1. L’esame finalizzato al conseguimento del diploma accerta se la candidata o il candidato possieda le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie all’esercizio della professione. A questo proposito la candidata o il candidato deve dimostrare le proprie capacità decisionali, di analisi, di pianificazione, di controllo, di valutazione, di risoluzione di problemi nonché le capacità di realizzazione pratica di incarichi di lavoro, anche mediante prove pratiche, grafiche o scritte. Sono verificate anche capacità nel settore delle competenze linguistico-comunicative e socio-relazionali.
2. Il Direttore o la Direttrice provinciale della Formazione Professionale definisce, sulla base dei piani formativi in vigore e del presente regolamento le direttive per i programmi e lo svolgimento dell’esame. Su questa base il Collegio dei Docenti definisce le indicazioni di riferimento generali. La commissione d‘esame può definire i seguenti contenuti e le seguenti procedure:
a) le aree di apprendimento, le aree di competenza, le discipline, le aree disciplinari o i moduli che sono oggetto d’esame;
b) le modalità di svolgimento dell’esame;
c) il numero di giornate e la durata dell’esame.
3. Possono essere utilizzate le seguenti modalità di svolgimento dell’esame:
a) prove di lavoro/simulazioni (esecuzione di opere complete o di parti, o situazioni di lavoro);
b) colloquio disciplinare (anche plurilingue per esempio, tra gli altri, su saperi disciplinari, casistiche professionali significative, riflessioni critiche, sui tirocini in azienda);
c) rappresentazioni grafiche (tra le altre, schizzi, modelli di strutture con o senza uso di applicativi);
d) lavori scritti (tra gli altri dichiarazioni in più lingue, relazioni, lettere, descrizioni di procedure, preventivi e conteggi, risposta a quesiti,);
e) presentazioni (tra l’altro: rappresentazioni di interventi specialistici, argomentazioni, soluzioni, alternative).
4. Le studentesse e gli studenti con piani formativi individualizzati hanno diritto anche nell’ambito delle procedure d’esame a tutte le misure individuali e personalizzate, agli ausili e alle misure compensative e dispensative che sono previste dal piano formativo individualizzato. Particolarmente nelle aree in cui, sulla base del piano formativo individualizzato, si è lavorato con obiettivi non differenziati, sono individuate, con l’adeguamento delle modalità d’esame e dell’impostazione del problema, delle procedure che consentano alle studentesse ed agli studenti di mostrare in maniera effettiva il livello di competenze raggiunto.
5. Gli esami finalizzati al conseguimento del diploma possono di norma iniziare due settimane prima della conclusione delle attività didattiche. La data di inizio degli esami finalizzati al conseguimento del diploma viene pubblicata all’albo della scuola.
6. La commissione d’esame può convocare una seconda sessione d’esame per le candidate o per i candidati che per gravi o validi motivi non possano partecipare alla prima sessione o che non abbiano superato l’esame finalizzato al conseguimento del diploma. La seconda sessione d’esame deve essere convocata con non meno di tre mesi di distanza dalla prima.
7. Per lo svolgimento di singole sessioni la presidente o il presidente della commissione d’esame può formare delle sottocommissioni che devono essere composte da almeno due membri appartenenti alla commissione d’esame.
8. Con il consenso della candidata o del candidato e della commissione possono assistere a parti dell’esame anche persone esterne.