Criteri per la concessione di contributi ai medici di medicina generale
1. I presenti criteri disciplinano, in applicazione dell’articolo 4/septies, comma 6, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, la concessione di contributi ai medici di medicina generale convenzionati per la prima volta con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito denominata Azienda Sanitaria, al fine di incentivarne l’insediamento.
1. Possono beneficiare dei contributi i medici di medicina generale convenzionati per la prima volta – di seguito denominati medici neoconvenzionati – con l’Azienda Sanitaria, con meno di 1000 pazienti iscritti.
2. I contributi non spettano ai medici neoconvenzionati che all’inizio dell’attività hanno già più di 1000 pazienti iscritti.
1. I contributi sono concessi per un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dell’attività.
1. I contributi sono concessi mensilmente nel seguente ammontare massimo, che varia in funzione del numero dei pazienti iscritti:
a) fino a 500 pazienti iscritti: euro 1.200,00;
b) tra 501 e 1000 pazienti iscritti: euro 800,00.
2. L’erogazione del contributo cessa non appena, nei tre anni dalla data di inizio dell’attività, si raggiunge il numero di 1000 pazienti iscritti.
3. Se l’importo totale da erogare ai medici neoconvenzionati supera il tetto di spesa previsto nel bilancio provinciale, i contributi sono proporzionalmente ridotti.
1. La domanda del medico neoconvenzionato viene presentata all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige all’inizio dell’attività.
2. Se la domanda viene presentata successivamente all’inizio dell’attività, il contributo spetta esclusivamente per il periodo restante dalla data di presentazione della domanda allo scadere dei primi tre anni di attività.
4. La domanda deve essere provvista di marca da bollo.
5. La domanda è valida fino allo scadere del termine di tre anni dalla data di inizio dell’attività e comunque fino alla rinuncia, alla revoca del contributo o al venir meno dei requisiti.
1. L’Azienda Sanitaria dell’Aldo Adige esamina le domande presentate, verificando la sussistenza dei requisiti stabiliti dai presenti criteri.
1. Tutte le competenze amministrative relative alla concessione dei contributi di cui ai presenti criteri sono esercitate dalla direttrice/dal direttore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
1. Il contributo è liquidato mensilmente al medico neoconvenzionato dall’Azienda Sanitaria dell’Aldo Adige, insieme alla quota pro capite per i pazienti iscritti.
1. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige effettua controlli automatici sul numero dei pazienti iscritti.