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1. di approvare le seguenti modifiche all’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 130, modificato con deliberazione del 6 dicembre 2016, n. 1366:
1.1
Al punto 2.1, lettera C), numero 3 dell’allegato della delibera della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 130 e successive modifiche, l’abbreviazione EG è sostituita con EU e l’abbreviazione CE è sostituita con l’abbreviazione UE.
1.2
Il punto 2.3, primo punto dell’allegato della delibera della Giunta Provinciale del 3 febbraio 2015 n. 130 e successive modifiche, è così sostituito:
- la delibera della Giunta provinciale del 6 febbraio 2018, n. 115 (per il personale di cui al punto 2.2 – gruppi dal I al III)
1.3
Il punto 2.5 dell’allegato della delibera della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 130 e successive modifiche, è così sostituito:
“Per l’inserimento nelle graduatorie il personale docente di madrelingua ladina deve essere in possesso dell’esame sulla conoscenza della lingua tedesca ed italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, corrispondente alla materia a cui si aspira, e dell’esame sulla conoscenza della lingua ladina, eseguito presso l’intendenza scolastica ladina, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1983, n. 89 e successive modifiche.“.
1.4
Il punto 3.5 dell’allegato della delibera della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 130 e successive modifiche, è così sostituito:
“Le interessate e gli interessati di madrelingua ladina possono richiedere l‘inserimento, oltre che nelle graduatorie ladine, anche in quelle tedesche o italiane, a seconda della circostanza che abbiano assolto una scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) con lingua di insegnamento tedesca o italiana. Per chi si fosse diplomato in una scuola secondaria di secondo grado delle località ladine è possibile l’inserimento in tutte e tre le graduatorie. Il riferimento è alla lingua dell‘esame di Stato corrispondente”.
1.5
Il punto 4.5 dell’allegato della delibera della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 130 e successive modifiche, è così sostituito:
“Le domande di inserimento in graduatoria devono essere presentate presso la Ripartizione Personale della Provincia, entro il 28 febbraio di ogni anno entro le ore 12:00.
- Oltre alla consegna di persona della domanda all’Info Point dell`Ufficio Assunzioni Personale, ne è consentito l’inoltro anche per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno), E-Mail (come file Pdf) oppure PEC (posta elettronica certificata).
- Tranne nel caso di consegna della domanda personalmente da parte dell’aspirante, deve essere allegata contestualmente una fotocopia leggibile di un documento di identità valido.
- Si considerano inoltrate in tempo anche le domande spedite entro le ore 12:00 del 28 febbraio con raccomandata con ricevuta di ritorno. È determinante in tal caso il timbro dell’ufficio postale accettante, che deve contenere data e ora.
- Se il termine del 28 febbraio cade in giorno festivo o di chiusura degli uffici provinciali, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi.”
1.6
Il punto 5.1, lettera A1, comma 3 dell’allegato alla delibera della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 130 e successive modifiche, è così sostituito:
„La disposizione non trova applicazione con riferimento alle graduatorie ladine dove è requisito di accesso sia l’attestato di bilinguismo che l’esame sulla conoscenza della lingua ladina e alle graduatorie per l’insegnamento della seconda lingua, dove l’attestato di bilinguismo è requisito d’accesso”.
1.7
Il punto 5.1, lettera A1, comma 4 dell’allegato della delibera della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 130 e successive modifiche, è così sostituito:
„In base all’articolo 32, comma 2 del contratto di comparto, nella graduatoria di giugno 2018 e in tutte quelle successive, il personale docente privo di attestato di bilinguismo, che alla data del termine di scadenza per la consegna delle domande (28 febbraio) ha maturato un’anzianità di servizio di almeno un anno, è equiparato al personale docente con attestato di bilinguismo. Conta l’anzianità di servizio indicata in graduatoria (vedasi punto 5.1 A2 – II)“.
1.8
Al punto 5.1, lettera A1, comma 5 dell’ allegato alla delibera della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 130 e successive modifiche le parole “tre anni” sono sostituite dalle parole “un anno”.
1.9
Al punto 5.1 dell’allegato alla delibera della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 130 e successive modifiche, viene cancellata la lettera A4.
1.10
“I primi quattro commi della lettera B del paragrafo 5.1. dell’allegato alla delibera della Giunta provinciale del 3 febbraio n. 130 e successive modifiche sono cancellati, iniziando con le parole „Per l’anno scolastico 2015-16“ e terminando con le parole „nella materia / gruppo di materie“.
1.11
Il punto 5.1, lettera B3 dell’allegato alla delibera della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 130 e successive modifiche, è così sostituito:
„In caso di parità di punteggio trovano applicazione i criteri di preferenza ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento.”
1.12
Il punto 6.1, comma 3 dell’allegato alla delibera della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 130 e successive modifiche, è così sostituito:
“Le citate Aree rendono note eventuali modifiche nell’elenco fino a due giorni lavorativi prima dell’inizio della scelta dei posti, tra l’altro anche posti di supplenza divenuti noti, che sono disponibili per periodi inferiori all’anno scolastico. Le modifiche emerse sono inserite nell’elenco. Tutti i posti disponibili devono essere pubblicati nel citato elenco”.
1.13
Il punto 6.7 dell’allegato alla delibera della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 130 e successive modifiche, è così sostituito:
„Limitazione ai requisiti d’accesso: per la copertura di posti sono consentite solamente limitazioni nell’ambito dei requisiti di accesso previsti per le singole materie. Conseguentemente non possono essere richieste delle limitazioni per la copertura dei posti come specializzazioni aggiuntive oppure qualificazioni professionali particolari oppure un’esperienza professionale maggiore di quella richiesta dai requisiti di accesso. Nell’elenco dei posti tuttavia è possibile indicare informazioni utili sulle conoscenze e competenze richieste per l’insegnamento in casi particolari”.
1.14
Il punto 7.4, lettera e) dell’allegato alla delibera della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 130 e successive modifiche, è così sostituito:
“la misura delle ore settimanali non sia inferiore al 30% rispetto ad un incarico a tempo pieno”.
1.15
Il punto 9.3 dell’allegato alla delibera della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 130 e successive modifiche, è così sostituito:
“Per accedere alle graduatorie è necessario, accanto al possesso di uno studio universitario almeno quinquennale o di uno studio universitario di vecchio ordinamento equipollente, avere una formazione specifica per l’insegnamento di tedesco o italiano come lingua straniera o in qualità di seconda lingua (“DaF/DaZ”), che vengono stabilite con decreto dell’intendente scolastico competente”.
2. L’ “allegato 1” e l’ “allegato 2” dell’allegato alla delibera della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 130 e successive modifiche, sono cancellati.
3. Le disposizioni dei punti citati successivamente e modificati ai sensi della presente delibera “Disciplina per l’assunzione a tempo determinato del personale insegnante delle scuole professionali della Provincia” trovano applicazione a partire dall’anno scolastico 2018-2019 anche per il personale insegnante delle scuole di musica, in emendamento all’allegato della delibera della Giunta provinciale del 11 marzo 2014, n. 286, modificata con delibere del 3 febbraio 2015, n. 130 e del 6 dicembre 2016, n. 1366:
• 1.1
• 1.3
• 1.4
• 1.5
• 1.6
• 1.7
• 1.8
• 1.11
• 1.12, integrato come segue: „escluse le supplenze con un orario di lavoro inferiore al 30%.“
• 1.13
• 1.14, integrato come segue:
„Il punto 6.1, lettera a) dell’allegato alla delibera della Giunta provinciale dell’11 marzo 2014, n. 286 e successive modifiche, è cancellato”.
4. Il punto 4.3.2 dell’allegato alla delibera della Giunta provinciale dell’11 marzo 2014, n. 286 e successive modifiche, è cancellato.
5. La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.