1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all’articolo 2 i seguenti soggetti, di seguito denominati organizzazioni, a condizione che non perseguano fini di lucro:
a) enti;
b) fondazioni;
c) cooperative;
d) associazioni e federazioni.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 1, le organizzazioni che gestiscono convitti.
3. Possono beneficiare delle agevolazioni per gli investimenti di cui all’articolo 2, comma 2, i seguenti soggetti:
a) organizzazioni che gestiscono convitti;
b) organizzazioni che gestiscono collegi universitari;
c) organizzazioni che gestiscono scuole private paritarie ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui alla legge provinciale del 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche.
4. Requisito essenziale per la concessione di agevolazioni per investimenti è l’annotazione nel libro fondiario del vincolo di destinazione dell’edificio. La durata del vincolo è fissata con decreto in base dell’ammontare del contributo.
5. Le organizzazioni devono:
a) prevedere nel loro statuto la gestione di convitti scolastici, collegi universitari o scuole private;
b) disporre di una struttura organizzativa idonea;
c) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto e secondo principi di economicità e trasparenza della gestione economico-finanziaria.
6. Nello svolgimento dell’attività convittuale o scolastica le organizzazioni non possono perseguire fini di lucro.