(1) L’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31, è soppresso, con reviviscenza della precedente versione dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia del 22 ottobre 2007, n. 56.
(2) Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31, è così sostituito:
“Art. 2 (Diverse disposizioni su commissioni)
1. Le funzioni di cui all’articolo 107, comma 29, della legge provinciale 13 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono espletate da una commissione nominata dalla Giunta provinciale, composta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura e dal sindaco territorialmente competente, che la presiede. Le decisioni della commissione tengono luogo di ogni parere eventualmente previsto dai singoli vincoli paesaggistici in caso di trasferimento di un’azienda agricola.”