(1) Il presente regolamento definisce, in esecuzione dell’articolo 5, comma 3, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, le modalità di funzionamento del Centro di tutela contro le discriminazioni, di seguito denominato “Centro di tutela”.
(1) Il Centro di tutela provvede alla rilevazione e alla raccolta di casi ritenuti discriminatori, nonché degli elementi utili ad accertarne la pertinenza e consentirne l’analisi ed il trattamento.
(2) Al Centro di tutela possono essere segnalati casi di presunte attività discriminatorie di cui all’articolo 5, comma 1, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, anche attraverso un numero telefonico o un indirizzo di posta elettronica dedicato. La segnalazione può essere effettuata da:
(3) Il Centro di tutela raccoglie le segnalazioni e trasmette agli organi provinciali interessati o coinvolti eventuali notifiche di comportamenti discriminatori avvenuti presso uffici pubblici.
(1) Il Centro di tutela organizza e svolge attività informativa, formativa e di sensibilizzazione nonché studi scientifici per promuovere e realizzare una cultura finalizzata alla tutela del diritto di uguaglianza, delle pari opportunità e della piena cittadinanza degli individui e volta al contrasto dei fenomeni discriminatori.
(1) Il Centro di tutela opera, attraverso appositi protocolli di intesa, con una rete di istituzioni locali e soggetti attivi nel settore della tutela, nonché con associazioni e gruppi non formali di interesse che si occupano di migranti, di persone con background migratorio o di gruppi etnici, o ancora di questioni di genere, di orientamento sessuale, di disabilità o di religione, tutti localmente attivi nella promozione e nella tutela del diritto all’uguaglianza.
(2) I rapporti di collaborazione tra l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) ed il Centro di tutela sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa.
(3) Per la progettazione e la realizzazione delle attività previste dal presente regolamento di esecuzione, il Centro di tutela può intervenire in forma diretta o avvalersi, tramite convenzione, anche della collaborazione di enti pubblici e privati, di università ed esperti/esperte del settore.
(1) Il Centro di tutela si occupa di ogni caso di discriminazione dal momento della sua segnalazione sino alla conclusione dell’eventuale attività di mediazione.
(2) Qualora la mediazione non producesse esiti positivi, il Centro di tutela, a seconda delle necessità dei singoli casi e nei casi che rivestano interesse collettivo, può avvalersi del sostegno delle reti di collaborazione di cui all’articolo 4, per garantire in tempo utile adeguata tutela alla persona per la quale è stato chiesto l’intervento.
(3) Nei casi ritenuti più rilevanti, il Centro di tutela esprime un parere sulla discriminazione e illustra alla persona richiedente le eventuali forme di tutela garantite dall’ordinamento giuridico in materia.
(1) Per la formulazione delle proposte e dei pareri riguardanti le competenze di cui all’articolo 5, comma 2, lettera e), della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, il Centro di tutela può consultare la Ripartizione provinciale Avvocatura della Provincia nonché chiedere informazioni e consulenza agli uffici della Difesa civica, della Consigliera di Parità e del/della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con i quali potrà stipulare apposite convenzioni a seconda delle rispettive competenze.
(1) Il Centro di tutela presenta pubblicamente una relazione annuale, nella quale vengono illustrati i risultati dell’attività svolta, i dati relativi alle segnalazioni pervenute, i casi trattati, gli esiti conseguiti nonché le raccomandazioni agli organi amministrativi e legislativi. Tutti i dati sono trattati in forma anonima ed aggregata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.