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Normativa provinciale
Tutela del paesaggio e dell' ambiente
Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
CAPO VIII FUNZIONI DI VIGILANZA
Art. 66 (Compiti di vigilanza della Ripartizione provinciale Foreste)
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
1)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.
Art. 66 (Compiti di vigilanza della Ripartizione provinciale Foreste)
(1)
Alla Ripartizione provinciale Foreste spettano i compiti di vigilanza nei seguenti settori:
stoccaggio e spargimento di fertilizzanti ai sensi dell'articolo 44 della legge provinciale;
scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali e sul suolo nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
smaltimento delle acque reflue degli autocaravan, ai sensi dell'articolo 36 della legge provinciale, al di fuori dei centri abitati;
disposizioni relative alla tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree di pertinenza ai sensi dell'articolo 48 della legge provinciale;
disposizioni relative allo svaso dei bacini artificiali ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale;
vincoli e divieti imposti con il piano di tutela delle acque nei settori di cui alle lettere precedenti;
verifica dell'osservanza delle disposizioni concernenti le comunicazioni di cui sia destinataria.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
a) Accordo 11 dicembre 2007
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
b) Accordo 14 aprile 2008
c) Accordo15 settembre 2008
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
d) Accordo5 maggio 2009
e) Accordo 11 dicembre 2007
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
i) Accordo 22 dicembre 1998
j) Accordo 1° agosto 2000
(siglato il 1° agosto 2000; approvato con delibera della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 2912)
Dichiarazione preliminare
Principi generali
Assistenza primaria
Art. 18 (Rapporto ottimale)
Art. 19 (Copertura delle zone carenti di assistenza pediatrica)
Art. 20 (Instaurazione del rapporto convenzionale)
Art. 21 (Requisiti di apertura degli studi medici)
Art. 22 (Sostituzioni)
Art. 23 (Incarichi provvisori)
Art. 24 (Massimale di scelte e sue limitazioni)
Art. 25 (Scelta del pediatra)
Art. 26 (Revoca e ricusazione della scelte)
Art. 27 (Revoche di ufficio)
Art. 28 (Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici)
Art. 29 (Elenchi nominativi e variazioni mensili)
Art. 30 (Compiti del pediatra con compenso a quota fissa)
Art. 31 (Compiti del pediatra con compenso a quota variabile)
Art. 32 (Visite ambulatoriali e domiciliari)
Art. 33 (Consulto con lo specialista)
Art. 34 (Accesso del pediatra di libera scelta presso gli ambienti di ricovero)
Art. 35 (Prescrizione farmaceutica e modulario)
Art. 36 (Richiesta di indagini specialistiche - Proposte di ricovero o di cure termali)
Art. 37 (Rapporti tra il medico convenzionato, la dirigenza sanitaria dell'Azienda ed il coordinatore del distretto)
Art. 38 (Interventi socio - assistenziali)
Art. 39 (Collegamento con i servizi di continuità assistenziale)
Art. 40 (Visite occasionali)
Art. 41 (Libera professione)
Art. 42 (Trattamento economico)
Art. 43 (Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia)
Art. 44 (Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili)
Art. 45 (Continuità assistenziale)
CAPO III
Allegato A
Prestazioni aggiuntive
Procedure tecniche per l'applicazione del rapporto ottimale
Allegato D
Assistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili
Regolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria
Allegato G
(articolo 31, lettera g)
Allegato I
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
e) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico