1. Le domande di finanziamento devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Agenzia per la famiglia e firmate dal/dalla legale rappresentante dell’ente gestore.
2. Le domande devono riportare i seguenti dati:
a) il costo totale previsto nell’anno solare di riferimento per il personale qualificato messo a disposizione per l’assistenza specializzata,
b) il numero delle persone assunte per l’assistenza specializzata e la rispettiva qualifica professionale;
c) la tipologia e la durata del contratto di lavoro del personale assunto per l’assistenza specializzata;
d) il numero delle ore lavorative settimanali da prestare, indicato dal gruppo di valutazione nel verbale di cui all’articolo 4, comma 2.
3. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
a) verbale del gruppo di valutazione, privo di dati sensibili;
b) curriculum del personale qualificato.
4. Le domande possono essere presentate all’Agenzia per la famiglia in qualsiasi momento dell’anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di assunzione delle persone per l’assistenza specializzata.