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In vigore al: 21/11/2014

Delibera 4 giugno 2012, n. 819
Sistemi di smaltimento individuali semplificati delle acque di scarico e dei rifiuti in zone difficilmente accessibili (modificata con delibera n. 947 del 25.06.2012)

Allegato 1:

Sistemi di smaltimento individuali semplificati delle acque di scarico e dei rifiuti in zone difficilmente accessibili

1 Definizioni

1.1 Ai sensi della presente deliberazione si intende per:

a) “zona difficilmente accessibile”: zona nella quale non è prescritto l’allacciamento alla rete fognaria ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 8/2002 ed entro cui il trasporto di fanghi di depurazione e di rifiuti provenienti da edifici e da installazioni isolate da parte di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti non è possibile a causa dell’inaccessi-bilità. In tali zone il trasporto di fanghi di depurazione e di rifiuti fino al punto di consegna può avvenire con modalità semplificate, ovvero in assenza di formulario di identificazione e senza iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali.

b) “punto di consegna”: luogo in cui i fanghi di depurazione e i rifiuti vengono consegnati al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti o a una impresa autorizzata al trasporto di rifiuti per conto terzi per essere correttamente smaltiti o recuperati.. Il punto di consegna è definito dal comune.

c) “sistemi semplificati di smaltimento individuali delle acque reflue”: sistemi ed impianti semplificati atti allo smaltimento delle acque reflue domestiche e rispondenti alle caratteristiche indicate al punto 2.

2. Sistemi semplificati di smaltimento individuali

2.1 Quali sistemi di smaltimento individuali semplificati per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue domestiche possono essere installati esclusivamente sistemi aventi le seguenti caratteristiche:

a) grigliatura fine automatica o statica con maglie aventi luce massima di 3 mm (p.es. impianto con filtri a sacco) e sistema di infiltrazione (subirrigazione ed in casi eccezionali pozzi perdenti) nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sufficiente permeabilità del terreno;

- distanza tra il fondo della trincea e il livello massimo della falda non inferiore ad 1 metro;

- idonea distanza da condotte, serbatoi o altri impianti destinati al servizio di acqua potabile.

b) fossa combinata di trattamento-dispersione: volume minimo di 2 m³ e 600 l/a.e. nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sufficiente permeabilità del terreno;

- distanza tra il fondo della trincea e il livello massimo della falda non inferiore ad 1 metro;

- idonea distanza da condotte, serbatoi o altri impianti destinati al servizio di acqua potabile.

c) servizio igienico a secco: volume minimo pari a 1,5 m³ e 500 l/a.e. e smaltimento delle acque grigie e delle urine con fossa combinata di trattamento-dispersione: volume minimo di 1 m³ e 300 l/a.e, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sufficiente permeabilità del terreno;

- distanza tra il fondo della trincea e il livello massimo della falda non inferiore ad 1 metro;

- idonea distanza da condotte, serbatoi o altri impianti destinati al servizio di acqua potabile.

d) fossa settica con volume utile totale minimo di 1 m³ e 220 l/a.e. con sistema di infiltrazione (subirrigazione ed in casi eccezionali pozzi perdenti) nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sufficiente permeabilità del terreno;

- distanza tra il fondo della trincea e il livello massimo della falda non inferiore ad 1 metro;

- idonea distanza da condotte, serbatoi o altri impianti destinati al servizio di acqua potabile.

2.2 Se non sono applicabili sistemi di infiltrazione, di cui al comma 1, l’impianto di trattamento con scarico in acque superficiali è abbinato ad idonei sistemi di filtrazione, ad impianti di fitodepurazione o a sistemi equivalenti.

2.3 Per sistemi di smaltimento individuali semplificati non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 9 del D.P.P. 6/2008.

2.4 I sistemi di smaltimento individuali semplificati per scarichi domestici con un numero di a.e. inferiore a 50 possono essere installati nelle zone difficilmente accessibili, qualora l’impianto di trattamento non sia accessibile tramite alcun mezzo di trasporto terrestre del fango (p.es. botte per liquiletame).

3. Deposito e utilizzo sul posto di fanghi di depurazione

3.1 I fanghi di depurazione prodotti nelle zone difficilmente accessibili possono essere depositati e utilizzati sul posto nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l’area di utilizzo è situata al di fuori di zone di tutela per le acque potabili I e II;

b) i fanghi devono essere disidratati (p.es. tramite letti d’essiccamento) e vagliati (maglie minime di 2 cm) al fine di separare eventuali materiali grossolani;

c) i fanghi sono applicati solamente su terreni inerbiti o superfici di ricoltivazione mantenendo una distanza minima rispettivamente di almeno 10 m da corsi d’acqua e di 20 m da laghi;

d) quando la fossa combinata di trattamento-dispersione ha esaurito la propria capacità può essere dimessa senza estrazione del fango provvedendo ad un’idonea copertura.

3.2 Il deposito e l’utilizzo sul posto dei fanghi di depurazione è indicato nel progetto e viene approvato ovvero autorizzato ai sensi degli artt. 38 e 39 della l.p. 8/2002.

4. Deposito e successivo trasporto dei fanghi di depurazione e dei rifiuti delle zone difficilmente accessibili

4.1 Il deposito di fanghi e di rifiuti avviene in locali o contenitori al fine di evitare la fuoriuscita o lo spargimento sul suolo o nelle acque.

4.2 Il trasporto di fanghi e rifiuti dal deposito al punto di consegna avviene tramite qualsiasi mezzo idoneo (mezzo agricolo, botte per liquiletame, fuoristrada, teleferica, funivia, elicottero, ecc.) evitando spandimenti e fuoriuscite.

5. Adeguamento dei sistemi di smaltimento individuali esistenti

5.1 Per edifici ed installazioni con sistemi di smaltimento individuali delle acque reflue esistenti per una capacità fino a 5 a.e., l’adeguamento può essere posticipato fino al momento in cui vengono effettuati lavori di costruzione, ampliamento o adeguamento degli edifici e delle loro pertinenze soggetti a concessione o ad autorizzazione da parte del comune, a condizione che il sistema esistente rispetti i seguenti requisiti minimi:

a) grigliatura fina automatica o statica con maglie con luce massima di 3 mm (p.es. impianto con filtri a sacco) con sistema di infiltrazione (subirrigazione o pozzi perdenti): va verificato che il refluo si disperda correttamente senza creare ristagni superficiali o impaludamenti. Gli impianti d’infiltrazione non devono causare danni a edifici o strutture.

b) fossa combinata di trattamento-dispersione con sistema di infiltrazione: va verificato che il refluo si disperda correttamente senza creare ristagni superficiali o impaludamenti. Gli impianti d’infiltrazione non devono causare danni a edifici o strutture.

c) servizio igienico a secco con smaltimento delle acque grigie e delle urine con fossa combinata trattamento-dispersione: va verificato che il refluo si disperda correttamente senza creare ristagni superficiali o impaludamenti. Gli impianti d’infiltrazione non devono causare danni a edifici o strutture.

d) fossa settica con sistema di dispersione: volume utile totale minimo di 0,8 m³ e 200 l/a.e. con sistema di infiltrazione (subirrigazione o pozzi perdenti): va verificato che il refluo si disperda correttamente senza creare ristagni superficiali o impaludamenti. Gli impianti d’infiltrazione non devono causare danni a edifici o strutture.

5.2 Se non sono applicabili sistemi di infiltrazione, di cui al comma 1, l’impianto di trattamento con scarico in acque superficiali è abbinato ad idonei sistemi di filtrazione, ad impianti di fitodepurazione o a sistemi equivalenti.

6. Eccezioni

6.1 Qualora sussistano particolari situazioni per le quali l’adeguamento è tecnicamente ed economicamente non sostenibile il sindaco può autorizzare sistemi alternativi sentito l’ufficio tutela acque.

 

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