In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
Approvazione dei criteri per l’assistenza curativa odontoiatrica indiretta di cui all’articolo 1 comma 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e all’articolo 34 comma 2 della legge provinciale n. 7 del 5 marzo 2001

Allegato A

Criteri per disciplinare l’assistenza curativa odontoiatrica indiretta di cui all’articolo 1 comma 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e all’articolo 34 comma 2 della Legge Provinciale n. 7 del 5 marzo 2001

Art. 1
Finalità

1. Con i presenti criteri si disciplina l’assistenza curativa odontoiatrica indiretta di cui all’articolo 1 comma 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e all’articolo 34 comma 2 della Legge Provinciale n. 7 del 5 marzo 2001

2. Ai fini della determinazione del relativo reddito familiare si applica il Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e pa-trimonio di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

Art. 2
Definizioni

1. Quale assistenza specialistica indiretta di cui all’articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, s’intende il rimborso da parte dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige di prestazioni mediche specialistiche fruite privatamente, dietro presentazione di una fattura o nota onoraria originale saldata, rilasciata da un medico specialista libero professionista o da una struttura non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Per quanto riguarda le definizioni, ri-spettivamente, di “valore della situazione economica” (VSE) e di “dichiarazione uni-ficata di reddito e patrimonio” (DURP), uti-lizzate nel presente regolamento, si ri-manda, rispettivamente, all’articolo 8 e all’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

Art. 3
Criteri d’accesso

1. Ai fini dell’accesso all’assistenza specialistica indiretta di cui all’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, valgono i seguenti criteri fondamentali:

a. residenza in provincia di Bolzano ed iscrizione al Servizio sanitario provinciale. Tali requisiti devono sussistere sia all’atto dell’emissione della relativa fattura o nota onoraria, sia all’atto della presentazione della domanda di rimborso e della relativa documentazione presso il Comprensorio sanitario di competenza per scelta medica dell’assistito. Per le persone residenti in provincia di Bolzano, ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali (case di riposo, comunità terapeutiche, carceri, ecc.), situate al di fuori della provincia di Bolzano, si prescinde dall’obbligo d’iscrizione al Servizio sanitario provinciale.

b. Trattandosi di branca specialistica, per la quale ai sensi del vigente accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale o con i pediatri di libera scelta è previsto l’accesso alle strutture sanitarie pubbliche senza richiesta del medico curante (branche specialistiche ad accesso diretto), si prescinde dall’obbligo del possesso della prescrizione medica.

2. Ai fini del rimborso delle prestazioni fruite all’estero, previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, alla relativa fattura o nota onoraria, qualora non redatta in lingua italiana, tedesca o inglese, deve essere allegata una traduzione dei contenuti fondamentali (descrizione della/delle prestazioni) in una delle due lingue provinciali. Tale traduzione può essere effettuata dall’interessato stesso mediante dichiarazione di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 2000, n. 445, da un traduttore qualificato o da uno studio di traduzioni professionale.

Art. 4
Medici specialisti liberi professionisti

1. Al fine di poter stabilire che trattasi di un medico specialista libero professionista, alla fattura o nota onoraria deve essere allegata una dichiarazione del medico specialista, dalla quale deve risultare che per le prestazioni indicate nella fattura o nota onoraria lo stesso non abbia un rapporto contrattuale con il Servizio sanitario nazionale.

2. Quali medici specialisti liberi professionisti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, valgono anche i medici di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

3. Quali medici specialisti liberi professionisti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, non valgono i medici ospedalieri esercenti attività libero-professionale intramuraria o extramuraria presso strutture sanitarie convenzionate per la relativa branca specialistica.

Art. 5
Prestazioni ammesse

1. Sono rimborsate tutte le prestazioni medico-specialistiche indicate in fattura, escluse le prestazioni protesiche dentarie stabilite ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16 e successive modifiche.

2. L’importo complessivo fatturato deve essere di almeno 200,00 €.

Art. 6
Importi massimi rimborsabili

1. La misura dell’importo rimborsabile è stabilita come segue:

 

Gesamtbetrag der in Rechnung gestellten kurativen zahnärztlichen Leistungen

Importo totale delle prestazioni curative odontoiatriche fatturate

Vergütbarer Betrag

Importo rimborsabile

200 €< = 400 €

50 €

401 € < = 600 €

75 €

601 € < = 800 €

100 €

801 € < = 1.000 €

125 €

1.001 € < = 1.200 €

150 €

1.201 € < = 1.400 €

175 €

> 1.400 €

200 €

2. L’importo massimo rimborsabile non può superare i 300 € per anno civile e persona.

Art. 7
Valutazione

1. Conformemente alle indicazioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, l’assistenza curativa odontoiatrica indiretta è una prestazione di primo livello.

2. Ai fini del rilevamento e della determinazione del reddito e patrimonio familiare e dei relativi componenti familiari si applicano in particolare le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, integrate dalle disposizioni sulla valutazione del patrimonio di cui ai commi successivi.

3. Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare di base di cui all’articolo 12 del sopraccitato decreto 2/2011;

4. Il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

5. Il patrimonio del nucleo familiare è valutato nella misura del 20% sino ad un importo di 50.000,00 € e nella misura del 50% per l’importo eccedente.

6. Sono considerati i dati della DURP relativa all’ultima dichiarazione dei redditi presentata al fisco o ad altra documentazione fiscale relativa al medesimo periodo.

Art. 8
Calcolo del rimborso

1. Per la concessione del rimborso, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3.

2. Il rimborso spetta nella misura del 100% degli importi massimi di cui all’articolo 6, qualora il relativo nucleo familiare disponga di un valore della situazione economica fino a 3.

Art. 9
Termini di presentazione della domanda di rimborso

1. Quali termini perentori per il rimborso di cui all’articolo 34, comma 6, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, vale il termine di 6 mesi dalla data di emissione della relativa fattura o nota onoraria saldata.

Art. 10
Rilevazione della spesa

1. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige provvede annualmente alla rilevazione della spesa e presenta una relazione annuale alla Ripartizione Sanitá.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
ActionAction Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
ActionAction Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
ActionAction Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
ActionAction Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
ActionAction Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
ActionAction Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
ActionAction Delibera 5 marzo 2012, n. 326
ActionAction Delibera 12 marzo 2012, n. 341
ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 385
ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 409
ActionAction Delibera 26 marzo 2012, n. 428
ActionAction Delibera 26 marzo 2012, n. 474
ActionAction Delibera 7 maggio 2012, n. 630
ActionAction Delibera 14 maggio 2012, n. 690
ActionAction Delibera 21 maggio 2012, n. 762
ActionAction Delibera 29 maggio 2012, n. 794
ActionAction Delibera 29 maggio 2012, n. 798
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 819
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 823
ActionAction Delibera 25 giugno 2012, n. 925
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 999
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
ActionAction Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
ActionAction Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
ActionAction Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
ActionAction Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
ActionAction Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
ActionAction Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
ActionAction Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
ActionAction Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
ActionAction Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
ActionAction Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico