1. Per la liquidazione del contributo va presentata apposita domanda con la documentazione di seguito riportata:
a) una dichiarazione sostitutiva, rilasciata e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente, che confermi l’avvenuto svolgimento dell’attività ammessa a contributo e la spesa effettivamente sostenuta – distinta per macrovoci – e attestante che l’ente è in possesso di tutti i documenti di spesa e che tutte le spese dichiarate sono quietanzate;
b) documentazione di spesa in originale, fino all’importo del contributo concesso, con relativo elenco; l’elenco deve essere suddiviso per macrovoci (ad eccezione delle rendicontazioni di cui all’allegato E). Per le spese del personale dipendente è possibile presentare, per ogni dipendente, un prospetto riassuntivo delle voci di costo redatto da un/una commercialista o dalla persona che elabora le buste paga, su cui è apposto il timbro dell'ente e controfirmato dal/dalla legale rappresentante. Tutti i documenti di spesa devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome dell’ente beneficiario del contributo e devono riferirsi strettamente al programma di attività dell’anno a cui si riferisce la domanda di contributo;
c) eventuale dichiarazione relativa alle ore di volontariato effettivamente prestate, qualora i soggetti richiedenti possano dimostrare, con apposita dichiarazione sostitutiva, di avere realizzato l’iniziativa programmata anche con l’apporto di lavoro volontario. A tal fine vanno dichiarati con precisione il numero degli operatori e delle operatrici volontari, nonché il numero di ore e la tipologia di attività di volontariato effettivamente prestate. Non sono riconosciute le ore di frequenza a corsi di formazione, le ore di partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo, le ore di volontariato prestate dal personale legato all’organizzazione da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo o da qualsiasi altro rapporto patrimoniale, nonché le ore prestate da membri del consiglio di amministrazione o del consiglio direttivo per esercitare attività tipiche del loro ruolo.
2. I contributi per spese correnti devono essere rendicontati entro il 30 aprile e quelli per investimenti entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se non coincidenti. I contributi per spese correnti per la gestione di strutture di cui alle lettere e), g) h) e i) del comma 1 dell’articolo 7 devono essere rendicontati entro il 30 giugno; lo stesso vale per i contributi per la gestione di strutture per l’accoglienza dei profughi individuate in base ad accordi tra la Provincia e lo Stato. In caso di opere e impianti o spese per investimenti in conto capitale la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, le singole rate di contributo pluriennale indicate nel cronoprogramma sono da rendicontare entro i termini previsti dal presente comma. I documenti di spesa possono essere emessi solo a partire dalla data di protocollo d’entrata della domanda di contributo.
3. In sede di rendicontazione delle spese correnti si può dimostrare la copertura di parte della spesa ammessa fino a un massimo del 15 per cento della spesa effettivamente sostenuta, e comunque con un tetto massimo di euro 25.000,00 mediante ore di volontariato svolte nell’anno, alle quali è attribuito un valore convenzionale di euro 20,00 per ogni ora lavorata. Per le strutture di accoglienza dei profughi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere e), g) e j), con più di 50 posti autorizzati, il tetto massimo di cui al presente comma è di euro 50.000,00. La dichiarazione relativa alle attività di volontariato non può essere presentata come documento di spesa a rendiconto per coprire la parte di spesa coperta con contributi pubblici. Le ore di volontariato prestate possono essere riconosciute solo per coprire la differenza tra spesa ammessa e contributo concesso. Se la spesa effettivamente sostenuta risulta inferiore al contributo concesso, non verranno riconosciute ore di volontariato. Le cooperative sociali di tipo B, gli enti di cui all’allegato F e le federazioni non possono rendicontare le spese correnti con ore di volontariato; fanno eccezione le federazioni i cui associati sono in prevalenza enti privati senza fini di lucro che non erogano servizi, per le quali ciò è possibile entro il limite massimo del 5 per cento della spesa ammessa.
4. Qualora dopo l’utilizzo delle ore di volontariato di cui al comma 3, la spesa effettiva per macrovoci non dovesse raggiungere la spesa ammessa, viene effettuato d’ufficio la compensazione tra macrovoci.
5. In caso di lavori di costruzione, la liquidazione delle ulteriori rate annuali avviene nell’ambito del cronoprogramma, sulla base dell’elenco delle spese sostenute nonché di eventuali stati di avanzamento lavori, dietro presentazione di una dichiarazione dell’ente, dalla quale risulta che quest’ultimo dispone della documentazione di spesa per l’importo già liquidato e che le attività, le forniture e i lavori previsti sono stati regolarmente realizzati nell’anno di riferimento e che le spese connesse sono state sostenute. All’ultima richiesta di liquidazione delle spese sostenute deve essere allegato il certificato di collaudo dei lavori o, qualora questo non sia richiesto, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla direzione dei lavori e l’attestato di abitabilità o di agibilità.
6. Nel caso di acquisto di immobili, la liquidazione del saldo avviene dopo la presentazione del parere positivo del comitato tecnico provinciale sul progetto di fattibilità tecnica ed economica e la dimostrazione dell’avvenuta intavolazione nel libro fondiario dell’acquisto della proprietà. Questa procedura vale anche nel caso di costituzione di altri diritti reali a titolo oneroso.
7. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, o di cui al comma 9 8 in caso di proroga concessa, senza che sia stata presentata alcuna documentazione di spesa, potrà essere presentata, entro l’ulteriore termine di 30 giorni, esclusivamente la documentazione relativa all’anticipo già liquidato. Decorsi i 30 giorni, l’anticipo, o la parte residua non rendicontata dello stesso, dovranno essere restituiti maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 5 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.
8. Per gravi e giustificati motivi e previa domanda motivata, presentata dall’ente entro il 15 dicembre prima della scadenza del termine di cui al comma 2, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno. La direttrice/Il direttore di ripartizione competente può concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il finanziamento dell’investimento o la rata di contributo pluriennale sono da considerarsi automaticamente revocati.
9. In caso di revoca del contributo o della rispettiva rata di contributo pluriennale, gli importi già liquidati e non documentati devono essere restituiti maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 5 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.
10. In caso di revoca di contributi pluriennali o delle rispettive rate per la realizzazione di opere o spese di investimento, i beneficiari hanno diritto di presentare istanza di concessione di un nuovo contributo, al fine di completare l’opera o l’investimento.
11. Per la rendicontazione e la liquidazione dei contributi per la gestione delle strutture di accoglienza dei profughi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e), vale quanto segue:
a) all’ente che richiede la liquidazione di importi parziali ai sensi dell’articolo 12, comma 6, vengono liquidati al massimo tre importi parziali all’anno; questi ultimi, insieme all’anticipazione, non possono superare un ammontare pari all’80 per cento del contributo concesso;
b) i rispettivi importi parziali vengono così calcolati: numero delle presenze ammesse e registrate, in base alle liste delle presenze inviate giornalmente all’ufficio competente, moltiplicato per il rispettivo importo onnicomprensivo di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) o lettera h) o all’articolo 2, comma 1, dell’allegato E;
c) alla domanda di anticipo di cui all’articolo 18 e a quella per la liquidazione del saldo devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 7 dell’allegato E.