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In vigore al: 21/11/2014

j) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 381)
Linee guida per la predisposizione del masterplan per la realizzazione della rete d'accesso in fibra ottica nei comuni dell'Alto Adige

1)
Pubblicato nel B.U. 30 ottobre 2012, n. 44.

Art. 1 (Finalità)

(1) La legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, prevede che ogni comune dell’Alto Adige provveda all’elaborazione di un piano di sviluppo della rete a banda larga. A tal fine la Provincia ha predisposto le seguenti linee guida, nelle quali sono indicate le finalità del piano generale, di seguito denominato masterplan, e specificati tutti i dati necessari per la futura programmazione della rete d’accesso in fibra ottica.

Art. 2 (Rilievo delle strutture)

(1) Per progettare la rete d’accesso in fibra ottica, occorre innanzitutto rilevare le utenze presenti sul territorio, suddividendole per tipologia, in modo da definire in maniera dettagliata quali sono le necessità di connessione.

(2) Le utenze da collegare possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:

  1. strutture pubbliche (municipio, distretto sanitario, scuole, asili, uffici pubblici, sedi dei vigili del fuoco, sedi della protezione civile, biblioteche, ecc.);
  2. zone produttive;
  3. esercizi pubblici (alberghi, ecc.);
  4. aziende (artigiani, uffici, studi di progettazione, ecc.);
  5. abitazioni private;
  6. strutture di telecomunicazione (centrali telefoniche, tralicci, ecc.).

(3) Nel rilevare le utenze che dovranno essere collegate tramite una rete in fibra ottica va indicato anche lo stato attuale delle connessioni a banda larga.

(4) La localizzazione delle singole utenze deve essere riportata su una planimetria georeferenziata e i dati devono essere resi disponibili per l’inserimento in un sistema GIS.

Art. 3 (Architettura della rete d’accesso)

(1) Per disegnare l’architettura di rete devono essere definiti innanzitutto i nodi di distribuzione (PoP), a partire dai quali verranno realizzati i collegamenti fisici con ogni singolo utente.

(2) Nei nodi vengono installate le apparecchiature necessarie per la gestione ed il funzionamento della rete; pertanto, per definirli bisogna tenere conto di quanto segue:

  1. la dimensione richiesta per i PoP principali varia da un minimo di 15 m² ad un massimo di 30 m²; i PoP principali concentrano tutti i flussi dati provenienti direttamente dai singoli utenti ed anche dagli eventuali PoP secondari dislocati sul territorio comunale;
  2. la dimensione dei PoP secondari, che sono sostanzialmente degli armadi e hanno bisogno di uno spazio abbastanza ridotto, può essere indicativamente pari a 80 cm (larghezza) x 60 cm (profondità) x 200 cm (altezza). Essi possono essere utilizzati, ad esempio, per la gestione delle utenze di una frazione del comune. Nei PoP secondari devono essere utilizzati, di regola, solo ripartitori passivi, ovvero apparecchiature che non hanno bisogno di alimentazione elettrica;
  3. le apparecchiature che vengono installate nei PoP primari producono molto calore e pertanto il locale che le accoglie deve poter essere climatizzato;
  4. le apparecchiature devono poter funzionare anche nel caso di un black-out, per cui nel locale deve esserci spazio a sufficienza per poter installare dei gruppi di continuità (ad es. batterie tampone);
  5. il locale deve essere accessibile direttamente dall’esterno in modo da garantire la possibilità di intervento 24 ore su 24, indipendentemente dagli orari di apertura dell’edificio in cui è dislocato;
  6. nel caso in cui gli operatori telefonici richiedano l’autorizzazione per installare apparati attivi, è necessario riservare un eventuale spazio a tal fine all’interno del PoP o in un locale adiacente.

(3) Per la scelta del PoP è da preferire un locale esistente (di proprietà pubblica), che si trovi in una posizione centrale rispetto alle utenze da servire. In mancanza di un locale con le caratteristiche descritte, si rende necessario individuare una posizione idonea in cui realizzare una nuova struttura.

(4) Una volta definita la posizione del PoP, bisogna progettare i collegamenti che si diramano dal PoP stesso e che raggiungono ogni singolo utente. Tali collegamenti sono costituiti da uno o più cavi che partono dal nodo di distribuzione e si diramano sul territorio passando in prossimità degli utenti da servire.

(5) Vicino ad ogni singolo utente può essere predisposto un apposito pozzetto nel quale questo cavo viene sezionato; da qui, con un cavo specifico, si realizza il collegamento dell’utente finale.

(6) In pratica la rete d’accesso deve essere progettata con una tipologia cosiddetta ad albero, realizzando così una configurazione punto – punto (P2P).

(7) Sulla base delle informazioni raccolte e tenendo conto delle scelte progettuali fatte, si può definire il numero di fibre da posare per realizzare la rete, tenendo presenti i seguenti aspetti:

  1. per realizzare un collegamento fisico tra il PoP e l’utente finale è necessario disporre di una fibra per ogni singolo collegamento;
  2. nel dimensionare il cavo si deve considerare lo sviluppo territoriale del comune e prevedere la necessaria ridondanza di fibre. Indicativamente il cavo può essere dimensionato aumentando il numero di fibre di una quantità variabile dal 30% al 40% rispetto al numero delle utenze esistenti.

(8) La definizione del numero di fibre necessarie a garantire i collegamenti di tutti gli utenti permette quindi di scegliere la capacità del cavo di dorsale (48, 96, 144, 192 oppure 288 fibre) e di conseguenza il tipo di infrastruttura che lo deve accogliere.

(9) La tubazione principale che si dirama dal nodo di rete può essere realizzata posando un tritubo (oppure tre monotubi) costituito da tubi di diametro pari a 50 mm.

 

 

immagine

 

Schema di collegamento tra la dorsale principale e i singoli utenti

 

(10) I pozzetti nei quali viene sezionato il cavo dal quale poi si realizza il collegamento ad ogni singolo utente devono avere una dimensione di 80 x 125 cm. Da ogni pozzetto può diramarsi un massimo di 10 microtubi (diametro interno 10 mm e diametro esterno 12 mm se utilizzati per sottotubare una tubazione esistente, oppure diametro esterno 14 mm se interrati direttamente), ognuno dei quali va direttamente all’utente finale, oppure confluisce in un pozzetto di dimensioni minori (40 x 70 cm), dal quale a sua volta è possibile collegare più utenze.

(11) Queste indicazioni sono di carattere generale e consentono un dimensionamento di massima della rete. Fermo restando il rispetto di tutti i criteri di base forniti sinora, nulla vieta di utilizzare sistemi di collegamento diversi.

(12) Al fine di garantire il necessario collegamento anche alle case isolate, che spesso si trovano a grande distanza dai centri abitati e per le quali la realizzazione del collegamento in fibra ottica verrà inevitabilmente posticipata nel tempo, va attentamente valutata la possibilità di ricorrere a tecnologie wireless, che garantiscano comunque in tempi brevi l’accesso al web in banda larga.

Art. 4 (Rilievo delle infrastrutture esistenti)

(1) Un passo fondamentale nella redazione del masterplan è il rilievo delle reti di infrastrutture presenti sul territorio che sono in grado di accogliere un cavo in fibra ottica.

(2) I cavi utilizzati per la realizzazione delle reti sono dielettrici e quindi i cavidotti nei quali sono già posati i cavi elettrici possono essere utilizzati per l’ulteriore posa di cavi in fibra ottica. I dati da rilevare per poter considerare l’utilizzo di una tubazione esistente sono i seguenti:

  1. dimensione del tubo di protezione;
  2. posizione planimetrica della tubazione;
  3. tubazione utilizzata oppure vuota;
  4. qualora vi sia già un altro cavo, bisogna evidenziare la tipologia del cavo (elettrica, fibra ottica, cavo in rame per telecomunicazioni, ecc.);
  5. proprietario dell’infrastruttura.

(3) Per la posa della fibra ottica si possono utilizzare i cavidotti (tubi di protezione) in cui sono già presenti cavi di tipo elettrico (collegamento degli utenti o la rete dell’illuminazione pubblica), oppure cavi in rame per telecomunicazioni.

(4) La rete fognaria può essere utilizzata per la posa di cavi in fibra ottica, ma – dati i particolari accorgimenti necessari – è bene limitarsi ad utilizzarla solo nel caso di collegamenti principali (ad es. capoluogo del comune con le singole frazioni).

(5) Per poter prendere in considerazione una tubazione, bisogna quanto meno eseguire un’ispezione sommaria della tubazione stessa, aprendo i pozzetti d’ispezione e verificando, almeno visivamente, le condizioni dell’infrastruttura (ad es. pulita, piena di terra, ecc.) e riportandone lo stato in un apposito database.

(6) La localizzazione delle singole tratte utilizzabili deve essere riportata su una planimetria georeferenziata e i dati devono essere resi disponibili per l’inserimento in un sistema GIS.

(7) Nella raccolta dei dati sulle infrastrutture esistenti è particolarmente importante evidenziare anche i piani di sviluppo delle reti che i singoli gestori hanno in programma di realizzare. Questo permette sicuramente una programmazione più razionale dello sviluppo della rete in fibra ottica.

Art. 5 (Rilievo delle reti in fibra ottica esistenti)

(1) Ai fini della progettazione della rete d’accesso, è importante verificare la presenza di tratte in fibra ottica oppure di vere e proprie reti in fibra ottica già presenti sul territorio.

(2) La posizione e la consistenza di queste reti o tratti di rete devono essere rilevate e riportate in una planimetria georeferenziata e i dati devono essere resi disponibili per l’inserimento in un sistema GIS.

(3) In tal caso le caratteristiche dei PoP e il dimensionamento della rete si devono tarare sulla base dell’infrastruttura già disponibile.

Art. 6 (Stesura del masterplan)

(1) Tutte le informazioni raccolte in base alle indicazioni fornite in precedenza, nonché i dimensionamenti definiti in sede di progettazione della rete d’accesso devono essere riportati in un unico elaborato, al fine di rappresentare in maniera chiara il risultato finale, ovvero la rete completa.

(2) Oltre ad essere rappresentati sotto forma di planimetria, questi dati devono essere resi disponibili anche in formato digitale (formato CAD), in modo da poter essere inseriti nel sistema informativo territoriale (GIS).

(3) In base all’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, una volta approvati, i piani devono essere trasmessi alla Giunta provinciale, la quale elaborerà il piano generale, ovvero il masterplan. Per tale motivo i piani devono essere elaborati in formato CAD, con i dati di localizzazione georeferenziati nel sistema di coordinate UTM WGS84-ETRS89.

(4) La parte grafica deve essere accompagnata da una relazione tecnica e da eventuali altri elaborati (documentazione fotografica ecc.) utili ad esplicitare in maniera chiara e dettagliata tutti i passi fatti per giungere alla redazione del piano stesso, nonché la parte finale di descrizione del piano stesso.

(5) Le varie fasi di realizzazione del piano devono essere riassunte in un apposito cronoprogramma.

(6) Ai sensi della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, è necessario predisporre una stima di massima dei costi da sostenere per realizzare la rete d’accesso.

(7) Gli elaborati predisposti dai singoli comuni vengono pubblicati in un sistema web che viene messo a disposizione dalla Provincia ai Comuni secondo le seguenti modalità:

  1. accesso al sistema tramite login, che permette di visualizzare solamente il territorio comunale di propria competenza;
  2. inserimento dei dati grafici e delle informazioni GIS secondo le maschere proposte dal sistema;
  3. pubblicazione “in provvisorio” dei dati inseriti riguardanti il masterplan;
  4. avviso della pubblicazione del masterplan ai comuni limitrofi, agli enti ed alle società operanti sul territorio, con l’invito a presentare le proprie osservazioni entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;
  5. recepimento da parte del comune delle eventuali osservazioni o proposte formulate dalle parti interessate e predisposizione delle necessarie modifiche;
  6. verifica da parte dell’Ufficio provinciale Infrastrutture ed opere ambientali dei dati inseriti e conseguente validazione del masterplan, che così viene pubblicato nella sua versione “definitiva”.

(8) Qualora, nel corso del tempo, un comune abbia la necessità di apportare delle modifiche al proprio piano, la procedura da seguire è sostanzialmente simile a quella della prima pubblicazione; in tal caso verrà evidenziato come provvisorio, in attesa di validazione, solamente il nuovo inserimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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