credito che limitano la propria attività di erogazione dei servizi bancari all'interno del territorio dell'ente autonomo titolare di quei poteri.
Questa posizione di principio esclude, pertanto, la validità delle premesse da cui muove la resistente, sicché, di fronte all'impossibilità di interpretare l'asserito silenzio dello statuto in senso estensivo, viene meno l'ipotesi che debbano considerarsi irrilevanti, ai fini dell'interpretazione dell'art. 11 comma ult. dello statuto, le norme di attuazione che circoscrivono l'ambito di attività delle Casse di risparmio indicate nello stesso art. 11 a quello coincidente con il territorio proprio della Regione Trentino-Altro Adige. Tanto più ciò vale se si considera che un'ipotetica interpretazione estensiva, come quella auspicata dalla resistente in questo giudizio, potrebbe portare all'irragionevole conseguenza che si riconosca a ciascuna delle Province autonome (o a singole Regioni) poteri relativi alla disciplina o all'ordinamento di Casse di risparmio che, pur avendo la sede legale nella Provincia (o nella Regione) interessata, abbiano fuori del territorio regionale la maggioranza dei propri sportelli e, quindi, svolgano la loro attività principale in altre Regioni.
Né, contrariamente a quanto suppone la Provincia resistente, è possibile trarre argomenti dall'art. 3 lett. h), del d.P.R. n. 234 del 1977, al fine di escludere che i citati artt. 1 e 2 del medesimo decreto si riferiscano al potere provinciale di nomina previsto dall'art. 11 comma ult. dello statuto.
La resistente suppone che la statuizione contenuta nell'art. 3, lett. h), per la quale la Regione nomina gli amministratori e i sindaci degli istituti di credito a carattere regionale in mancanza di qualsiasi parere ministeriale, ove sia confrontata con l'art. 11 comma ult. dello statuto (il quale, come è noto, prevede che la Provincia nomina il presidente e il vice-presidente delle Casse di risparmio sentito il Ministro del tesoro), dimostrerebbe che solo nel primo caso si avrebbe a che fare con istituti di credito operanti nell'ambito regionale, mentre nel secondo caso, come sarebbe attestato dalla previsione del parere ministeriale, non si sarebbe in presenza di enti di credito a carattere regionale, potendo le Casse di risparmio operare anche al di fuori dei confini regionali.
In realtà, a parte la considerazione che tale ipotesi interpretativa si porrebbe in contrasto con una consolidata tendenza storica per la quale le Casse di risparmio svolgono sempre di più attività indifferenziate rispetto agli altri istituti di credito, la rilevata diversità di disciplina ha altre motivazioni. A ben vedere, infatti, il parere ministeriale è previsto in relazione a tutte le competenze attribuite alla Provincia in materia di credito, vale a dire tanto in riferimento a poteri, come quello considerato dalla resistente, corrispondenti a poteri regionali per i quali quel parere non è richiesto, quanto in riferimento a competenze relative ad attività, come quelle regolate dall'art. 11 comma 1 dello statuto (autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli), proprie di istituti di credito a carattere locale o regionale. Ora, a parte che l'ultima delle ipotesi indicate, di per se stessa, si pone in contraddizione con l'interpretazione data dalla resistente, dal momento che prevede il parere ministeriale in relazione a una competenza provinciale avente ad oggetto istituti di credito a carattere regionale, il complesso delle norme vigenti sui poteri regionali e provinciali in materia di credito dimostra che il parere del Ministro del tesoro è previsto come contrappeso all'esercizio di competenze di un ente, quale la Provincia, che ha sporadiche attribuzioni in materia di credito, mentre non è richiesto in relazione a competenze, anche dello stesso tipo, imputate alla Regione, godendo questa, in base agli artt. 5 n. 3 e 16 comma 1 dello Statuto, di più organiche attribuzioni in materia di ordinamento degli istituti di credito a carattere regionale, tali da consentire una più ampia visione dei problemi ordinamentali del credito, fra i quali si collocano i poteri di nomina degli amministratori, così da non esigere contrappesi come il ricordato parere del Ministro del tesoro.
Del resto, proprio dall'art. 3 lett. h) d.P.R, n. 234 del 1977 si può dedurre un argomento testuale esattamente contrario all'ipotesi interpretativa proposta dalla resistente. Infatti, nel riconoscere alla Regione Trentino-Alto Adige il potere di nomina degli amministratore degli istituti di credito a carattere regionale, l'articolo citato precisa « all'infuori dei casi di cui all'art. 11 » dello statuto, cioè all'infuori delle ipotesi, previste dall'art. 11 comma ult. relative alla nomina del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio ad opera della Provincia: e tale precisazione non avrebbe ragione di essere se non si trattasse, in ambedue i casi, di istituti di credito dello stesso tipo, vale a dire istituti a carattere regionale.
5. Per le ragioni dette nei due punti precedenti, non può sussistere alcun dubbio circa l'esclusione di un possibile contrasto fra l'art. 2 comma 1 delle norme di attuazione contenute nel d.P.R, n. 234 del 1977 e l'art. 11 comma ult. dello statuto. Viene meno, così, un requisito essenziale affinchè questa Corte possa sollevare di fronte a se stessa la relativa questione di legittimità costituzionale, prospettata in via subordinata dalla Provincia resistente.
Questa Corte, tuttavia, non si può esimere dall'osservare, in conclusione, che pressante è ormai l'esigenza di un riesame sistematico dei poteri regionali (e provinciali) in materia di credito sia al fine di rendere coerente il complesso corpo normativo esistente nel settore, sia, con specifico riferimento alle autonomie differenziate, al fine di eliminare le profonde e spesso ingiustificate disparità di disciplina tra Regione e Regione. Siffatto riesame si palesa tanto più urgente alla luce delle attuali vicende evolutive del sistema bancario italiano, caratterizzate da un generale ampliamento dei mercati creditizi, il quale è legato, in particolare, all'inserimento degli istituti di credito italiani nella più ampia cornice della Comunità economica europea.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato nominare il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, conseguentemente, annulla la delibera della Giunta della Provinca autonoma di Trento n. 2146 del 7 marzo 1990.
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ActionActionj) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
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ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 85 del 26.02.1990
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 139 del 26.03.1990
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 04.05.1990
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 343 del 20.07.1990
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 381 del 31.07.1990
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 545 del 19.12.1990
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 577 del 20.12.1990
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 20.07.1990
ActionAction1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 14.02.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 12.04.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 229 del 21.04.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 242 del 28.04.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 324 del 06.06.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 338 del 15.06.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 399 del 13.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 452 del 27.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 459 del 27.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 585 del 29.12.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 372 del 06.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 11.07.1989
ActionAction1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 43 del 16.02.1982
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 144 del 27.07.1982
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 162 del 22.10.1982
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 197 del 24.11.1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
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ActionAction1990
ActionAction26/02/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 85 del 26.02.1990
ActionAction26/03/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 139 del 26.03.1990
ActionAction04/05/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 04.05.1990
ActionAction20/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 343 del 20.07.1990
ActionAction20/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 20.07.1990
ActionAction31/07/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 381 del 31.07.1990
ActionAction28/11/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990
ActionAction19/12/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 545 del 19.12.1990
ActionAction20/12/1990 - Corte costituzionale - Sentenza N. 577 del 20.12.1990
ActionAction25/06/1990 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1990, n. 3758
ActionAction22/08/1990 - deliberazione della Giunta provinciale 22 agosto 1990, n. 4954
ActionAction03/12/1990 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
ActionAction19/02/1990 - Deliberazione della giunta provinciale 19 febbraio 1990, n. 866
ActionAction28/09/1990 - Decreto legislativo 28 settembre 1990 n. 284
ActionAction10/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 gennaio 1990, n. 1
ActionAction24/04/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 aprile 1990, n. 10
ActionAction15/05/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 maggio 1990, n. 11
ActionAction07/06/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 giugno 1990, n. 12
ActionAction12/12/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 dicembre 1990, n. 1269/LH/III
ActionAction19/06/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 1990, n. 13
ActionAction06/07/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1990, n. 14
ActionAction13/07/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 luglio 1990, n. 15
ActionAction01/02/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1
ActionAction13/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 16
ActionAction13/08/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionAction13/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 18
ActionAction24/08/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
ActionAction12/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1990, n. 2
ActionAction28/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 agosto 1990, n. 20
ActionAction31/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1990, n. 21
ActionAction31/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1990, n. 22
ActionAction04/09/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 settembre 1990, n. 23
ActionAction04/09/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
ActionAction02/10/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 ottobre 1990, n. 26
ActionAction09/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1990, n. 28
ActionAction09/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1990, n. 29
ActionAction22/01/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1990, n. 3
ActionAction26/11/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1990, n. 30
ActionAction10/12/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1990, n. 31
ActionAction11/12/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1990, n. 32
ActionAction13/12/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
ActionAction14/12/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
ActionAction20/12/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
ActionAction06/02/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 febbraio 1990, n. 4
ActionAction09/02/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5
ActionAction09/03/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 marzo 1990, n. 7
ActionAction16/03/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1990, n. 8
ActionAction03/04/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 aprile 1990, n. 9
ActionAction04/07/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III
ActionAction15/01/1990 - Legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 1
ActionAction08/05/1990 - Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10 
ActionAction08/05/1990 - Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 11
ActionAction11/05/1990 - Legge provinciale 11 maggio 1990, n. 12
ActionAction04/07/1990 - Legge provinciale 4 luglio 1990, n. 13
ActionAction04/07/1990 - Legge provinciale 4 luglio 1990, n. 14
ActionAction07/08/1990 - Legge provinciale 7 agosto 1990, n. 15
ActionAction07/08/1990 - Legge provinciale 7 agosto 1990, n. 16
ActionAction07/08/1990 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
ActionAction09/08/1990 - Legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18
ActionAction16/10/1990 - Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 —
ActionAction15/01/1990 - Legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 2
ActionAction19/10/1990 - Legge provinciale 19 ottobre 1990, n. 20
ActionAction14/12/1990 - Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21
ActionAction27/02/1990 - Legge provinciale 27 febbraio 1990, n. 3
ActionAction27/02/1990 - Legge provinciale 27 febbraio 1990, n. 4
ActionAction08/03/1990 - Legge provinciale 8 marzo 1990 n. 5
ActionAction13/03/1990 - Legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6
ActionAction04/04/1990 - Legge provinciale 4 aprile 1990, n. 7
ActionAction11/04/1990 - Legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8
ActionAction04/05/1990 - LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction05/04/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 102 del 05.04.1984
ActionAction04/05/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 04.05.1984
ActionAction25/07/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 219 del 25.07.1984
ActionAction30/07/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 231 del 30.07.1984
ActionAction05/11/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 05.11.1984
ActionAction19/12/1984 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 297 del 19.12.1984
ActionAction05/01/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1984, n. 1
ActionAction19/04/1984 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 aprile 1984, n. 10
ActionAction24/05/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 maggio 1984, n. 11
ActionAction13/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1984, n. 12
ActionAction13/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1984, n. 13
ActionAction14/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1984, n. 14
ActionAction14/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1984, n. 15
ActionAction25/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1984, n. 16
ActionAction11/07/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17
ActionAction11/07/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 18
ActionAction02/08/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 agosto 1984, n. 19
ActionAction16/01/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 gennaio 1984, n. 2
ActionAction20/08/1984 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 agosto 1984, n. 20
ActionAction27/09/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 settembre 1984, n. 21
ActionAction10/10/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1984, n. 22
ActionAction10/10/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1984, n. 23
ActionAction19/11/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 novembre 1984, n. 24
ActionAction27/11/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 novembre 1984, n. 25
ActionAction19/12/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1984, n. 26
ActionAction30/01/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1984, n. 3
ActionAction15/02/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1984, n. 4
ActionAction12/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 marzo 1984, n. 5
ActionAction14/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 marzo 1984, n. 6
ActionAction15/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1984, n. 7
ActionAction26/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1984, n. 8
ActionAction13/04/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1984, n. 9
ActionAction10/04/1984 - Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 217
ActionAction06/04/1984 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 
ActionAction05/01/1984 - LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1984, n. 1
ActionAction17/08/1984 - Legge provinciale 17 agosto 1984, n. 10
ActionAction31/08/1984 - Legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11
ActionAction22/10/1984 - Legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 12
ActionAction22/10/1984 - Legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 13
ActionAction24/10/1984 - Legge provinciale 24 ottobre 1984, n. 14
ActionAction14/11/1984 - LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1984, n. 15
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ActionAction20/11/1984 - Legge provinciale 20 novembre 1984, n. 17
ActionAction22/11/1984 - Legge provinciale 22 novembre 1984, n. 18
ActionAction12/12/1984 - Legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19
ActionAction20/01/1984 - LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2
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ActionAction26/06/1984 - Legge provinciale 26 giugno 1984, n. 4
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ActionAction07/08/1984 - Legge provinciale 7 agosto 1984, n. 6
ActionAction07/08/1984 - Legge provinciale 7 agosto 1984, n. 7
ActionAction17/08/1984 - Legge provinciale 17 agosto 1984, n. 8
ActionAction17/08/1984 - LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
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ActionAction14/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
ActionAction05/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1976, n. 1
ActionAction24/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11
ActionAction27/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1976, n. 13
ActionAction11/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14
ActionAction15/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1976, n. 15
ActionAction16/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1976, n. 16
ActionAction24/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18
ActionAction25/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19
ActionAction12/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1976, n. 2
ActionAction31/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21
ActionAction09/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1976, n. 22
ActionAction12/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 aprile 1976, n. 23
ActionAction20/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1976, n. 24
ActionAction29/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1976, n. 25
ActionAction07/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
ActionAction11/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 maggio 1976, n. 29
ActionAction13/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 1976, n. 30
ActionAction28/05/1976 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 —
ActionAction23/06/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1976, n. 33
ActionAction06/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1976, n. 34
ActionAction08/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1976, n. 35
ActionAction20/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1976, n. 36
ActionAction23/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1976, n. 37
ActionAction19/01/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4
ActionAction09/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 40
ActionAction10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43
ActionAction10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 44
ActionAction10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 45
ActionAction23/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1976, n. 46
ActionAction31/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1976, n. 47
ActionAction06/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n. 48
ActionAction21/09/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
ActionAction22/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1976, n. 5
ActionAction21/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1976, n. 50
ActionAction24/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1976, n. 51
ActionAction28/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53
ActionAction26/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1976, n. 54
ActionAction28/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1976, n. 55
ActionAction24/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1976, n. 56
ActionAction25/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57
ActionAction03/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1976, n. 58
ActionAction13/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1976, n. 59
ActionAction27/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6
ActionAction28/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1976, n. 62
ActionAction31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 63
ActionAction31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64
ActionAction29/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7
ActionAction10/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8
ActionAction12/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1976, n. 9
ActionAction26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 1
ActionAction06/05/1976 - Legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10
ActionAction17/05/1976 - Legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11
ActionAction20/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
ActionAction20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 13
ActionAction20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 14
ActionAction24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15
ActionAction20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 16
ActionAction24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17 
ActionAction26/05/1976 - Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
ActionAction28/05/1976 - Legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19
ActionAction07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2
ActionAction24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 20
ActionAction28/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionAction01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
ActionAction24/06/1976 - Legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
ActionAction07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
ActionAction25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionAction03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
ActionAction31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
ActionAction16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
ActionAction11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
ActionAction14/01/1976 - Legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
ActionAction20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
ActionAction07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
ActionAction12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
ActionAction17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
ActionAction26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
ActionAction28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
ActionAction17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionAction17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionAction25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
ActionAction28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
ActionAction28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39
ActionAction16/01/1976 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4
ActionAction04/09/1976 - Legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40
ActionAction06/09/1976 - Legge provinciale 6 settembre 1976 , n. 41
ActionAction10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
ActionAction08/11/1976 - Legge provinciale 8 novembre 1976, n. 43
ActionAction10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44
ActionAction10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45 
ActionAction10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
ActionAction25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
ActionAction10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
ActionAction06/12/1976 - Legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49
ActionAction16/01/1976 - Legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 5
ActionAction13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
ActionAction18/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. 51 —
ActionAction10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52
ActionAction10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
ActionAction31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
ActionAction29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
ActionAction31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
ActionAction30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
ActionAction19/01/1976 - Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 
ActionAction09/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
ActionAction29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61 
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
ActionAction12/02/1976 - Legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7
ActionAction17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 8
ActionAction17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 9
ActionAction1975
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction17/04/1972 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 1972, n. 12
ActionAction25/10/1972 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1972, n. 29
ActionAction31/08/1972 - Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
ActionAction11/03/1972 - Legge 11 marzo 1972, n. 118 
ActionAction11/01/1972 - Legge provinciale 11 gennaio 1972, n. 1
ActionAction16/06/1972 - Legge provinciale 16 giugno 1972, n. 10
ActionAction26/06/1972 - Legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11
ActionAction28/06/1972 - Legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12
ActionAction28/06/1972 - Legge provinciale 28 giugno 1972 , n. 13
ActionAction11/07/1972 - Legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14
ActionAction20/08/1972 - Legge provinciale20 agosto 1972, n. 15 
ActionAction10/08/1972 - Legge provinciale 10 agosto 1972, n. 16
ActionAction16/08/1972 - Legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17
ActionAction30/08/1972 - Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 
ActionAction20/04/1972 - Legge provinciale 20 aprile 1972, n. 19
ActionAction24/01/1972 - Legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 2
ActionAction14/06/1972 - Legge provinciale 14 giugno 1972, n. 20
ActionAction26/08/1972 - Legge provinciale 26 agosto 1972, n. 21
ActionAction29/08/1972 - Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 22
ActionAction27/08/1972 - Legge provinciale 27 agosto 1972, n. 23
ActionAction29/08/1972 - Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
ActionAction06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25
ActionAction06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 26
ActionAction06/09/1972 - Legge provinciale 6 settembre 1972, n. 27
ActionAction29/08/1972 - LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28
ActionAction08/07/1972 - Legge provinciale 8 luglio 1972, n. 29
ActionAction24/01/1972 - Legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3
ActionAction01/11/1972 - Legge provinciale 1 novembre 1972, n. 30
ActionAction30/09/1972 - Legge provinciale 30 settembre 1972, n. 31
ActionAction03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32
ActionAction03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 33
ActionAction03/12/1972 - Legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 34
ActionAction06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 35
ActionAction06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36
ActionAction06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37
ActionAction06/12/1972 - Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 38
ActionAction22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 39
ActionAction21/02/1972 - LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
ActionAction30/12/1972 - Legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 40
ActionAction22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 41
ActionAction28/12/1972 - Legge provinciale 28 dicembre 1972, n. 42
ActionAction22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 43
ActionAction18/12/1972 - Legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 44
ActionAction18/12/1972 - Legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 45
ActionAction22/12/1972 - Legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 46
ActionAction23/12/1972 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47
ActionAction18/03/1972 - Legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5
ActionAction08/04/1972 - Legge provinciale 8 aprile 1972, n. 6
ActionAction22/03/1972 - Legge provinciale 22 marzo 1972, n. 7
ActionAction22/03/1972 - Legge provinciale 22 marzo 1972, n. 8
ActionAction29/04/1972 - Legge provinciale 29 aprile 1972, n. 9
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