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In vigore al: 21/11/2014

Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 451)
Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune in servizio pubblico

1)
Pubblicato nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina gli obblighi del concessionario nonché i requisiti e i compiti del personale del servizio di trasporto funiviario, in attuazione dell’articolo 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.

Art. 2 (Concessionario e personale)

(1) All'esercizio dell'impianto provvedono:

  1. il concessionario;
  2. il tecnico responsabile/la tecnica responsabile;
  3. il personale addetto.

Art. 3 (Obblighi del concessionario)

(1) Il concessionario è tenuto a:

  1. provvedere alla nomina del tecnico responsabile/della tecnica responsabile, di seguito denominato/denominata T.R., ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'articolo 4;
  2. provvedere, di comune accordo con il/la T.R. e nella misura stabilita nel regolamento d'esercizio, all'assunzione del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio; entro 5 giorni dall’apertura dell’impianto il concessionario trasmette all’Ufficio trasporti funiviari, di seguito denominato Ufficio, l’elenco, controfirmato dal/dalla T.R. e dal/dalla capo servizio, comprendente i nominativi del personale con l’indicazione delle qualifiche e degli estremi dell’abilitazione di ciascun addetto/ciascuna addetta. L’elenco del personale addetto deve essere disponibile da subito presso l’impianto. Ogni variazione di personale intervenuta nel corso dell’esercizio va comunicata con le modalità di cui sopra entro il termine di 5 giorni;
  3. dare seguito, oltre a quanto disposto dall’articolo 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, anche alle prescrizioni e disposizioni impartite dall’Ufficio e dal/dalla T.R.,
  4. provvedere a ordinare i materiali soggetti ad usura, di ricambio e di scorta, su indicazione del/della capo servizio o del/della T.R., assicurando, se prescritto dalle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti a fune, la disponibilità di idonei locali, sia per la conservazione dei materiali e delle attrezzature che per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria;
  5. disporre l’esecuzione dei lavori di manutenzione e di ammodernamento richiesti dall'Ufficio o dal/dalla T.R. per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
  6. comunicare immediatamente all’Ufficio qualsiasi incidente o fatto che abbia compromesso o comprometta la regolarità e la sicurezza dell’esercizio dell’impianto;
  7. ove necessario, stipulare apposite convenzioni con enti od organismi locali in grado di fornire durevolmente ed a titolo obbligatorio mezzi e personale idoneo in numero sufficiente per un eventuale soccorso dei passeggeri e per l’effettuazione delle esercitazioni periodiche di soccorso;
  8. comunicare all’Ufficio, entro i 5 giorni successivi, le date di inizio e presumibile fine dell'esercizio stagionale e le date di interruzione dell’esercizio continuativo per manutenzione od altro;
  9. sospendere l’esercizio, qualora all’impianto non dovesse essere più preposto alcun/alcuna T.R., dandone immediata comunicazione all’Ufficio.

Art. 4 (Nomina, sostituzione, rinuncia del tecnico/della tecnica responsabile)

(1) Il/La T.R. preposto/preposta agli impianti a fune di cui all'articolo 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, deve essere un ingegnere/un’ingegnera con diploma di laurea quinquennale, abilitato/abilitata ad esercitare la professione nel territorio della Repubblica; nel caso di sciovie il/la T.R. può essere un perito/una perita industriale o un tecnico/una tecnica con titolo di studio equipollente. Il/La T.R. deve comunque essere iscritto/iscritta nel relativo albo professionale e possedere una specifica competenza nel settore dei trasporti a fune.

(2) Il/La T.R. deve risultare iscritto/iscritta in un apposito elenco, tenuto a cura dell’Ufficio; l'iscrizione in tale elenco è effettuata dall'Ufficio, su domanda debitamente documentata dell'interessato/interessata, previo accertamento della competenza specifica, eventualmente anche mediante colloquio.

(3) Il/La T.R. è nominato/nominata dal concessionario e accetta l'incarico controfirmando la nomina, che diventa efficace con il benestare dell'Ufficio.

(4) La rinuncia all'incarico da parte del/della T.R. ovvero la sua destituzione su iniziativa del concessionario va comunicata all'Ufficio e, in caso di destituzione, anche all'interessato/interessata, almeno 4 mesi prima della cessazione dell'incarico.

(5) La sostituzione del/della T.R. può avvenire derogando ai termini di cui al comma 4, previo benestare dell'Ufficio, in caso di comprovata necessità o di accordo fra le parti interessate, ovvero in caso di gravi inadempienze da parte del concessionario o del/della T.R. agli obblighi previsti dal presente regolamento, denunciate all'Ufficio da una delle parti.

(6) L'Ufficio può richiedere con provvedimento motivato la sostituzione anche immediata del/della T.R.

Art. 5 (Compiti del tecnico responsabile/della tecnica responsabile.)

(1) Il/la T.R. svolge i seguenti compiti:

  1. provvede, ai sensi dell'articolo 21.1 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, a redigere, sulla base dello schema tipo predisposto dall'Ufficio, il regolamento di esercizio per i nuovi impianti, contenente anche le modalità di recupero e soccorso dei passeggeri, adattandolo alle particolari esigenze di ogni singolo impianto, sentiti il concessionario, il/la progettista e la ditta costruttrice, e tenendo conto delle eventuali particolari cautele e modalità di esercizio prescritte dalla commissione di collaudo dell’impianto; per gli impianti esistenti il/la T.R. presenta all'Ufficio eventuali proposte di modifica per adeguare il regolamento a mutate esigenze tecniche o di esercizio;
  2. verifica che l’attrezzatura di soccorso utilizzata dalle eventuali squadre esterne sia compatibile con l’impianto;
  3. determina il numero delle e degli agenti necessari nei vari periodi di esercizio, attenendosi a quanto stabilito nel regolamento di esercizio;
  4. dà l'assenso all'impiego di personale non abilitato che svolga il tirocinio sull'impianto, subordinandolo alla continua presenza di personale abilitato, sotto la responsabilità del/della capo servizio;
  5. autorizza l'impiego del personale abilitato proposto dal concessionario, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle relative mansioni;
  6. trasmette al concessionario e al/alla capo servizio le eventuali osservazioni sul personale in servizio;
  7. esonera dal servizio, mediante ordine di servizio scritto trasmesso al concessionario, il personale che giudica non idoneo allo svolgimento delle mansioni ad esso affidate;
  8. assiste il/la capo servizio nell'addestramento del personale;
  9. completa o modifica, se necessario, eventualmente sentite le ditte costruttrici, le istruzioni per le operazioni di manovra dell’impianto, per le verifiche e prove previste nel regolamento di esercizio e quelle per la manutenzione ordinaria, e comunica al/alla capo servizio per iscritto le modalità della loro attuazione;
  10. effettua le prescritte verifiche e prove annuali, le verifiche e prove di riapertura dell'esercizio e quelle straordinarie per accertare lo stato di conservazione, di funzionamento e di sicurezza di tutte le parti dell'impianto;
  11. ispeziona, a propria discrezione o su richiesta del concessionario o del/della capo servizio, l'impianto nel periodo di esercizio, al fine di accertarne la sicurezza e la regolarità di funzionamento; le ispezioni avvengono periodicamente, almeno con frequenza mensile, e prevedono anche il controllo della regolare compilazione del libro giornale;
  12. deposita presso l'impianto ed invia all'Ufficio, entro 5 giorni dall’apertura dell’esercizio, copia dei verbali delle prove annuali di riapertura e straordinarie effettuate sull'impianto; sui verbali vanno annotate in particolare le prescrizioni impartite al concessionario ed al/alla capo servizio relative ai lavori da effettuare e le disposizioni di esercizio da seguire al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio; il/la T.R. responsabile accerta infine l'ottemperanza a quanto prescritto;
  13. tiene i rapporti con l'Ufficio, dandone comunicazione al concessionario, per le questioni tecniche riguardanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
  14. conserva a disposizione dell'Ufficio copia di tutte le disposizioni, segnalazioni e prescrizioni di esercizio;
  15. accerta la regolare esecuzione dell' impalmatura delle funi e controfirma il verbale della relativa operazione;
  16. partecipa alle operazioni di cui al successivo comma 2;
  17. valuta le prove non distruttive effettuate sulle funi, sugli elementi e sulle strutture dell’impianto, traendone le necessarie conclusioni circa la possibilità di mantenere in servizio detti elementi;
  18. trasmette all'Ufficio, entro il termine di 5 giorni, la relazione sugli incidenti o sulle cause che abbiano compromesso o compromettano il regolare e sicuro esercizio dell'impianto;
  19. fissa le esercitazioni di soccorso sull’impianto.

(2) Il/la T.R. dirige personalmente le seguenti operazioni:

  1. verifiche e prove annuali per gli impianti a servizio continuo;
  2. verifiche e prove per la riapertura stagionale;
  3. verifiche e prove straordinarie;
  4. verifica dei collegamenti di estremità delle funi e dei punti delle stesse che, su indicazione del/della capo servizio o in base agli esami magnetoinduttivi, danno luogo a dubbi circa la loro efficienza, nonché verifica di quei tratti delle funi portanti che sono sottoposti a flessione ciclica;
  5. verifica di tutti quei componenti che, su indicazione del/della capo servizio, danno luogo a dubbi circa la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
  6. esercitazioni di soccorso con le squadre esterne;
  7. lavori per l’esecuzione delle teste fuse, ad eccezione di quelle per le quali viene rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 2000/9/CE.

Art. 6 (Personale addetto all’esercizio degli impianti a fune)

(1) Il personale addetto alla conduzione degli impianti a fune garantisce lo svolgimento sicuro e regolare dell’esercizio. Detto personale normalmente è costituito da:

  1. il/la capo servizio;
  2. il/la macchinista;
  3. l’agente della stazione di rinvio, intermedia e di vettura;
  4. un congruo numero di ulteriori agenti bisognerebbe specificare il numero di agenti congruo 2 o 3 in relazione alle caratteristiche e all’intensità di traffico dell’impianto.

(2) Per gli impianti con telesorveglianza delle stazioni non è richiesta la presenza di personale presso l’impianto. Il regolamento di esercizio deve contenere le relative condizioni.

(3) Per gli impianti particolarmente complessi l’Ufficio può richiedere che le mansioni di agente siano svolte da personale in possesso della qualifica di macchinista della categoria corrispondente all’impianto.

(4) Il/La capo servizio può svolgere le sue mansioni per più impianti, a condizione che essi costituiscano un sistema di impianti tra loro collegati o comunque prontamente raggiungibili e che siano collegati tra loro mediante mezzi di comunicazione.

(5) Nel caso in cui il/la capo servizio svolga le sue funzioni per impianti gestiti da concessionari diversi, la sua nomina è sottoscritta congiuntamente da questi ultimi e dai tecnici e dalle tecniche responsabili.

(6) Di norma non è consentito il cumulo di più mansioni durante l’esercizio.

(7) Un cumulo di mansioni può essere ammesso, a condizione che i relativi compiti riferiti agli impianti possano essere assolti senza alcuna limitazione.

(8) Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni contemplate dalle leggi, dai regolamenti e dalle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e cautele atte ad evitare sinistri. Quando si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili e ad impiegare ogni mezzo opportuno ad alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e ad impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza e della regolarità dell’esercizio.

Art. 7 (Compiti del/della capo servizio)

(1) Il/la capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel regolamento d'esercizio e quelle impartite dal/dalla T.R. per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, nonché di esigere dal personale l’impiego dei prescritti mezzi di protezione. Interviene di propria iniziativa in caso di situazioni particolari, integrando le disposizioni ricevute con provvedimenti propri, atti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. In particolare il/la capo servizio ha i seguenti obblighi:

  1. durante l'esercizio si trova sempre in prossimità dell’impianto o degli impianti per i quali è responsabile ed è reperibile in ogni momento, anche a mezzo telefonico o radiotelefonico;
  2. vigila sul corretto funzionamento dell’impianto o degli impianti e sul regolare svolgimento del traffico;
  3. vigila sull’attività e sul corretto comportamento del personale nei confronti dei viaggiatori;
  4. effettua con regolarità controlli sullo stato delle funi;
  5. provvede alla manutenzione degli impianti, compresi i mezzi di soccorso in dotazione, secondo il programma e le istruzioni delle ditte costruttrici e del/della T.R.;
  6. provvede all'effettuazione delle verifiche e prove regolamentari, compila i relativi verbali e controlla la regolare tenuta del libro giornale;
  7. assicura la pronta disponibilità del personale e dei mezzi necessari per le operazioni di soccorso ed effettua esercitazioni di soccorso periodiche con le squadre all’uopo previste;
  8. dà immediata comunicazione al concessionario ed al/alla T.R. nel caso in cui si verifichino incidenti od eventi che possono dar luogo a pericolo durante l'esercizio;
  9. segnala immediatamente al/alla T.R. e al concessionario eventuali guasti, difetti o anomalie degli impianti, allo scopo di ricevere le relative istruzioni;
  10. provvede affinché venga osservato l'orario d'esercizio;
  11. cura la buona conservazione dei materiali soggetti ad usura, di scorta, di ricambio e dei mezzi di protezione antinfortunistica;
  12. comunica al/alla T.R. e al concessionario l'elenco dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di ricambio necessari per l'esercizio e la manutenzione;
  13. intraprende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari;
  14. nel caso di eventi o di anomalie tecniche che compromettano la sicurezza del trasporto, sospende il servizio, dandone immediata notizia al concessionario ed annotando sul libro giornale l’evento o l'anomalia e, se possibile, la causa accertata;
  15. stabilisce le mansioni del personale, nei limiti della relativa abilitazione, controllandone l'efficienza, i turni e la presenza sul lavoro, anche in relazione all'entità del traffico;
  16. cura la disponibilità del personale necessario in conformità al regolamento di esercizio e alle disposizioni del/della T.R.

Art. 8 (Compiti del/della macchinista)

(1) Il/la macchinista svolge i seguenti compiti:

  1. provvede a manovrare l'impianto occupandosi, eventualmente coadiuvato/ coadiuvata dagli e dalle agenti, anche del regolare stato di efficienza dell'intero macchinario, delle apparecchiature di sicurezza e di tutte le altre parti dell'impianto;
  2. resta nei pressi del posto di manovra, sempre pronto/pronta ad intervenire e sorvegliare il corretto funzionamento dell’intero impianto;
  3. esegue, con l'aiuto degli e delle agenti, le prescritte prove e verifiche giornaliere e ne riporta i risultati nel libro giornale;
  4. arresta l’impianto e dà immediatamente notizia al/alla capo servizio in caso di guasti o anomalie rilevati durante il funzionamento dell'impianto, attendendo le relative istruzioni; in caso di urgenza provvede direttamente;
  5. collabora con il/la capo servizio in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questo/questa impartiti, compresi il recupero ed il soccorso dei passeggeri;
  6. accerta che nessun passeggero si trovi nei veicoli al termine del servizio ed ogniqualvolta venga sospeso il funzionamento dell’impianto;
  7. sorveglia il tratto di linea visibile e presta la massima attenzione alle indicazioni degli e delle agenti; in particolare si accerta, durante la messa in moto dell’impianto, che detta manovra possa essere effettuata senza alcun danno a persone e cose, attendendo comunque il consenso delle altre stazioni;
  8. impedisce, eventualmente coadiuvato/ coadiuvata dagli e dalle agenti, a persone estranee l’accesso alla zona dei macchinari e dei veicoli in moto nelle stazioni ed interviene in caso di comportamento irregolare dei passeggeri.

Art. 9 (Compiti dell'agente)

(1) L'agente svolge i seguenti compiti:

  1. rimane costantemente sul posto di lavoro assegnatogli/assegnatole dal/dalla capo servizio durante l'esercizio, svolgendo le mansioni previste dal regolamento di esercizio;
  2. collabora con il/la capo servizio e con il/la macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da essi/esse impartiti, compresi il recupero ed il soccorso dei passeggeri.

Art. 10 (Qualifiche, idoneità e rilascio dei certificati di abilitazione)

(1) Le qualifiche del personale sono le seguenti:

  1. qualifica 1: caposervizio;
  2. qualifica 2: macchinista;
  3. qualifica 3: agente.

(2) Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti:

categoria A): ascensori inclinati, slittovie ed impianti speciali a fune non compresi nelle categorie successive;

categoria B): funivia bifune con movimento a va e vieni o intermittente; funicolare terrestre, così pure tutti gli altri impianti indicati nella categoria A;

categoria C): funivie bi- e monofune a moto continuo con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili; funivie monofune a movimento intermittente ed impianti assimilabili, così pure tutti gli altri impianti indicati nelle categorie A, M, S/a ed S/b;

categoria M): funivie monofune a moto continuo, con veicoli a collegamento permanente alla fune di trazione, nonché gli altri impianti indicati nelle categorie S/a e S/b);

categoria S/a): sciovie a fune alta, slittinovie ed impianti assimilabili, nonché gli impianti indicati nella categoria S/b);

categoria S/b): sciovie a fune bassa.

(3) Il riconoscimento dell'idoneità degli e delle aspiranti alle qualifiche di capo servizio e di macchinista avviene mediante il rilascio di un certificato di abilitazione.

(4) Il certificato di abilitazione è rilasciato per le seguenti qualifiche:

  1. qualifica 1: capo servizio;
  2. qualifica 2: macchinista.

(5) Il certificato di abilitazione è rilasciato dall'Ufficio a chi abbia superato le previste prove d'esame e sia in possesso dei requisiti precisati nell’Art. 13.

(6) Il certificato di abilitazione è valido per le categorie di cui al comma 2, sempre che si riferisca alla stessa qualifica o ad una qualifica inferiore.

(7) Il riconoscimento dell'idoneità degli e delle aspiranti alla qualifica 3, di agente, di cui al comma 1, è effettuato dal/dalla T.R. e dal/dalla capo servizio, previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 6; l’idoneità è riconosciuta con la presentazione dell’elenco del personale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) all’Ufficio.

(8) Il/la T.R. ha la facoltà di riconoscere al/alla macchinista l’abilitazione alle mansioni di capo servizio limitatamente all’impianto al quale lo stesso/la stessa è addetto/addetta, qualora tale macchinista abbia dato prova di idoneità, per un periodo non inferiore a mesi tre su un impianto dello stesso tipo, ivi compreso il periodo per la costruzione e la messa in servizio. L’Ufficio ha facoltà di sollevare obiezioni, sospendere o negare il riconoscimento; la nomina diventa definitiva solo dopo l’approvazione dell’Ufficio.

Art. 11 (Esami)

(1) Per l’ammissione all’esame il candidato/la candidata presenta un’apposita domanda, che può essere prodotta fino ad un anno prima del compimento delle età di cui all’Art. 13, comma 1. I requisiti di cui all'articolo 13 devono essere accertati prima del rilascio del certificato di abilitazione da parte dell’Ufficio.

(2) Di norma possono presentare domanda d’esame per la qualifica di capo servizio solo coloro che sono già abilitati alla qualifica di macchinista per impianti della stessa categoria o di categoria superiore e che comunque hanno svolto un periodo non inferiore a 3 mesi come macchinista su un impianto della categoria per la quale è richiesto il certificato d’abilitazione, ovvero su un impianto di categoria superiore.)

(3) Gli esami sono svolti da un funzionario tecnico/una funzionaria tecnica dell'Ufficio, di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

(4) Gli esami sono articolati in prove teoriche e prove pratiche sulla base del programma di cui all'allegato A. L’esame per gli e le aspiranti alle qualifiche per la categoria di impianti S/b) si basa sul programma di cui all’allegato B.

(5) L'ammissione alle prove pratiche è subordinata al superamento delle prove teoriche. Le prove teoriche comprendono una prova scritta e una prova orale; l’ammissione a quest’ultima è subordinata al superamento della prova scritta. Per gli e le aspiranti alla qualifica di macchinista per le categorie M, S/a e S/b non è richiesta la prova pratica, qualora il/la T.R. dichiari la loro idoneità a svolgere le relative mansioni, avendo essi svolto un tirocinio per un periodo non inferiore a mesi tre su un impianto della stessa categoria.

(6) In caso di passaggio a qualifica o categoria superiore, il personale deve sottoporsi all’esame di cui al comma 3.

(7) In caso di presentazione di certificati di abilitazione equipollenti ed in corso di validità l’esame si limita alla prova orale sugli argomenti indicati alle lettere f) ed i) dell’allegato A) oppure f) e g) dell’allegato B).

Art. 12 (Certificato di abilitazione)

(1) I certificati di abilitazione devono riportare le seguenti indicazioni:

  1. nome e cognome,
  2. data di nascita,
  3. residenza,
  4. qualifica e categoria di impianti,
  5. durata della validità,
  6. numero del documento,
  7. data di rilascio.

(2) Il certificato di abilitazione ha una validità di cinque anni fino al compimento del 65° anno di età e di tre anni fino al compimento del 70°; se nel corso di validità del certificato di abilitazione il titolare compie il 65° anno di età, la validità del certificato ha una durata minima di tre anni. Per chi ha superato il 70° anno di età il periodo di validità è di un anno. In ogni caso il certificato non è più valido al compimento del 75° anno di età del/della titolare per le categorie A, B, C, M e dell’80° anno per la categoria S, limitatamente alla qualifica da macchinista. Il certificato di abilitazione può essere rinnovato, su istanza del/della titolare, ove persistano i requisiti psicofisici richiesti all'Art. 13. Se il certificato di abilitazione non viene rinnovato entro due anni dalla scadenza, l'idoneità deve essere nuovamente accertata secondo le modalità di cui all'articolo 11. L’esame di idoneità di cui all’articolo 11 va ripetuto, se entro 2 anni dal superamento dell’esame non vengono presentati i documenti necessari per il rilascio del certificato di abilitazione.

(3) La validità del certificato di abilitazione può essere sospesa dall’Ufficio per gravi e comprovati motivi o nel caso in cui il/la titolare sia riconosciuto/riconosciuta responsabile di incidente o inconveniente che abbia arrecato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio; è altresì sospesa nel caso in cui, a seguito di accertamenti d’ufficio, l’idoneità professionale risulti carente, oppure manchino i prescritti requisiti psicofisici. Il ripristino della validità è subordinato a nuovo accertamento dell’idoneità professionale o dei requisiti mancanti. Nel caso in cui non si presenti istanza di ripristino entro un anno dal provvedimento sospensivo, il certificato viene revocato.)

(4) I certificati di abilitazione alla conduzione di impianti a fune in servizio pubblico rilasciati dalla Provincia autonoma di Trento sono riconosciuti anche nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 13 (Requisiti per ottenere il certificato di abilitazione)

(1) L'età minima per la qualifica di capo servizio è di 21 anni, mentre per le altre qualifiche, compresa quella di agente, è di 18 anni.

(2) Il candidato/la candidata deve dimostrare di possedere, oltre ai requisiti psicofisici richiesti per le qualifiche di “caposervizio” e “macchinista”, anche i seguenti requisiti:

  1. acuità visiva: 14/10 complessivamente con non meno di 4/10 sull’occhio peggiore e uguale o superiore a 8/10 sull’occhio migliore, raggiungibile con correzione di lenti non superiore a -8D oppure +8D,
  2. campo visivo: normale;
  3. senso cromatico: normale alle lane di Holgreen;
  4. percezione uditiva: voce di conversazione percepita a non meno di 8 m di distanza complessivamente e non meno di 2 m dall’orecchio che sente meno,
    inoltre, dal 70° anno di età:
  5. tempi di reazione: in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.

(3) L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato dal servizio dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico del distretto sanitario, da un medico appartenente al ruolo del Ministero della Salute, da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato, da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza, da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, da un medico del ruolo sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco oppure da un ispettore medico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’accertamento può essere effettuato dai medici suddetti anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni. L’accertamento deve risultare da certificazione non anteriore a tre mesi dalla data di rilascio del certificato di abilitazione.

(4) Il candidato/la candidata in possesso di patente di guida valida della categoria C o D può produrre, in sostituzione dei certificati medici, copia della patente medesima; in tal caso la validità del certificato di abilitazione rilasciato o rinnovato corrisponde a quella della patente di guida, purché siano rispettati i limiti di cui all’Art. 12 , comma 2.

(5) Il candidato/la candidata alla qualifica di agente per qualunque categoria di impianto deve possedere i requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida di tipo B; è esentato/esentata dal presentare al/alla T.R. i certificati medici, se esibisce allo stesso/alla stessa copia della patente di guida in corso di validità.

(6) In caso di richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione, l'interessato/interessata deve dimostrare di possedere i requisiti psicofisici sopraindicati.

(7) In caso di passaggio del personale a qualifica diversa restano invariati i termini di validità di cui all'articolo 12, se non viene nuovamente presentata la certificazione dei requisiti psicofisici.

(8) Il candidato/la candidata non deve avere in corso condanne alla pena accessoria dell’interdizione dalla professione o dal mestiere.

Art. 14 (Norme transitorie e abrogazione di norme)

(1) In deroga all’Art. 12, comma 2, le persone che negli ultimi sei anni non hanno potuto rinnovare il certificato di abilitazione a causa del raggiungimento del limite di età di 70 anni, non devono ripetere l’esame di idoneità di cui all’articolo 11. 2. Il decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2001, n. 43, recante "Regolamento di esecuzione concernente il personale preposto all’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico”, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato A

Programma d’esame:

(1) Per tutte le categorie, ad eccezione della categoria S/b, le prove teoriche vertono sulle seguenti materie:

  1. nozioni di elettrotecnica, con particolare riguardo agli impianti elettrici e di sicurezza impiegati sugli impianti a fune;
  2. nozioni di tecnologia dei materiali e delle lavorazioni, con particolare riguardo ai materiali impiegati nella costruzione degli impianti a fune, alle funi, all'esecuzione delle impalmature, alla confezione delle teste fuse ed alle altre operazioni relative agli impianti a fune;
  3. nozioni sul macchinario impiegato negli impianti a fune: argani, motori termici ed elettrici, riduttori, freni, veicoli, carrelli ecc.;
  4. nozioni relative alla costruzione e al funzionamento degli impianti a fune: ancoraggi ed attacchi di estremità, dispositivi di tensione, stazioni, sostegni, scarpe, rulliere, intervie, franchi, dispositivi di attacco dei veicoli all'anello trattivo, ecc.;
  5. nozioni sulla conduzione e manutenzione degli impianti a fune, nonché relative norme;
  6. nozioni relative ai compiti del personale addetto agli impianti a fune;
  7. nozioni di primo soccorso in caso di ferite, emorragie, fratture, trasporto fratturati, congelamenti e respirazione artificiale;
  8. comportamento del personale in servizio, anche nei confronti del pubblico;
  9. nozioni sulla normativa che regola i servizi di trasporto pubblico funiviario: provvedimenti autorizzativi, organi di vigilanza, condizioni di trasporto, regolazione e controllo del traffico passeggeri, regolamenti di esercizio, orari e tariffe, infrazioni, comportamento in caso di incidente;
  10. nozioni di prevenzione incendio, comportamento in caso di incendio ed impiego di mezzi di estinzione.

(2) Le prove pratiche consistono in:

prova di manovra dell'impianto, prova di soccorso, di funzionamento, di regolazione e altre prove attinenti al servizio.

Le conoscenze relative alle “Nozioni di primo soccorso” e di “Prevenzione incendio”, di cui alle lettere g) e j), vanno documentate prima del rilascio del certificato di abilitazione, presentando gli attestati di frequenza ai relativi corsi, aventi ciascuno una durata minima di otto ore.

 

 

Allegato B (articolo 11)

Programma d’esame per la categoria S/b

(1) Per tutte le categorie, ad eccezione della categoria S/b, le prove teoriche vertono sulle seguenti materie:

(1) Per gli e le aspiranti alle qualifiche per la categoria di impianti S/b le prove teoriche vertono su:

  1. nozioni relative alle norme di sicurezza;
  2. nozioni sui vari circuiti elettrici di sicurezza;
  3. nozioni sul funzionamento dell’impianto e sulle cause principali di incidenti;
  4. nozioni sull’installazione dell’impianto;
  5. nozioni sulle principali parti meccaniche;
  6. nozioni sul regolamento di esercizio;
  7. nozioni relative alle competenze ed agli obblighi del personale addetto.

(2) Le prove pratiche consistono in prove di manovra e prove di verifiche periodiche.

 

 

 

 

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ActionAction04/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionAction10/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
ActionAction19/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 19 gennaio 2012, n. 5
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionAction12/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
ActionAction18/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 gennaio 2012, n. 4
ActionAction02/01/2012 - Corte costituzionale - sentenza 9 gennaio 2012, n. 2
ActionAction23/01/2012 - Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
ActionAction09/01/2012 - Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
ActionAction06/02/2012 - Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
ActionAction27/02/2012 - Legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5
ActionAction05/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
ActionAction06/02/2012 - Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
ActionAction27/02/2012 - Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
ActionAction15/03/2012 - Legge provinciale 15 marzo 2012, n. 6
ActionAction16/03/2012 - Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
ActionAction13/02/2012 - Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
ActionAction08/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
ActionAction13/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2012, n. 8
ActionAction12/03/2012 - Delibera 12 marzo 2012, n. 341
ActionAction05/03/2012 - Delibera 5 marzo 2012, n. 326
ActionAction21/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2012, n. 9
ActionAction19/03/2012 - Delibera 19 marzo 2012, n. 409
ActionAction11/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11
ActionAction11/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 12
ActionAction18/04/2012 - Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionAction02/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
ActionAction26/03/2012 - Delibera 26 marzo 2012, n. 428
ActionAction17/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2012, n. 13
ActionAction07/05/2012 - Delibera 7 maggio 2012, n. 630
ActionAction26/03/2012 - Delibera 26 marzo 2012, n. 474
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 3
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 4
ActionAction11/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 11 gennaio 2012, n. 9
ActionAction21/03/2012 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 72
ActionAction21/03/2012 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 74
ActionAction10/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2012, n. 14
ActionAction14/05/2012 - Delibera 14 maggio 2012, n. 690
ActionAction16/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
ActionAction01/06/2012 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 1. Juni 2012, Nr. 2
ActionAction10/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2012, n. 15
ActionAction22/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2012, n. 17
ActionAction06/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2012, n. 19
ActionAction13/06/2012 - Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 10
ActionAction15/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 giugno 2012, n. 20
ActionAction21/05/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 21 maggio 2012, n. 136
ActionAction23/05/2012 - Corte costituzionale - sentenza 23 maggio 2012, n. 142
ActionAction15/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 giugno 2012, n. 21
ActionAction28/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 28 giugno 2012, n. 22
ActionAction13/06/2012 - Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 11
ActionAction29/05/2012 - Delibera 29 maggio 2012, n. 798
ActionAction13/07/2012 - Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionAction13/07/2012 - Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 14
ActionAction11/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionAction02/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 2 luglio 2012, n. 178
ActionAction04/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 183
ActionAction17/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 202
ActionAction17/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 203
ActionAction18/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 18 luglio 2012, n. 207
ActionAction26/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2012, n. 24
ActionAction26/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2012, n. 25
ActionAction02/07/2012 - Delibera 2 luglio 2012, n. 999
ActionAction04/06/2012 - Delibera 4 giugno 2012, n. 819
ActionAction23/01/2012 - Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
ActionAction16/07/2012 - Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
ActionAction31/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2012, n. 26
ActionAction21/05/2012 - Delibera 21 maggio 2012, n. 762
ActionAction23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
ActionAction04/06/2012 - Delibera 4 giugno 2012, n. 823
ActionAction16/07/2012 - Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
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ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
ActionAction17/08/2012 - Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
ActionAction27/08/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2012, n. 28
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
ActionAction25/06/2012 - Delibera 25 giugno 2012, n. 925
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
ActionAction11/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionAction25/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 25 maggio 2012, n. 18
ActionAction24/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
ActionAction10/09/2012 - Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
ActionAction20/09/2012 - Legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15
ActionAction17/09/2012 - Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
ActionAction17/09/2012 - Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
ActionAction01/10/2012 - Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
ActionAction11/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2012, n. 34
ActionAction03/09/2012 - Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
ActionAction17/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 settembre 2012, n. 30
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 17
ActionAction22/10/2012 - Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
ActionAction15/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2012, n. 36
ActionAction18/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2012, n. 37
ActionAction13/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
ActionAction04/10/2012 - Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
ActionAction05/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
ActionAction22/10/2012 - Corte costituzionale - sentenza 22 ottobre 2012, n. 238
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
ActionAction09/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2012, n. 40
ActionAction26/11/2012 - Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
ActionAction19/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 19 novembre 2012, n. 41
ActionAction05/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45
ActionAction05/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 44
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
ActionAction09/07/2012 - Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
ActionAction29/05/2012 - Delibera 29 maggio 2012, n. 794
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
ActionAction23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
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ActionAction18/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31
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ActionAction26/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
ActionAction15/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 35
ActionAction05/12/2012 - Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
ActionAction19/03/2012 - Delibera 19 marzo 2012, n. 385
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionAction19/11/2012 - Legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19
ActionAction16/05/2012 - Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9
ActionAction05/12/2012 - Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21
ActionAction26/11/2012 - Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
ActionAction01/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
ActionAction03/12/2012 - Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali 2012
ActionAction03/12/2012 - Corte costituzionale - sentenza 3 dicembre 2012, n. 275
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
ActionAction10/12/2012 - Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
ActionAction17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
ActionAction20/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 47
ActionAction27/12/2012 - Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
ActionAction17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
ActionAction20/12/2012 - Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionAction10/09/2012 - Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
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