L’esame di lingua viene svolto almeno una volta l’anno prima della scelta dei posti.
Con atto motivato, il direttore/la direttrice della Ripartizione Personale può autorizzare l’esonero dal sostenimento dell’esame di lingua, se viene presentato un attestato con valore internazionale che certifica la conoscenza della rispettiva lingua a livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. L’esonero dal sostenimento dell’esame di lingua può essere autorizzato inoltre, se l’esame di lingua è già stato sostenuto presso l’intendenza scolastica tedesca o italiana della Provincia autonoma di Bolzano.
Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione Personale ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22.
La Ripartizione Personale determina la data dell’esame di lingua e invia una lettera di invito al personale che deve svolgere l’esame di lingua per l’assunzione al servizio provinciale.
Nel giorno della prova scritta, la commissione esaminatrice predispone tre tracce per la prova scritta, tra le quali il candidato/la candidata sceglie durante la prova scritta il tema che svolgerà. La commissione esaminatrice determina anche la durata della prova scritta.
Le tracce vengono chiuse in una busta e sono soggette a segretezza fino all’inizio della prova scritta.
I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, devono presentarsi nella rispettiva sede di esame in tempo utile.
Perde il diritto a sostenere la prova durante la corrente sessione di esame chi non si presenta nel giorno, all’ora, nel luogo e nella sala stabiliti. Qualora ricorrano fondate e motivate giustificazioni il candidato/la candidata può essere autorizzato/autorizzata a sostenere un esame sostitutivo.
Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che non gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione. Durante la prova scritta è consentito esclusivamente l’uso di un dizionario monolingue.
Ai candidati sono consegnate, per la prova scritta, rispettivamente una busta grande e una busta piccola contenente un cartoncino. Il candidato/la candidata indica i propri dati anagrafici sul cartoncino che reinserisce, richiudendola, nella busta piccola. L’elaborato, inclusa la brutta copia, deve essere scritto esclusivamente, a pena di nullità, su carta recante il timbro d’ufficio e la sigla di un componente della commissione esaminatrice. Il candidato/la candidata, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, rinchiude la busta piccola contenente il cartoncino ed i fogli dell’elaborato nella busta grande e consegna quest’ultima ad un membro della commissione esaminatrice.
Compiuta la correzione della singola prova scritta, la commissione esaminatrice, appone su ciascun elaborato il giudizio di valutazione.
Compiuta la correzione di tutte le prove scritte la commissione esaminatrice apre le buste piccole e contrassegna gli elaborati con il corrispondente nome del candidato/della candidata.
La prova orale è svolta in un’aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dell’esito “superato” o “non superato”, che è affisso all’albo presso la sede della Ripartizione Personale.
Di tutte le operazioni svolte e delle decisioni adottate dalla commissione esaminatrice è redatto un processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione esaminatrice.
In caso di situazioni di emergenza di carattere sanitario o di altro tipo, accertate e dichiarate dalle autorità competenti per la popolazione interessata, l’esame di lingua può essere svolto anche solo in modo telematico. In tal caso la prova scritta e la prova orale sono sostituite da un esame orale approfondito e dettagliato, adeguato allo scopo d’esame previsto.