1. L’accesso al cantiere da parte dei collaboratori/delle collaboratrici degli Uffici provinciali Gestione risorse idriche e Geologia e prove materiali va garantito in qualsiasi momento.
2. Prima di iniziare i lavori di scavo o perforazione va verificato che sotto la posizione della perforazione non ci siano sottoservizi interrati.
3. La manutenzione e l’uso della macchina perforatrice deve avvenire in modo che non ci siano perdite di olio alla stessa né perdite di prodotti specifici per la perforazione come p.es. carburanti, lubrificanti, olii idraulici o additivi.
4. In cantiere devono sempre essere a disposizione idonei prodotti olio-assorbenti.
5. Se dovesse essere necessario utilizzare l’acqua di perforazione, non devono risultare conseguenze negative per il sottosuolo e per l’acqua di falda. Va evitato l’utilizzo di additivi. Qualora sia necessario utilizzare degli additivi, va in ogni caso garantito che la falda non venga in alcun modo inquinata. Le acque e i fanghi di perforazione vanno smaltiti ai sensi dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6.
6. La zona circostante il punto di perforazione deve essere allestita in modo tale che non ci siano infiltrazioni da parte di acque superficiali.
7. Il cutting ovvero il terreno di risulta ed eventuali acque di perforazione vanno raccolti in vasche o contenitori impermeabili (p.es. container per rifiuti di demolizione); l’acqua di perforazione non contaminata può essere riutilizzata, mentre quella contaminata deve essere smaltita secondo la vigente normativa.
8. Durante i lavori di perforazione il tecnico abilitato/la tecnica abilitata redige il registro di perforazione e di installazione, che deve essere aggiornato e tenuto a disposizione dell’autorità competente sul luogo della perforazione. In esso vanno annotati tra l’altro:
a) tipo di perforazione e dati tecnici;
b) utilizzo di rivestimenti;
c) additivi eventualmente utilizzati;
d) dettagliata sequenza stratigrafica del sottosuolo, redatta in conformità alle prescrizioni dell’ufficio competente;
e) afflussi di acqua di falda e perdite di acque di perforazione;
f) caratteristiche della falda (livelli, numeri ed eventuali direzioni di flusso);
g) quantitativi di sospensione iniettata a pressione per il ritombamento del foro e relativo rapporto di miscelazione;
h) avvenimenti particolari.
9. Per ogni perforazione nel campo sonde, ogni 6 metri e ad ogni cambiamento litologico, vanno eseguiti prelievi di campioni rappresentativi di terreni di risulta. I campioni vanno conservati per almeno 60 giorni dalla fine dei lavori in contenitori idonei contrassegnati in modo univoco, per eventuali verifiche da parte dell’autorità competente. Il materiale organico (resti di piante, legno e carbone) sul quale è possibile eseguire delle datazioni va conservato in frigorifero, avvolto in un foglio di alluminio. Il suo rinvenimento va segnalato immediatamente all’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali.
10. Il livello di falda deve essere misurato con un freatimetro. Lo strumento deve essere sempre a disposizione in cantiere.