(1) La vendita dei prodotti agricoli può avvenire con modalità e in spazi diversi, ed in particolare presso la bottega del maso, il punto di vendita agricolo e il mercato contadino.
(2) La bottega del maso è un locale o uno spazio adibito alla vendita presso la sede aziendale. Nella bottega del maso possono essere venduti solo prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché prodotti lavorati da altri venditori diretti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), sempre che siano rispettati i limiti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche. In Alto Adige la denominazione “bottega del maso” può essere utilizzata esclusivamente in riferimento ai locali o spazi di vendita delle imprese agricole che svolgono la loro attività ai sensi del presente regolamento.
(3) Per punto di vendita agricolo si intende la struttura di vendita nella quale diversi venditori diretti, tra loro associati, commercializzano i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). In Alto Adige la denominazione “punto di vendita agricolo” può essere utilizzata esclusivamente da tali imprese.
(4) Per mercato contadino si intende il mercato nel quale esclusivamente venditori diretti ai sensi del presente regolamento vendono i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) und b). La materia prima, utilizzata per la preparazione di prodotti lavorati, deve provenire per almeno il 75 per cento dalla propria impresa agricola. Nei mercati contadini che si svolgono nella provincia di Bolzano i prodotti agricoli primari venduti devono essere prodotti esclusivamente in imprese agricole ubicate nel territorio della provincia di Bolzano. I comuni disciplinano con propri regolamenti lo svolgimento dei mercati contadini. La denominazione “mercato contadino” può essere utilizzata esclusivamente in riferimento ai mercati che si svolgono ai sensi del presente regolamento.
(5) Altre forme di vendita previste per i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono la vendita a domicilio, la vendita nei chioschi, in scuole ed aziende, anche mediante distributori automatici, la vendita online in internet e simili. 2)
(6) In scuole ed aziende possono essere venduti anche cibi pronti e bibite, per la cui produzione possono essere impiegati anche prodotti provenienti da altri venditori diretti, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche. Il pane e i prodotti da forno definiti prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 2000, possono provenire anche da altre aziende dell’Alto Adige. 3)
L'art. 5, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 13 febbraio 2013, n. 6.
L'art. 5, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 13 febbraio 2013, n. 6.