1. L’Intendente scolastico, l’Intendente scolastica, il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole, di regola, conferisce un incarico di presidenza ai docenti inseriti nella graduatoria del concorso per esami e titoli per l’assunzione di dirigenti scolastici e non ancora assunti come dirigenti scolastici per coprire i posti vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico. In casi eccezionali e motivati può incaricare il collaboratore o la collaboratrice con compiti di sostituzione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica di dirigere la scuola.
2. Qualora sia esaurita la graduatoria del concorso per esami e titoli per l’assunzione di dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica competente ovvero il direttore o la direttrice competente della Direzione provinciale Scuole può conferire ai docenti inseriti nella graduatoria di merito per l’accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici un incarico temporaneo di presidenza per la copertura delle direzioni scolastiche vacanti o non vacanti, ma disponibili
3. Nell’anno scolastico successivo, l’Intendente scolastico, l’Intendente scolastica, il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole può confermare su domanda dell’interessato l’incarico di presidenza di cui al comma 1 o 2. La domanda può riguardare la presidenza della medesima direzione oppure un’altra direzione. La conferma dell’incarico nella medesima istituzione scolastica presuppone la disponibilità del relativo posto.
4. La rinuncia all’incarico di presidenza non ha conseguenze per la persona rinunciante.
5. L’incarico di presidenza viene conferito per la durata di un anno scolastico.
6. L’Intendente scolastico, l’Intendente scolastica, il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole, per gravi e documentati motivi e con provvedimento motivato da comunicare all’interessato/a, può disporre la nomina in sede diversa oppure la revoca dell’incarico di presidenza.
7. Gli incarichi conferiti devono essere pubblicati all’albo della competente Direzione Istruzione e Formazione.