(1) Dopo l’articolo 86 del decreto del Presidente della Provincia 27 giugno 2006, n. 28, è inserito il seguente articolo 86/bis:
“Art. 86/bis (Requisiti tecnici per gli itinerari ciclopedonali)
1. Per gli itinerari ciclopedonali di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 50, che per particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche non consentano il pieno rispetto delle norme per la realizzazione delle piste ciclabili, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse. In ogni caso vanno osservati i seguenti requisiti tecnici:
- larghezza sede ciclabile a due corsie in presenza di ostacoli fissi : >2,00 m + 2 x 0,25 m (anche in presenza di oggettive difficoltà);
- larghezza sede ciclabile a due corsie senza ostacoli fissi: >2,00 m (anche in presenza di oggettive difficoltà);
- larghezza sede pedo-ciclabile: 2,50 m, in presenza di oggettive difficoltà: 2,00 m;
- pendenza longitudinale massima: 14% per sedi ciclabili con larghezza minima di 2,5 m anziché di 2,00 m e lunghezza massima del tratto non superiore ad un chilometro. Lunghezze superiori potranno essere adottate previa deroga approvata con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici della Provincia ai sensi dell’articolo 3;
- pavimentazioni in misto cementato sono utilizzabili, previa adeguata analisi del rischio;
- al fine dello sfruttamento della rete viabile a basso traffico, in considerazione del ridotto numero di ciclisti è possibile ammettere il traffico promiscuo su tali tratti stradali.
2. In presenza delle sopraelencate misure minime, dovrà essere adottata un’adeguata segnaletica."
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.