1. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
a) un parere medico o un attestato di disabilità dello studente/della studentessa;
b) un’autocertificazione riguardo al livello assistenziale rilevato o alla percezione dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge provinciale del 21 agosto 1978, n. 46;
c) preventivi di spesa per tutti i servizi o acquisti per i quali si richiede il rimborso;
d) dichiarazione dello studente/della studentessa, dalla quale si evince perché e in quale entità i servizi e gli acquisti, per i quali si richiede il rimborso, sono necessari per rendere possibile lo studio universitario allo studente/alla studentessa, con annessa certificazione medica, ove necessaria.
2. Nel caso di richiesta di rimborso delle spese per un servizio di assistenza e di accompagnamento di cui all’articolo 7, deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione dello studente/della studentessa che, esclusivamente ai fini degli studi universitari, necessita di un numero di ore di assistenza maggiore rispetto al monte ore già concesso, con indicazione dell’ammontare delle ore aggiuntive richieste;
b) certificazione dell’università riguardante i servizi offerti direttamente da quest’ultima per gli studenti/le studentesse con disabilità, ovvero che non vengono offerti e quindi devono essere organizzati autonomamente.
3. Nel caso di richiesta di rimborso delle spese per l’acquisto di strumenti di ausilio ai sensi dell’articolo 9, va inoltre allegata la seguente documentazione:
a) certificazione dell’università o dichiarazione che né l’università né un’altra istituzione pubblica o privata mette a disposizione gratuita i relativi strumenti di ausilio.
4. Tutti i cittadini extracomunitari e le cittadine extracomunitarie devono presentare, in aggiunta alla domanda e entro 15 giorni di calendario dalla presentazione della stessa, personalmente all’Ufficio per il diritto allo studio universitario il permesso di soggiorno in Italia, salvo che questo non sia già presente in ufficio.
5. Le cittadine e i cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno illimitato devono comprovare tutte le dichiarazioni e tutti i dati richiesti di cui ai presenti criteri mediante la presentazione dei relativi documenti, che devono essere allegati alla domanda. Fanno eccezione, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i dati personali che possono essere confermati o autenticati da soggetti pubblici o privati di diritto italiano. I dati devono essere documentati attraverso certificazioni o attestazioni rilasciate dalle autorità competenti dello Stato estero di provenienza e corredate da una traduzione in lingua tedesca, italiana o inglese; tali certificazioni o attestazioni devono essere autenticate dalle autorità consolari italiane, che attestano la conformità all’originale, dopo aver informato i/le richiedenti in merito alle conseguenze penali in caso di produzione di documenti o attestati falsi.
6. Le cittadine e i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui alla Tabella B, per la valutazione del patrimonio e del reddito devono presentare un’attestazione della Rappresentanza italiana nel loro Paese di provenienza, dalla quale risulta che essi/esse non appartengono ad una famiglia che dispone notoriamente di un reddito alto e che non appartengono ad uno ceto sociale elevato. Questa documentazione deve essere allegata alla domanda. In ogni caso queste persone devono dichiarare il reddito percepito e il patrimonio detenuto nell’UE.
7. I cittadini e le cittadine che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva comunitaria 2011/95/UE devono allegare alla domanda attestazioni ufficiali rilasciate dal Ministero degli Interni italiano o dal Commissariato delle Nazioni Unite, quale riconoscimento del loro particolare stato. In riferimento alla situazione economica si considerano solo il reddito percepito e il patrimonio detenuto nell’UE.