1.I minori con residenza o stabile dimora nei comuni dell’Alto Adige possono frequentare servizi di assistenza alla prima infanzia al di fuori dei confini della provincia; in tal caso trova applicazione il vigente sistema di finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano integrato dai presenti criteri.
2. I minori, figli di collaboratori e collaboratrici di datori di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, possono frequentare servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia. In tal caso trova applicazione il sistema di finanziamento di cui ai vigenti “Criteri per la concessione dei contributi per microstrutture aziendali e l’acquisto di posti bambino presso servizi analoghi”.
3. La famiglia che intenda usufruire del servizio di assistenza fuori provincia deve preventivamente ottenere il benestare all’assunzione dei costi da parte del comune di residenza o di stabile dimora del minore da assistere, ovvero da parte del datore di lavoro.
4. Il Comune, la famiglia e l’ente gestore del servizio sottoscrivono un accordo per la partecipazione ai costi in base al modello predisposto dall’Agenzia provinciale per la famiglia, tenendo presente che il costo della prestazione del servizio e la tariffa a carico della famiglia devono essere espressi su base oraria.
5. Se il costo del servizio eccede l’importo orario convenzionale previsto dal vigente sistema di finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano, la differenza resta a carico della famiglia, fatto salvo quanto stabilito dalle parti nel suddetto accordo.
6. Per l’assistenza fuori provincia non trova applicazione la regola riguardante la frequenza minima dei servizi.
7. I minori con residenza o stabile dimora in provincia di Bolzano, che usufruiscono dell’assistenza fuori provincia con il cofinanziamento dei Comuni, vengono considerati ai fini del raggiungimento della quota di posti bambino da mettere a disposizione a livello comunale.