1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche. Gli aiuti previsti dai presenti criteri soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 (GU L 193/1 del 1.7.2014), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; gli aiuti di cui ai presenti criteri soddisfano inoltre le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 14 dello stesso regolamento e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
2. Gli investimenti devono soddisfare l’obiettivo del miglioramento della redditività complessiva e della sostenibilità dell’impresa agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento o la riconversione della produzione.
3. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.
4. I presenti criteri si applicano agli aiuti fino a un importo pari a 500.000,00 euro per impresa e per progetto di investimento.