1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi ad enti pubblici ed organizzazioni private senza scopo di lucro che svolgono la loro attività in Alto Adige per il sostegno precoce alle famiglie ai sensi degli articoli 4, 7, 8, 10 e 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, di seguito denominata legge.
1/bis. Le organizzazioni di cui al comma 1:
a) devono aver previsto nel proprio statuto la realizzazione di attività di formazione per la famiglia;
b) devono disporre di un‘adeguata struttura organizzativa nella provincia di Bolzano;
c) devono garantire continuità nello svolgimento della propria attività.
1/ter. Si considerano attività di formazione per la famiglia le attività di formazione orientate a sostenere preventivamente i genitori, e in generale le famiglie, mediante interventi di bassa soglia (di facile accesso per tutti) che affiancano le famiglie stesse nel quotidiano, tenendo conto delle loro risorse e trasmettendo loro conoscenze e competenze atte a migliorare la convivenza. La formazione per la famiglia mira a rafforzare e incrementare le competenze educative, a promuovere la riflessione sui ruoli e sui modi di agire dei membri della famiglia nella quotidianità e a sostenere le relazioni familiari, nonché a preparare i giovani alla convivenza in coppia e all’interno di una nuova famiglia. La formazione per la famiglia va distinta, da un lato, dalle iniziative per il tempo libero dedicate alle famiglie, dall’altro dalla consulenza in senso stretto, dalla terapia e dall’intervento sociale.
2. Sono finanziate le seguenti misure di sostegno alla famiglia.
a) sostegno preventivo alla famiglia ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) d) e), f), g) ed i) della legge, concernenti misure di sensibilizzazione, informazione e confronto precoce con le tematiche riguardanti la famiglia e la vita di coppia, programmi di formazione a sostegno della famiglia e della genitorialità, l’auto-aiuto familiare, offerte per prevenire situazioni familiari problematiche, consulenza e accompagnamento familiare, mediazione familiare. Sono sostenuti inoltre i punti d’incontro e gli altri spazi per le famiglie, i centri per le famiglie, i centri genitori-bambini e le altre forme di scambio che rafforzano il rapporto tra genitori, genitori e figli, tra generazioni e il coinvolgimento attivo dei padri;
b) migliore conciliabilità tra famiglia e lavoro ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, lettera b), della legge, concernenti azioni a favore della parità di genere, dell’ampliamento delle immagini di ruolo, nonché della certificazione “audit famigliaelavoro”;
c) servizi di assistenza e di accompagnamento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b), della legge, concernenti iniziative genitoriali, gruppi di gioco, centri genitori-bambini;
d) lavoro di rete nel settore famiglia, ai sensi dell’articolo 4 della legge; il lavoro di rete con i comuni (singoli o in collaborazione tra loro) può essere finanziato esclusivamente in base all’articolo 6/bis;
e) indagini scientifiche sulla situazione delle famiglie in Alto Adige ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f) della legge.
3. Le misure finanziate sono rivolte a coppie, futuri genitori, genitori, nonni, famiglie e bambini che non frequentano ancora la scuola dell’infanzia.