1. L’operatrice/operatore dell’area socio-pedagogica del distretto sociale valuta le capacità e i bisogni di cura, assistenza e accompagnamento della persona da affidare, in collaborazione con altri enti e servizi coinvolti nel progetto di vita della persona stessa, ed effettua la selezione della famiglia affidataria.
2. La proposta di affidamento delle persone di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), deve essere sottoposta al parere del Servizio sanitario competente (Servizio riabilitativo, Servizio psicologico, Centro di Salute mentale, Servizio per le dipendenze).
3. Constatata la sussistenza di tutti i requisiti per l’affidamento e previo consenso manifestato dalla persona affidata o dal suo/dalla sua rappresentante legale, il distretto sociale redige una convenzione con relativo disciplinare d’oneri, nel quale sono indicati:
a) dati anagrafici;
b) motivazione degli obiettivi e degli interventi;
c) tipologia e durata dell’affidamento;
d) compiti della famiglia affidataria, della persona affidata e dei servizi sociali e sanitari;
e) modalità di collaborazione tra la persona affidata, la famiglia affidataria, la famiglia di origine, i servizi sociali e sanitari ed eventuali altre organizzazioni attive sul territorio, che promuovono l’inclusione;
f) informazioni relative al compenso da corrispondere alla famiglia affidataria e alla compartecipazione tariffaria della persona affidata e dei nuclei familiari obbligati.
4. Al distretto sociale compete il coordinamento e la vigilanza sugli interventi concordati; il distretto provvede inoltre ad assicurare alle famiglie affidatarie informazione, formazione e sostegno.
5. L'affidamento familiare cessa quando vengono meno le condizioni che l’hanno disposto o non vengono rispettati i compiti definiti nella convenzione e nel relativo disciplinare d’oneri.
6. In caso di passaggio ad altra forma assistenziale (ad es. di tipo domiciliare o residenziale), alla persona affidata devono essere garantiti la necessaria consulenza e l’accompagnamento.