2.1 Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari
A decorrere dal 26 novembre 2015, il possesso del certificato di abilitazione corrispondente costituisce requisito obbligatorio per l’acquisto e/o per l’utilizzo di prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali.
2.2 Certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari
A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all’ingrosso o al dettaglio) di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Per prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro uso.
2.3 Certificato di abilitazione alla consulenza
A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrate e biologiche. Il possesso del certificato rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono consulenza nell’ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalla pubblica amministrazione.
2.4 Campo d’applicazione dei certificati di abilitazione e incompatibilità
La formazione e l’esame per l’ottenimento del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione ed esame per l’ottenimento del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari. La formazione e l’esame per l’ottenimento del certificato di abilitazione alla consulenza valgono anche come formazione ed esame per il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e alla vendita di prodotti fitosanitari.
I soggetti in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non possono svolgere l’attività di consulenza.
L’attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari.