1. La liquidazione dell’aiuto avviene dopo la realizzazione dell’investimento, sulla base del rendiconto finale di spesa e solo se il progetto realizzato corrisponde a quello previsto nella domanda.
2. La domanda di liquidazione, da redigere sul modulo appositamente predisposto dalla ripartizione provinciale competente, e la relativa documentazione di spesa devono essere inoltrate entro il termine di cui all’articolo 9, comma 2, tramite un'unica comunicazione PEC in formato PDF alla casella di posta elettronica certificata del competente ufficio provinciale.
3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata la seguente documentazione:
a) contratti di leasing con l’obbligo del riscatto del bene locato;
b) fatture e note onorarie, regolarmente quietanzate come prescritto dalle norme fiscali vigenti a livello nazionale e dell’Unione europea.
4. I beni agevolati, ad esclusione degli investimenti relativi a contratti di leasing, devono essere iscritti nel registro dei beni ammortizzabili.
5. Non sono ammesse forme di compensazione.
6. Per la valutazione della documentazione, l’ufficio provinciale competente può avvalersi di pareri tecnici e stime.
7. Se nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione dell’aiuto l’azienda viene trasferita o incorporata, l’agevolazione è trasferita alla persona subentrante che deve possedere i requisiti per beneficiare dell’agevolazione.
8. La persona subentrante deve assumere in proprio gli obblighi previsti e rispettarli.
9. Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente dispone la liquidazione dell’aiuto.