1. Per l’elaborazione di studi e progetti di interesse sovracomunale è concesso un contributo fino al 50 per cento dei costi ammissibili.
2. Per la costruzione e ristrutturazione di impianti di compostaggio di interesse sovracomunale è concesso un contributo fino al 50 per cento dei costi ammissibili. Per il successivo acquisto di macchinari, attrezzature e similari è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi ammissibili.
3. Per la costruzione e ristrutturazione di impianti di fermentazione di interesse sovracomunale è concesso un contributo fino al 90 per cento dei costi ammissibili. Per la manutenzione straordinaria è concesso un contributo fino al 70 per cento dei costi ammissibili. Gli impianti di fermentazione di aziende agricole sono esclusi da questi aiuti. Per il successivo acquisto di macchinari, attrezzature e simili è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi ammissibili.
4. Per la costruzione e la ristrutturazione di centri di riciclaggio è concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili. L’acquisizione e l’urbanizzazione delle relative aree sono escluse dal contributo, ad eccezione dell’acquisizione in casi straordinari di pubblica necessità previo parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima. Il successivo acquisto di macchinari (presse, compattatori e simili) è finanziato tramite contributo se ne è dimostrata l’economicità. Per l'acquisto di contenitori per le carcasse degli animali è concesso un contributo nella misura massima del 90 per cento dei costi ammissibili.
5. Per la realizzazione e ristrutturazione di centri per il recupero di materiali riciclabili, di interesse sovracomunale, è concesso un contributo fino a un massimo del 70 per cento dei costi ammissibili. Per il successivo acquisto di macchinari, attrezzature e simili è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi ammissibili.
6. Per la realizzazione e ristrutturazione di stazioni di trasbordo rifiuti di interesse sovracomunale, automezzi di trasporto rifiuti esclusi, sono concessi contributi fino al 70 dei costi ammissibili. Per il successivo acquisto di macchinari, attrezzature e similari è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi ammissibili.
7. Per la realizzazione e ristrutturazione di termovalorizzatori sono concessi contributi fino al 70 per cento dei costi di costruzione o di manutenzione straordinaria ammissibili. Nel caso in cui vengano bruciati anche altri combustibili quali trucioli, gas metano, ecc., il contributo è ridotto in proporzione alla quota di energia prodotta tramite questi ultimi in rapporto alla capacità termica complessiva dell’impianto. Se l’incenerimento di rifiuti produce meno del 30 per cento della capacità termica complessiva, sono ritenuti ammissibili quali costi di costruzione solo i costi sostenuti per ulteriori sistemi di depurazione dei fumi al camino, eventualmente necessari per la combustione dei rifiuti. I contributi per i termovalorizzatori non sono cumulabili con finanziamenti concessi dal settore energia.
8. Per la realizzazione e ristrutturazione di impianti di trattamento dei fanghi di depurazione disidratati meccanicamente è concesso un contributo fino al 90 per cento dei costi ammissibili. Per il successivo acquisto di macchinari, attrezzature e simili è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi ammissibili.
9. Per la realizzazione e ristrutturazione di discariche di rifiuti, nonché per interventi di captazione dei gas, è concesso un contributo fino al 70 per cento dei costi ammissibili. Tutti i costi per una eventuale copertura temporanea della discarica durante il suo periodo di attività non sono finanziati. Per il recupero ambientale dopo la chiusura della discarica è concesso un contributo pari all’80 per cento dei costi ammissibili.
10. Per il risanamento di siti contaminati è ammesso un finanziamento fino al 30 per cento dei costi ritenuti ammissibili nei soli casi di contaminazione particolarmente grave nei quali la bonifica sia fattibile esclusivamente con tecnologie innovative. Per il risanamento di vecchie discariche è concesso un contributo del 50 per cento dei costi ritenuti ammissibili.