Il Direttore di Dipartimento è sovraordinato, sul piano organizzativo, ai responsabili delle strutture afferenti al Dipartimento.
Il Direttore di Dipartimento viene nominato dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria, scelto tra i direttori delle strutture complesse componenti il Dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di servizio in tale funzione. Il Direttore di Dipartimento individua il proprio vicario tra i responsabili delle strutture con incarico di direzione di struttura complessa, affinché siano rappresentati in modo equilibrato i gruppi professionali.
L’incarico di Direttore di Dipartimento ha una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile.
L’incarico è revocabile con giudizio motivato prima della scadenza fissata nell’atto di nomina per decisione del Direttore generale dell’Azienda sanitaria, sentiti il Direttore sanitario e il Direttore tecnico-assistenziale.
Il Direttore di Dipartimento risponde al Direttore generale dell’assetto organizzativo, della gestione, nonché del perseguimento degli obiettivi aziendali, in relazione alle risorse assegnate. Il Direttore di Dipartimento esercita potere di coordinamento, nonché attività di supporto nei confronti dei responsabili delle strutture afferenti al Dipartimento.
Al Direttore di Dipartimento, coadiuvato dal Coordinatore di Dipartimento, compete in particolare, in base alle risorse assegnate con gli atti aziendali di pianificazione strategica e di programmazione annuale nonché agli obiettivi concordati con il Direttore generale, sentiti gli altri componenti della Direzione aziendale, l’efficiente ed efficace erogazione delle prestazioni sanitarie di competenza del Dipartimento di prevenzione, nonché la negoziazione e valutazione degli indirizzi, obiettivi, attività e risorse con i responsabili delle strutture afferenti al Dipartimento e con i relativi coordinatori delle professioni sanitarie. Entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di riferimento il Direttore generale assieme agli altri componenti della Direzione aziendale procede alla verifica dei risultati conseguiti dal Direttore di Dipartimento.
Al Direttore del Dipartimento di prevenzione compete in particolare:
a) la responsabilità dell’assetto organizzativo complessivo della struttura e del suo funzionamento attuando modelli organizzativi concordati con la Direzione aziendale;
b) il compito di proporre, discutere e determinare con la Direzione aziendale, sentito anche il Comitato, gli obiettivi annuali e pluriennali e di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
c) il coordinamento delle attività relative alle strutture e delle forme di collaborazione aziendali al fine del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano annuale;
d) la verifica periodica dei risultati raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi annuali;
e) la negoziazione, secondo le intese intercorse con i responsabili delle strutture afferenti al Dipartimento e con i relativi coordinatori delle professioni sanitarie, del budget di Dipartimento con la Direzione aziendale e l’assegnazione delle risorse finanziarie ed umane a ciascuna struttura, sulla base degli obiettivi e dei piani di attività concordati con la Direzione aziendale;
f) la verifica del perseguimento degli obiettivi, dei risultati di attività e della qualità delle prestazioni erogate, nonché i relativi carichi di lavoro del personale;
g) la promozione e il coordinamento dell’attività programmatoria generale del Dipartimento e di promozione ed educazione alla salute in ambito aziendale;
h) il coordinamento dei programmi complessi di sanità pubblica, non riconducibili all’operatività delle singole strutture;
i) l’istituzione di gruppi di lavoro permanenti o temporanei costituiti da operatori delle diverse strutture, sentito il Comitato di Dipartimento;
j) la gestione diretta della quota di risorse per lo svolgimento delle attività della struttura tecnico-amministrativa del Dipartimento di prevenzione;
k) l’organizzazione e la gestione delle attività di competenza del Dipartimento di prevenzione in caso di eventi che determinano emergenze generali per la popolazione, a valenza pluridisciplinare. I relativi provvedimenti assumono valenza aziendale e sono vincolanti per tutte le strutture coinvolte;
l) rappresentare il Dipartimento nei rapporti con il Direttore generale, gli Organismi ed Enti esterni. Il Direttore del Dipartimento è membro della Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali;
m) la convocazione del Comitato di Dipartimento, da esso presieduto;
n) l’attuazione delle decisioni definite in sede di Comitato verso l’interno e verso l’esterno con poteri e con assunzione diretta di responsabilità;
o) la definizione per ogni struttura afferente, del contenuto delle attività erogabili, al fine di garantire prestazioni e soluzioni organizzative sul territorio provinciale omogenee e coerenti con la normativa di riferimento.
Il modello organizzativo del Dipartimento di prevenzione è disciplinato nell’atto aziendale per quanto non regolamentato dalle suddette Linee Guida. Il Dipartimento di prevenzione deve dotarsi di un regolamento approvato con delibera del Direttore generale, la quale è sottoposta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 5 della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.