1. Per la determinazione del coefficiente nell’ambito da 0,80 fino al massimo di 1,50 punti sono applicati i seguenti criteri:
a) numero degli alunni/delle alunne da 0,40 a 0,70 punti, e precisamente:
- fino a 349 alunni/alunne min. 0,40
- da 350 alunni/alunne min. 0,50
- da 550 alunni/alunne min. 0,60
- da 750 alunni /alunne 0,70
b) numero del personale da 0,20 a 0,40 punti, e precisamente:
- fino a 79 persone min. 0,20
- da 80 persone min. 0,30
- da 120 persone 0,40
c) Presa in considerazione della complessità da 0,20 fino al raggiungimento del coefficiente massimo di 1,50 punti.
Per l’attribuzione dei punti per la complessità vengono prese in considerazione in particolare le seguenti fattispecie:
- numero di indirizzi,
- numero di edifici al di fuori della sede principale,
- numero dei Comuni nel bacino d’utenza,
- corsi di formazione,
- corsi di maestro artigiano,
- situazioni di popolazione scolastica particolarmente complessa,
- gestione di impianti extrascolastici,
- altri elementi di complessità
2. L’indennità di funzione commisurata secondo il primo comma non è cumulabile con la quota dell’indennità di funzione pregressa trasformata in assegno personale pensionabile fino al 31.12.2016.