In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

c) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2012, n. 371)
Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana

1)
Pubblicato nel B.U. 30 ottobre 2012, n. 44.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) In esecuzione dell’articolo 14, commi 3 e 6, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e dell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è istituita l’area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana, facente capo al Dipartimento Istruzione e Formazione italiana.

(2) Ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, l’area di cui al comma 1 ha il compito di promuovere e di divulgare la cultura musicale, intesa come mezzo di educazione e di sviluppo culturale, tramite l’istituzione di apposite offerte di formazione, di produzione artistica e di ricerca, nonché mediante l’adozione di tutti gli altri provvedimenti ritenuti idonei all’assolvimento di detti compiti.

(3) Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 l’area si avvale di personale docente che opera nelle varie sedi locali.

(4) I comuni sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione dell’area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana i locali necessari per l’organizzazione, la realizzazione e l’amministrazione dell’attività; devono provvedere inoltre a sostenere le spese per il regolare funzionamento di tali locali, quali quelle per arredamento, corrente elettrica, acqua, riscaldamento e pulizia.

Art. 2 (Competenze dell’area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana)

(1) L’area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana, in quanto parte integrante del sistema formativo provinciale, provvede a:

  1. pianificare, attuare e controllare le attività di cui all’articolo 1, comma 2;
  2. pianificare la costituzione e dislocazione delle diverse sedi sul territorio provinciale, al fine di garantire la formazione musicale di base e un’adeguata offerta pedagogico-musicale;
  3. gestire le proprie sedi locali, che svolgono l’attività didattica nel rispettivo bacino di utenza e assolvono un importante compito di formazione pubblica con l’offerta di corsi strumentali e vocali e con attività di canto lirico, corale, musica d’insieme, ricerca e divulgazione, contribuendo in misura determinante allo sviluppo complessivo della personalità;
  4. elaborare i piani didattici e le regole procedurali interne;
  5. pianificare ed organizzare l’aggiornamento del personale;
  6. valutare le attività svolte;
  7. collaborare con altri enti, organizzazioni, associazioni, con scuole dell’infanzia e scuole di ogni ordine e grado;
  8. svolgere attività di ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio musicale;
  9. curare l’edizione di pubblicazioni e di contributi scientifici, nonché l’organizzazione di conferenze e di convegni divulgativi e scientifici;
  10. curare l’attività didattico-artistica.

Art. 3 (Autonomia funzionale e centro di responsabilità amministrativa)

(1) All’area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana è riconosciuta autonomia funzionale ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e nei limiti delle disposizioni del presente regolamento. L’area è il centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. I fondi assegnati dalla Provincia a quest’area sono integrati dai contributi di altri enti pubblici o privati, nonché dalle rette di frequenza degli allievi e delle allieve. I fondi complessivamente a disposizione sono distribuiti e impiegati nel rispetto degli indirizzi espressi dal direttore/ dalla direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana.

(2) Le rette di frequenza sono regolamentate e stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 4 (Coordinamento dell’area)

(1) L’area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana fa capo a un coordinatore/una coordinatrice. Al coordinatore/alla coordinatrice spetta il ruolo di diretto/diretta superiore del personale didattico e amministrativo dell’area.

Art. 5 (Funzioni del coordinatore/della coordinatrice)

(1) Il coordinatore/la coordinatrice dell’area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana esercita le sue funzioni sulla base degli indirizzi e degli obiettivi concordati con il direttore/la direttrice di dipartimento preposto/preposta. Esercita inoltre le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione dagli articoli 10 e 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. Al coordinatore/alla coordinatrice competono in particolare la consulenza professionale, la direzione e il controllo in riferimento a tutti gli aspetti didattici e musicali.

(2) Il coordinatore/la coordinatrice dell’area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana definisce il piano dell’offerta formativa, previo parere del collegio docenti e d’intesa con il direttore/la direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana.

(3) Il coordinatore/La coordinatrice dell’area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana può adottare, di concerto con il direttore/la direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana, regolamenti interni per l’organizzazione delle attività dell’area.

(4) Il coordinatore/La coordinatrice dell’area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana nomina i e le responsabili delle proprie sedi locali.

Art. 6 (Comitato consultivo)

(1) È costituito un comitato consultivo avente funzioni di supporto e di consulenza nello specifico settore, composto da:

  1. l’Assessore/Assessora competente o un suo delegato/una sua delegata;
  2. il direttore/la direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana o un suo delegato/una sua delegata;
  3. il coordinatore/la coordinatrice dell’area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana;
  4. il vice coordinatore/la vice coordinatrice dell’area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana;
  5. un responsabile pedagogico-organizzativo/ una responsabile pedagogico-organizzativa, nominato o nominata dal direttore/dalla direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana;
  6. due membri espressi dal collegio docenti.

(2) Al comitato consultivo spetta inoltre il controllo sulla spesa.

(3) Per le attività di cui ai commi 1 e 2 spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute.

Art. 7 (Conferenza dei responsabili e delle responsabili dei gruppi di lavoro)

(1) La Conferenza dei responsabili e delle responsabili dei gruppi di lavoro, eletti dai e dalle docenti, si riunisce mensilmente, elabora proposte e studia soluzioni per il miglioramento dell’offerta formativa dell’area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana.

(2) La Conferenza dei responsabili e delle responsabili dei gruppi di lavoro è convocata e presieduta dal coordinatore/dalla coordinatrice dell’area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana.

Art. 8 (Assegnazione del personale)

(1) Il personale insegnante e amministrativo in organico alla data del 31 agosto 2012 presso il disciolto Istituto per l’educazione musicale in lingua italiana “A. Vivaldi” è assegnato all’area, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 6, comma 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 9 (Patrimonio)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’intero patrimonio del disciolto Istituto per l’educazione musicale in lingua italiana “A. Vivaldi” passa alla Provincia autonoma di Bolzano e la stessa subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 10 (Norma transitoria)

(1) In prima applicazione la direttrice reggente dell’Istituto per l’educazione musicale in lingua italiana “A. Vivaldi” è incaricata del coordinamento dell’area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana di cui all’Art. 1.

(2) Le delibere del Consiglio di amministrazione del disciolto Istituto per l’educazione musicale in lingua italiana “A. Vivaldi” rimangono in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, finché non saranno sostituite da nuovi provvedimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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