1. Il gruppo di lavoro interistituzionale provinciale inclusione si compone di 15 membri:
a) tre Ispettrici / Ispettori scolastici per l’inclusione, una/uno per ogni Direzione Istruzione e Formazione, che si alternano nell’esercizio della Presidenza;
b) tre ulteriori esperte / esperti di inclusione, una/uno per ogni Direzione Istruzione e Formazione;
c) una / un dirigente dei Servizi psicologici;
d) una / un medico del settore psichiatria e psicoterapia dell’età evolutiva;
e) una / un rappresentante del reparto riabilitativo in età evolutiva;
f) una / un rappresentante delle Comunità comprensoriali o dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano;
g) una / un rappresentante della Ripartizione Affari Sociali;
h) tre rappresentanti delle organizzazioni o associazioni coinvolte ovvero delle organizzazioni dei genitori di bambini e ragazzi con disabilità;
i) una / un rappresentante del centro di competenza per l’inclusione della Libera Università di Bolzano.
2. I responsabili dei servizi ed enti di cui al comma 1 designano le/i loro rappresentanti nel gruppo di lavoro. Le/i tre rappresentanti delle organizzazioni/associazioni coinvolte sono designati dalla Federazione per il Sociale e la Sanità. Le/i singole/i rappresentanti nel gruppo di lavoro interistituzionale assicurano il raccordo e la comunicazione tra il lavoro del gruppo di lavoro interistituzionale e l’organizzazione di appartenenza.
3. La nomina dei membri del gruppo di lavoro è disposta con Delibera della Giunta Provinciale.
4. Il gruppo di lavoro interistituzionale provinciale inclusione ha una durata di cinque anni.